INPGI/1 e INPGI/2- Dibattito sui diritti dei giornalisti

Le sei grandi questioni sul tappeto. Il lavoro giornalistico occasionale, la prescrizione dei crediti e la cessione del diritto d’autore. La forzatura della delega: i giornalisti dipendenti costretti a diventare “autonomi”. La libertà di cumulo: giornal


ricerca di Franco Abruzzo/presidente OgL

Proviamo ad individuare le grandi questioni della gestione principale e della gestione separata dell’Inpgi che creano profondo malessere nel mondo giornalistico italiano:

A. Il decreto legislativo 103/1996 “forza” la delega conferita dalla legge 335/1995: l’obbligo di iscriversi alla gestione separata esteso anche a chi collabora ma è anche dipendente. Violazione costituzionale?

Il pateracchio maturato tra il 1995 e il 1996 è stato spiegato da Riccardo Sabbatini: “Tutto nasce da una legge del ’95 (comma 25 art. 2 della legge n. 335/95) che intendeva assicurare la “tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”. La legge istituiva una gestione separata presso l’Inps e disponeva un contributo previdenziale del 10 per cento. La ratio del legislatore era chiara e condivisibile: assicurare una tutela previdenziale alle schiere di nuovi lavoratori autonomi privi di qualunque paracadute. Con un successivo decreto legislativo in attuazione di quella legge (dlgs n. 103/1996) è stato attribuito ad enti professionali erogatori di pensioni obbli gatorie (com’è l’Inpgi) di istituire gestioni separate per provvedere alle necessità previdenziali dei propri “autonomi” iscritti agli albi professionali. E qui è avvenuta una prima forzatura. Si è infatti stabilito che l’obbligo di iscrizione incombeva anche sui soggetti “che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgono attività di lavoro dipendente”. Quindi, a dispetto dell’originaria finalità della legge, la platea dei contribuenti è stata estesa anche a quanti già risultavano iscritti ad una gestione pensionistica obbligatoria (quella da lavoratori dipendenti)”.

I giornalisti assunti a tempo pieno hanno già – come scrive Sabbatini – due coperture pensionistiche, quella di base dell’Inpgi ed il Fondo complementare di categoria gestito dalla Fnsi. Con una terza coperta pensionistica non starebbero più al caldo. Semplicemente soffocherebbero.

B. Lavoro occasionale. Il lavoro fino a 5mila euro all’anno oppure per complessivi 30 giorni all’anno è occasionale ed è privo dell’obbligo d’iscrizione alla gestione separata Inps (ex articoli 61 della legge 276/2003 e 44 della legge 326/2003). Questo principio vale anche per l’Inpgi2 in virtù del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini e dell’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”. L’Inpgi/2, invece, si rifiuta di adeguarsi alla normativa. Perché i giornalisti sono discriminati rispetto ai cittadini assicurati con l’Inps?

Con il parere n. 881 (17 giugno 1998) emesso su richiesta del Ministro del Lavoro e del Ministro del Tesoro, il Consiglio di Stato ha affermato: “Non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti iscritti nell’Albo che esercitano un’attività professionale in maniera occasionale” . I due Ministri e l’Inpgi hanno disatteso il parere. Può l’Inpgi marciare in direzione opposta agli interessi dei suoi iscritti? Due leggi hanno completato il lavoro del Consiglio di Stato, precisando che è occasionale il lavoro fino a 5 mila euro all’anno o a 30 giorni di lavoro all’anno.

C. Diritto d’autore. Con una lettera raccomandata 6 luglio 2004, il dirigente della gestione separata dell’Inpgi (o INPGI/2) ha annunciato che l’Istituto riconosce la cessione dei diritti d’autore fino all’anno fiscale 2000, ma non dal 2001 in poi. Bisognerebbe chiedere all’Istituto di rivelare quale legge a partire dal 2001 ha modificato detto regime, assoggettando a contribuzione i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno. In verità quella legge non esiste. La posizione dell’Inpgi è contraddittoria e non rispetta le legislazione dell’Inps alla quale è tenuta ad adeguarsi (art. 76 della legge n. 388/200). Non esistono cittadini di serie A e di serie B: la gestione separata dell’Inps non chiede qua ttrini a chi realizza proventi collegati alle opere dell’ingegno. Perché l’inpgi/2 si comporta diversamente?

