In questi giorni è rimbalzata sulla stampa nazionale una recentissima ordinanza del Tribunale di Genova che ha inibito ad una stazione radiofonica locale che aveva assunto il nome Radio Ariston l’utilizzo dell’identificativo del celebre teatro di Sanremo, location dell’altrettanto noto Festival di Sanremo.
Dato l’interesse di questo periodico per temi connessi all’impiego ed alla tutela di marchi, brand, layout e formati radiotelevisivi, abbiamo voluto approfondire compiutamente la questione, acquisendo informazioni dai diretti interessati.
Sintesi
Il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso di Ariston S.r.l., titolare del Teatro Ariston di Sanremo, inibendo a un’emittente locale l’uso del nome Radio Ariston e del relativo dominio internet. La decisione, seppur cautelare, ha fissato principi giurisprudenziali rilevanti in materia di marchi e proprietà intellettuale.
Il giudice ha infatti riconosciuto: la rinomanza del marchio Ariston, che non deve essere “celebre in senso assoluto”, ma noto a una parte significativa del pubblico; il carattere evocativo e contestuale del nome, strettamente legato alla nota manifestazione canora del Festival di Sanremo e ad eventi di spettacolo di rilievo nazionale; l’illecito di agganciamento (freeriding) quando un soggetto sfrutta indebitamente la reputazione di un marchio rinomato; la violazione derivante dall’uso del nome a dominio; il principio secondo cui il titolare di un marchio non deve attendere il danno effettivo, essendo sufficiente la prevedibilità del pregiudizio.
L’ordinanza ha disposto la cessazione dell’uso della denominazione Ariston entro 30 giorni, prevedendo una penale giornaliera in caso di inadempimento.
Gli avvocati Vincenzo Jandoli e Celestino Quarato dello studio Lexsential, legali di Ariston S.r.l., raggiunti da NL, sottolineano come la decisione riconosca la valenza del marchio Ariston quale simbolo dello spettacolo italiano, non più legato solo al teatro, ma divenuto brand rappresentativo di musica e intrattenimento a livello nazionale.
La vicenda si inserisce in un contesto in cui la tutela di brand e segni distintivi è sempre più cruciale, specie nell’era digitale e transnazionale del web, dove la sovrapposizione dei nomi rischia di generare confusione e appropriazione indebita di notorietà.
Le massime del Tribunale di Genova
L’ordinanza cautelare del Tribunale di Genova – di cui Newslinet ha potuto prendere visione – nonostante l’ambito sommario tipico della misura, ha fissato elementi importanti che d’ora innanzi costituiranno importanti precedenti giurisprudenziali in tema di proprietà intellettuale. Massime, che siamo in grado di estrarre in questi termini.
1 Marchio rinomato e tutela rafforzata
Ai fini della qualificazione di un marchio come rinomato, non è necessario che esso sia celebre in senso assoluto, essendo sufficiente che sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti. La rinomanza deve essere valutata in base all’intensità e durata dell’uso, all’estensione geografica e agli investimenti promozionali.
2 Rinomanza contestualizzata
La rinomanza di un marchio può risultare legata ad un evento o ad un luogo specifico, quando tali elementi assumono rilievo notorio nella percezione dei consumatori, rafforzando la capacità distintiva e attrattiva del segno.
3 Cuore distintivo del marchio
Nella valutazione della somiglianza tra segni complessi, occorre individuare il “cuore” del marchio, ossia l’elemento che maggiormente incide sulla percezione del pubblico. L’aggiunta di elementi descrittivi o generici (quali “Radio” a “Ariston”) non elimina il rischio di confusione o di associazione.
4 Agganciamento e freeriding
Costituisce illecito per agganciamento (freeriding) l’utilizzo di un marchio rinomato al fine di trarre vantaggio dal suo richiamo evocativo, anche in assenza di identità o affinità perfetta tra i servizi, quando l’uso consente di sfruttare indebitamente l’attrattiva e la reputazione altrui.
5 Nome a dominio e marchio altrui
La registrazione di un nome a dominio che riproduce integralmente un marchio anteriore integra violazione dell’art. 22 CPI se sussiste rischio di confusione o di associazione, a nulla rilevando l’eventuale diffusione di altri segni identici in settori estranei.
