Contributo Agcom: tenuti anche soggetti che non redigono bilancio. Obbligo di fornire informazioni dettagliate e trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione

Cambiano alcune regole in relazione all’obbligo di versamento del contributo annuale dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il pagamento, la cui misura è stata fissata per l’anno 2011 dalla delibera Agcom n. 599/10/CONS nell’1,8 per mille dei ricavi complessivi iscritti alla voce A1 del conto economico risultanti dall’ultimo bilancio approvato (lo scorso anno la misura era parti all’1,5 per mille), sarà dovuto anche da quei soggetti non tenuti alla redazione di un bilancio. Lo precisa l’art. 1, comma 3, della citata delibera, prevedendo che tali soggetti versino il contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando la misura fissata “alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie”. Il provvedimento dell’Autorità ha inoltre introdotto, nell’ipotesi di rapporti di controllo o collegamento, o di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, l’obbligo per ciascuna società di “versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio”. In tale ipotesi, recita l’art. 1, comma 6, “La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell’Autorità”. Nelle istruzioni che accompagnano la delibera sul sito dell’Agcom, è altresì previsto l’obbligo, per le imprese i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni superano i due milioni di euro, di “fornire informazioni di dettaglio circa la natura ed il valore attribuito ai ricavi relativi ad attività ritenute non assoggettabili al contributo ed a quelli riversati ad operatori terzi”. Le medesime imprese sono inoltre tenute a trasmettere “una descrizione analitica” dei ricavi riversati ad operatori terzi, unitamente all’elenco dei medesimi operatori e ad “un prospetto esplicativo che consenta la riconciliazione dell’importo “totale complessivo” dei ricavi riversati con i dati del bilancio di esercizio di riferimento”. Quanto alla dichiarazione prevista dall’art. 4 della delibera Agcom riguardante i dati anagrafici ed economici, da trasmettere entro il 31 maggio, a partire dall’anno in corso essa potrà essere presentata in modalità esclusivamente telematica, secondo apposito modello predisposto dall’Autorità. Al fine di chiarire quali sono i soggetti tenuti al versamento del contributo, che come ogni anno dovrà essere effettuato entro il 30 aprile, l’Autorità ha fornito un apposito elenco, stilato anche alla luce dell’evoluzione normativa che recentemente ha interessato il settore. Nell’ambito di tali soggetti rientrano, tra l’altro: operatori di rete; fornitori di servizi di media; fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione e, cioè, la RAI ed “i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari”; concessionarie di pubblicità; imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; agenzie di stampa a carattere nazionale; editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; soggetti esercenti l’editoria elettronica; imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica. (D.A. per NL)

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