Dall’archivio elettronico della gestione separata dell’Inpgi affiora una circolare 16 maggio 1996 firmata da Gabriele Cescutti la quale dice esattamente il contrario rispetto a quanto nel 2004 ha scritto la dirigente della gestione separata. Riportiamo una parte di quella interessante circolare allineata ai criteri operativi dell’Inps:

“CHI NON È TENUTO ALL’ISCRIZIONE

In base alla legge le esclusioni sono due.

1) Non è obbligato chi svolge attività occasionale. In tal caso l’attività giornalistica è saltuaria e sporadica. Non può sicuramente costituire la fonte principale di reddito e nemmeno una fonte secondaria permanente, in quanto non sussiste un rapporto fisso con l’editore. I servizi vengono resi in via eccezionale, anche se su specifica ordinazione, e non sussiste alcuna situazione giuridica che garantisca la prosecuzione del rapporto, il conseguimento di ulteriori compensi o la pretesa dell’editore di ricevere altri servizi.

In senso tecnico specifico il soggetto non è nemmeno considerato ai fini fiscali come lavoratore autonomo tanto che, oltre a non essere tenuto all’apertura di partita Iva, in sede di dichiarazione dei redditi non è neanche tenuto alla compilazione del quadro E, ma del differente quadro L.

Conseguentemente non ha la possibilità di iscriversi ad alcuna forma di previdenza, né deve versare contributi, né può pretendere prestazioni.

2) Non è obbligato all’iscrizione chi effettua cessioni di diritti d’autore. Possono essere considerate tali esclusivamente quelle prestazioni che esplicitamente sono regolate tra le parti (azienda editoriale e giornalista) come cessione del diritto d’autore, e che come tali sono soggette all’imposizione Irpef. La cessione dei diritti d’autore, se effettuata direttamente dall’autore stesso, è esente da Iva ed in sede di dichiarazione dei redditi deve essere compilata nella sezione II del quadro E (in apposito rigo, differente da quello di cui all’ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa) con l’indicazione dei compensi lordi effettivamente percepiti e dai quali viene detratta una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese sostenute.

Anche in questo caso non è previsto obbligo (né possibilità) di iscrizione ad alcuna forma di previdenza. Fto Gabriele Cescutti”.

L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia si attiene alle leggi della Repubblica in tema di lavoro occasionale e di cessione dei diritti d’autore nonché alle indicazione date dal presidente dell’Inpgi nel 1996.

D. La prescrizione dei contributi pretesi dall’Inpgi/2. Il diritto di ottenere il versamento relativo a contributi pregressi si estingue trascorsi cinque anni dalla data del mancato pagamento e non – come assume Inpgi/2 – dal momento in cui lo stesso istituto ne prende conoscenza, attraverso possibili comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, magari sei, sette o, addirittura, dieci anni dopo. A questo proposito – ha scritto il 22 giugno 2006 il consulente legale dell’Ordine di Milano su www.odg.mi.it – la legge e la giurisprudenza parlano chiaro. E neppure il lavoratore autonomo che esprimesse la volontà di recuperare a fini previdenziali periodi lavorativi antecedenti un quinquennio dalla data della richiesta, potrebbe farlo. “Nella materia previdenziale – ha avuto modo di precisare e chiarire in più occasioni la Cassazione, n. 6340, n. 330/02, n.11140/01 – a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti. Pertanto deve escludersi la sussistenza di un diritto dell’assicurato a versare i contributi previdenziali prescritti (di conseguenza dell’ente previdenziale a pretenderne il pagamento)”. Costante giurisprudenza della Suprema Corte precisa, senza possibilità di equivoci, che “il credito contributivo ha una sua esistenza autonoma che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall’ente previdenziale, e insorge nel momento in cui matura il periodo lavorativo cui si riferisce, momento dal quale decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo”. Nessuna deroga è prevista neppure per enti previdenziali cosiddetti “privatizzati”, in quanto il decreto legislativo n. 5009/94, mentre ha mutato la natura giuridica delle Casse, facendone enti privati, nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l’ente e gli iscritti che resta assoggettato agli stessi principi e alle stesse regole della previdenza obbligatoria, con le particolarità previste dalla stessa legge n.335/95″. (cfr., ex multis, Cass., n. 5522/03, n. 330/02). La Suprema Corte ha poi aggiunto – a ribadire autorevolmente il concetto già sopra esposto – “che nell’obbligazione contributiva la prescrizione estintiva si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal codice civile”, di modo che “l’ente previdenziale creditore non può pretenderla, né riceverla” (Cass., 11116/02, n.9525/02, n. 9408/02).

