Giornalisti. Giurisdizioni di merito: l’INPGI non e’ responsabile dello stato di illiquidità del Fondo Integrativo Contrattuale

tribunale di milano - Giornalisti. Giurisdizioni di merito: l’INPGI non e’ responsabile dello stato di illiquidità del Fondo Integrativo Contrattuale

Con una sentenza del 6 febbraio, la Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso avanzato dagli eredi di un giornalista pensionato iscritto al Fondo Integrativo Contrattuale, contro l’INPGI e FNSI, confermando inesigibilità del diritto fatto valere nei confronti dell’Ente dagli eredi del giornalista ed escludendo ogni tipo di responsabilità’ dell’INPGI in merito alla mancata liquidità’ del Fondo Integrativo contrattuale, che eroga la cosiddetta ex fissa.
Con questa sentenza la Corte d’appello di Milano, confermando l’orientamento già’ espresso dalla Corte d’Appello di Roma su un caso simile proposto da altro giornalista pensionato, ha fatto chiarezza sui legami che intercorrono tra INPGI e Fondo Integrativo Contrattuale, oggetto del contenzioso.

La Corte d’Appello di Roma non solo ha confermato le ragioni fatte valere dall’Istituto, in particolare sulla riscossione della prestazione nei confronti dell’INPGI, ma ha anche evidenziato l’infondatezza di quanto richiesto dalla controparte che intendeva rivalersi sull’Istituto del mancato pagamento della ex fissa, evidenziando ipotetiche responsabilità’ per omessa vigilanza e controllo sullo stato di liquidità’ nel fondo.
Nel respingere la domanda nei confronti dell’INPGI, e’ risultato determinante il fatto che il Fondo, a cui fa capo la cd ex fissa, costituisce una “gestione speciale” di fonte contrattuale collettiva (che trae disciplina dal CNLG nonché dalla Convenzione e dal Regolamento).

Il fondo e’ stato istituito presso l’INPGI per la sola gestione del servizio cassa (“per corrispondere ai giornalisti prestazioni previdenziali integrative”) e pertanto con autonomia finanziaria e separazione dei patrimoni, e ciò’ a tutela dell’intangibilità’ del patrimonio dell’INPGI vincolato nella destinazione al pagamento della previdenza obbligatoria di legge. Inquadrata la natura del fondo e il ruolo dell’INPGI e’ stata quindi ribadita la legittimità della disciplina che, in base all’art. 6 della convenzione, esonera l’Istituto dall’obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie.
Il lamentato ritardo nell’erogazione della prestazione e’ dunque diretta conseguenza della mancanza di liquidità’ del fondo, determinato dallo squilibrio tra le entrate e l’aumento delle uscite conseguenti alla crisi del settore. Uno squilibrio non governabile in un sistema a base solidaristica e a ripartizione, quale appunto quello a cui e’ improntato il Fondo che eroga l’ex fissa. (E.G. per NL)

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