A riguardo si osserva che la L 222/07 ha ridotto “l’importo della compensazione (dello stato) dovuta alla società Poste Italiane S.p.A.” del “7% per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 1 milione di euro e del 12% per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro”.
Discende da ciò che la citata fonte normativa ha consentito a Poste Italiane di introdurre conguagli nei confronti degli editori che usufruiscono delle agevolazioni postali. In realtà , secondo l’Unione Stampa Periodica Italiana, che si riserva di verificare la legittimità della richiesta di Poste Italiane, “la legge 222/07 ha autorizzato Poste Italiane a richiedere agli editori un conguaglio maggiore di quello previsto nel testo legislativo (+8,6% invece del +7%; + 15% invece del 12%, e ancora maggior aumenti per il Regime No-profit: rispettivamente +27% e +48%) perché nel regime compensativo dello Stato a Poste per le applicazioni delle agevolazioni tariffarie, la quota sovvenzionata dallo Stato è maggiore della quota pagata direttamente dagli editori all’atto della spedizione”.
USPI, in una propria nota, osserva come “Poste Italiane ha determinato ad oggi, e fino al 31/12 p.v., un aumento generalizzato del 4%, riservandosi di applicare ulteriori aumenti tariffari dall’1.1.2009 ( e nei limiti previsti dalla norma) nel caso di non rispetto da parte degli editori/spedizionieri di alcuni requisiti di prelavorazione e allestimento che verranno successivamente resi noti sul sito di Poste Italiane. Nulla è variato riguardo ai requisiti di accesso alle agevolazioni tariffarie postali, determinati dalla legge 27/2/2004, n. 46″.