Bisogna leggere un articolo di Domenico Fabrizio-Deritis (Il Sole 24 Ore del 24 aprile 2004 dal titolo “La prescrizione tradisce l’Inpgi. La decorrenza scatta al sorgere del credito”) per comprendere il comportamente profondamente errato dell’Inpgi/2. Ed ecco il testo dell’articolo:
Gli inviti dell’Inpgi a chiarire la natura dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nel ’96 da giornalisti pubblicisti e professionisti – secondo il presidente dell’Istituto previdenziale, Gabriele Cescutti – provano che la procedura è stata improntata a correttezza di rapporti con gli iscritti (anche potenziali) della gestione separata (si veda del 20 aprile). Tuttavia, i criteri seguiti dall’Istituto per i termini prescrizionali non risultano convincenti.

La prescrizione, di durata quinquennale (legge 335/95), risulta infatti applicata dall’Inpgi sugli eventuali contributi non versati per il 1996 solo con decorrenza luglio 2003, quando il Fisco ha comunicato i dati delle dichiarazioni relative all’annualità. A sostegno è invocato il regolamento dell’istituto, secondo cui la decorrenza della prescrizione parte dalla presentazione, da parte dell’obbligato, della dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno precedente. In mancanza di questo adempimento è invocato l’articolo 2935 del Codice civile che fissa il decorrere della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, situazione che si sarebbe prodotta con la ricezione dei tabulati dal Fisco. L’interpretazione sottovaluta, però, altri punti del contesto normativo. Il regolamento pone a carico di tutti gli iscritti agli Albi dei giornali sti, professionisti e pubblicisti, l’obbligo di comunicare all’Istituto, entro un mese dal termine di presentazione delle denunce annuali dei redditi, gli importi relativi al lavoro autonomo di giornalista, comunicazione da presentare anche in caso di dichiarazione negativa. In caso di inadempienza è prevista una sanzione pecuniaria pari all’importo del contributo minimo. Esiste pertanto una procedura che permette all’Inpgi di accertare sin dal suo sorgere il credito contributivo e di agire con tempestività, facendo decorrere la prescrizione dal momento nel quale matura il credito. La procedura ricalca quanto previsto nei regolamenti delle Casse previdenziali private e tutte le gestioni fanno osservare l’obbligo della dichiarazione. La carenza di iniziativa dell’Istituto verso gli inadempienti ha, però, determinato l’assurda situazione di un’azione del creditore iniziata nel 2003, decorsi i cinque anni della prescrizione con decorrenza dal 1997, anno in cui il credito era di fatto maturato. Per i contributi dei lavoratori autonomi la verifica con i dati fiscali è applicata da tempo dall’Inps e dalle varie Casse per i professionisti, ma per le inadempienze è sempre stato seguito il criterio della prescrizione con decorrenza dalla data in cui il debito è sorto, cioè dal momento nel quale il reddito è divenuto certo con la denuncia al Fisco. La prescrizione dei crediti è regolata dal Codice civile con la finalità di assicurare certezza degli obblighi; le disposizioni sono chiare e la magistratura non ha avallato interpretazioni “difformi”. In passato solo norme speciali hanno ampliato i termini previsti dalla normativa generale sulla prescrizione, come la legge 638/1983 che ha sospeso per tre anni il termine decennale, in considerazione delle difficoltà che si erano create con la riscossione unificata presso l’Inps.

