Contratto e leggi sul lavoro. Ricerca di Franco Abruzzo. Appunti utili per la Fnsi impegnata nelle trattative con la Fieg

Tutte le novità introdotte dalla legge 247/2007 sul welfare nel testo del dlgs 368/2001 sul lavoro a termine. Come si conquista il posto fisso partendo dal lavoro a tempo determinato


dalla newsletter di Franco Abruzzo.it

Quando “il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato I TRENTASEI MESI comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato”.
E’ da sottolineare anche il principio secondo il quale “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa PER UN PERIODO SUPERIORE A SEI MESI ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

di Franco Abruzzo

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 25 febbraio 2008, ha richiamato in vita l’articolo 23 della legge n. 56/1987 e pertanto ai lavoratori precari spetta la precedenza in caso di assunzioni. Questo principio era stato affermato dal comma 4-quinquies dell’articolo 5 del dlgs 368/2001 così come riscritto dal comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 (sul welfare): “Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali”. Dell’articolo 23 della legge 56/1987 è importante il comma 1: “L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro. è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato”. Questo principio era presente, però, nell’articolo 10 del dlgs 368/2001 al quale la legge sul welfare ha aggiunto un punto d che esclude “i lavoratori di età superiore a 55 anni” dai limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato.

In base all’articolo 3 del Cnlg (che è tutto da riscrivere e da adeguare al dlgs 368/2001), i giornalisti assunti con i contratti a termine “non potranno complessivamente superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell’azienda”.

La Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 44/2008, ha ritenuto che le norme nazionali non possano essere cambiate in pejus rispetto alle norme comunitarie. Lo stesso principio, in base alla legge 741/1959, vale per il Cnlg, che non può subire modifiche in pejus.

E’ utile e opportune soffermarsi sulle novità che la legge sul welfare (247/2007) ha introdotto nel dlgs 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) a cominciare dal comma 01 dell’articolo 1 che ha stabilito un principio di grande rilievo: “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. In sostanza il lavoro a termine è l’eccezione. Dice ancora l’articolo 1. “1. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. 3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni”. Quando “il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato”. E’ da sottolineare anche il comma 4-quater dell’articolo 5: “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

Ed ecco tutte le novità (in nero) apportate dalla legge sul welfare al dlgs 368/2001:

1. Apposizione del termine.

01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato (4).

(4) Comma così premesso dal comma 39 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

5. Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini (7).

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato (8).

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (9).

4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (10).

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali (11).

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (12).

……..

(7) Comma così modificato dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(8) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(9) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(10) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(11) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(12) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

10. Esclusioni e discipline specifiche.

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell’articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8 (13).

7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi (14);

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni (15).

———————-

(13) Comma così modificato dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(14) Lettera così sostituita dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(15) Lettera così sostituita dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

11. Abrogazioni e disciplina transitoria.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l’articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo (19).

2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro (20).

3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.

4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.

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(19) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui abroga l’articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in riferimento all’art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

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