6 Periculum in mora e tutela cautelare
In tema di marchi, il titolare non è tenuto ad attendere che il pregiudizio si sia già verificato: è sufficiente dimostrare la prevedibilità del danno derivante dall’uso del segno posteriore. L’irreparabilità deriva dalla perdita di esclusività e dall’erosione del valore distintivo e reputazionale del marchio.
7 Inibitoria e penale di mora
In caso di accoglimento parziale, il giudice può ordinare la cessazione dell’uso del marchio altrui fissando un termine per l’adeguamento e comminando una penale per ogni giorno di ritardo nell’osservanza, quale strumento coercitivo ex art. 614-bis c.p.c.
L’intervista ai legali di Lexsential
Newslinet ne ha parlato con Vincenzo Jandoli e Celestino Quarato, avvocati della sede milanese dello studio legale Lexsential, che hanno assistito Ariston s.r.l. nel procedimento giudiziario avanti al Tribunale di Genova. L’editore dell’emittente, interpellato, invece, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.
Il Teatro Ariston
(Newslinet) – Al centro della vicenda c’è il Teatro Ariston: un’icona…
(Vincenzo Jandoli) – Esatto. Una storia lunga oltre 60 anni, considerato che il teatro Ariston è stato inaugurato a Sanremo il 31 maggio 1963. Nell’immediato, ha ospitato eventi dello spettacolo presentati da Carlo Dapporto a Mike Bongiorno, da Walter chiari a Duke Ellington e a Gianni Morandi. Nel 1968 si è tenuto l’incontro di Boxe del campione del mondo Nino Benvenuti.
Il Festival di Sanremo
(NL) – Un luogo, da un certo momento in poi, evocativo del Festival di Sanremo…
(Celestino Quarato) – Sì, dal 1977 lì si celebra il Festival della Canzone Italiana. Ma si è proseguito anche con altri eventi di intrattenimento: per esempio è sede del campionato europeo di biliardo e si sono tenuti concerti di Pavarotti ed il premio Luigi Tenco…
Il marchio Ariston
(NL) – Un brand?
(Vincenzo Jandoli) – Certo. Ariston è diventato un marchio identificativo non solo della musica, ma dello spettacolo in genere. Prescindendo ormai dal termine teatro.
(NL) – E qui entriamo nel merito della questione…
(Celestino Quarato) – Nella primavera 2025 ci sono stati alcuni lanci di comunicazione di Radio Ariston, a cui sono seguiti inviti bonari da parte del titolare del marchio Ariston ad evitarne l’utilizzo; inviti che però sono stati ignorati.
La diffida
(NL) – Quindi?
(Vincenzo Jandoli) – Successivamente, lo studio legale Lexsential su richiesta del titolare del marchio, ha inviato una lettera di diffida (il 13 maggio 2025), contestando non solo l’uso non autorizzato del segno Ariston, ma anche il deposito del marchio e del dominio online. Non ottenendo alcun risultato la lettera, si è proceduto davanti al tribunale di Genova.
La decisione
(NL) – Che ha deciso in sede cautelare accogliendo le vostre istanze.
(Celestino Quarato) – Infatti. Dopo lo scambio delle rispettive difese il Tribunale di Genova riconoscendo la rinomanza del marchio Ariston nel settore dello spettacolo, ha ordinato: – la cessazione di qualsivoglia utilizzo di marchi contenenti la parola “Ariston”, comprese ditte, insegne e nomi a dominio; – la modifica del marchio “RadioAriston” utilizzato nell’attività di trasmissione radiofonica entro trenta giorni; con previsione di penale per ogni giorno di ritardo nell’osservanza dell’ordine di inibitoria.
Nome evocativo
(NL) – Dalla lettura dell’ordinanza – molto articolata nonostante l’ambito sommario del giudizio cautelare – il nome, anzi il marchio, Ariston è stato considerato non soltanto identificativo della musica italiana, ma rappresentativo dello spettacolo in senso ampio. Un provvedimento che si innesta in un momento storico in cui, a causa dell’abbattimento dei confini territoriali del web, la tutela di brand, marchi, insegne, loghi, segni distintivi, layout, nomi a domini è caldissima…
(Vincenzo Jandoli) – Anche di più: l’impatto dell’ordinanza del tribunale di Genova, è stato il riconoscimento di tutti questi sforzi negli anni del titolare del marchio Ariston. Per utilizzare Ariston per attività legate allo spettacolo in senso ampio e poter beneficiare di quella rinomanza indiscussa si deve ottenere il consenso del titolare del marchio. (M.L. per NL)