E. Libertà di cumulo. La Corte costituzionale (sentenza 437/2002) limita l’autonomia della Cassa ragionieri (= Inpgi), ritenendo prevalente il diritto all’uguaglianza sulle esigenze di bilancio. E’ noto che i ragionieri possono cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o autonomo. Questo principio, fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437/2002, vale ovviamente per i professionisti (medici, commercialisti, giornalisti, veterinari, chimici, etc) iscritti nelle altre Casse previdenziali trasformate dal dlgs n. 509 /1994 in Fondazioni (è il caso dell’Inpgi) o in Associazioni di diritto privato. Gli avvocati avevano già spuntato un’analoga sentenza (n. 73/1992) dalla Consulta. Nella sentenza n. 437/2002 si legge: “E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali …. con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 (pari dignità sociale e uguaglianza, ndr) della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi”. L’ordinamento in sostanza non consente la politica dei due pesi e delle due misure. Il principi o della pari dignità sociale e dell’uguaglianza vince. Sempre. Non sono ammessi trattamenti differenziati tra ragionieri e giornalisti sul piano pensionistico. L’Inpgi ignora i principi fissati dalla Corte costituzionale. Eppure le casse previdenziali dei professionisti, nate dalla legge 537/1993 e dal dlgs 509/1994, mantengono la veste pubblica, che avevano in precedenza. Lo afferma la sentenza 248/1997 della Corte costituzionale. In questa sentenza si legge che “la trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l’obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inaltera to fine previdenziale”. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 182/2006, occupandosi dell’ente previdenziale dei dottori commercialisti, ha stabilito che le casse privatizzate sono enti pubblici così come stabilisce la normativa comunitaria. Si legge nella sentenza: “La sopraggiunta direttiva (31.3.2004) n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dissipando ogni eventuale dubbio, ha, all’allegato III, espressamente incluso tra gli organismi di diritto pubblico, gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza”.La normativa comunitaria vale soprattutto per l’Inpgi, che tra le casse privatizzate dal dlgs 509/1994 è l’unica ad essere sostitutiva dell’Inps in base all’articolo 76 della legge 388/2000. Questa legge richiama le precedenti leggi degli anni 50 che avevano dato la veste giuridica pubblica all’Istituto di previdenza dei giornalisti.

F. Pensioni di anzianità. La sentenza 137/2006 della Corte costituzionale è un duro monito indiretto anche per l’Inpgi: “I pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo)”. La Corte costituzionale, con la sentenza 137/2006, ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell’articolo 3 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri). Questo comma subordinava “la corresponsione della pensione (di anzianità) alla cancellazione dall’albo dei geometri”. La corresponsione della pensione di anzianità, dice ancora il comma ci tato, “è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente”. In sostanza, dopo questa sentenza, i pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo). La Corte costituzionale sottolinea che “è già stata chiamata a scrutinare disposizioni analoghe a quella in esame, concernenti la disciplina della pensione di anzianità di altre categorie professionali, e ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale. E, se è vero che in quei casi era stata rilevata la contrarietà delle norme censurate al parametro di cui all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza, ndr), non evocato dall’attuale remittente, è anche vero che ne fu affermata la illegittimità anche per la violazione dell’art. 4 (primo comma) della Costituzione (diritto al lavoro, ndr)., in ragione della compressione del diritto al lavoro, come nel caso in esame (sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002). La Corte, poiché non rinviene argomenti che possano indurre a discostarsi dall’orientamento espresso con le sentenze citate, ritiene che esso debba essere ribadito”. L’Inpgi anche su questo punto non intende adeguarsi. Ma è indubbio che anche l’Inpgi, sia pure fino al compimento del 65° anno, comprime il principio costituzionale del diritto al lavoro e l’altro principio inviolabile dell’uguaglianza giuridica ed economica. Il regolamento dell’Istituto, attaccando il diritto al lavoro dei pensionati di anzianità e dei pensionati di vecchiaia anticipata (paragonati assurdamente ai primi), entra in conflitto con l’articolo 3 (12° comma) della legge 335/1995 (“riforma Dini delle pensioni”). Le disposizioni della legge 335/1995 “costituiscono – si legge nell’articolo 1 (punto 2) della stessa legge – princìpi fondament ali di riforma economico-sociale della Repubblica”. Il 12° comma dell’articolo 3, “nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 (comma 2) del predetto decreto legislativo” prevede misure precise quali sono i “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. Il divieto di cumulo non rientra tra le “manovre” a disposizione delle casse privatizzate per assicurare la stabilità delle gestioni.

Su questi sei temi da dieci anni a questa parte il presidente dell’OgL anima un forte dibattito all’interno della categoria, dibattito che ora l’Inpgi è deciso a stroncare con la minaccia di un atto di citazione dalle robuste pretese (750mila euro). L’Istituto si trincera dietro circolari e regolamenti e non arretra, ma chiede i danni a chi muove critiche. “Il diritto di cronaca giornalistica, sia questa giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e di stampa riconosciuti dall’art. 21 Cost.; e consiste nel potere-dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata”. (Cass. pen., 12 gennaio 1982, Lo Greco, in Giust. Pen., 1982, II, 656).

……………………….

“Chiedo la cancellazione dall’Albo.

L’INPGI-2 mi ha costretto a prendere

questa decisione e spero solo che

l’Ordine possa difendermi di fronte

alle assurde richieste che mi sono

pervenute dall’ente in merito a

irrisori rimborsi spese ricevuti nel 1999″.

Da: Roberto Rognoni

Inviato: mercoledì 13 settembre 2006 18.39.54

A: “Ordine Giornalisti” , “ODG-Franco Abruzzo Pres”

Oggetto: CANCELLAZIONE DA ALBO

Gentile dott. Abruzzo

qui di seguito le anticipo la lettera che consegnerò negli uffici dell’ordine nei prossimi giorni

distinti saluti

Roberto Rognoni

www.robertorognoni.it

tel. 02.515448 – 333.2663291

via A. Moro 5A

0097 San Donato Milanese MI

————————————————————————————–

RACCOMANDATA A MANO

ORDINE dei GIORNALISTI

Via Da Recanate, 1 – 20100 MILANO

C.A. Dott. Franco Abruzzo

San Donato Milanese, 14.09.2006

Oggetto: CANCELLAZIONE DA ALBO – ELENCO PUBBLICISTI

ROGNONI ROBERTO N. 6321

Gentile Dottore, con la presente richiedo, a partire dal prossimo anno, la cancellazione dall’albo.

Le assicuro che ho pensato molto a questo momento e certamente lo faccio con grande rammarico, dopo aver richiesto ed ottenuto con soddisfazione l’iscrizione nel 1996.

Attualmente sono un pensionato INPS e non ho mai fatto professionalmente l’attività di giornalista. Il mio unico scopo è sempre stato quello di diffondere la cultura fotografica con tanta passione “amatoriale”, in cambio di modestissimi rimborsi spese.

L’INPGI-2 mi ha costretto a prendere questa decisione e spero solo che l’Ordine possa difendermi di fronte alle assurde richieste che mi sono pervenute dall’ente in merito a irrisori rimborsi spese ricevuti nel 1999.

In attesa di un cortese riscontro in merito, Le porgo i miei migliori saluti.

Roberto Rognoni

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