Corte di Giustizia europea. Il giurista d’impresa non può opporre il segreto professionale

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea pronunciandosi sul caso C-550/07 istruito dalla Commissione Europea, riconoscendo il legal privilege – nella specificità dell’ambito di materia in considerazione – al solo avvocato libero professionista.

In proposito, il legale esterno, nell’esercizio del proprio mandato ed ai sensi dello stesso “Codice deontologico degli avvocati europei” (par. 2.3), risulta depositario “dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali”, condizione in base alla quale “senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia”. Addirittura, tale testo normativo impone che il difensore vigili su questo diritto – dovere insito nel proprio ruolo – contemporaneamente al servizio della Giustizia e del cliente – al punto da doversi preoccupare che non venga violato neanche dai propri collaboratori e dipendenti. Rammentato quanto previsto dalle norme ispiratrici della professione forense, nel caso che si è presentato all’esame del collegio lussemburghese la materia del contendere verteva sui doveri di riservatezza dell’ufficio legale (interno) di una importante multinazionale europea. Nello specifico, veniva qui alla luce l’emergente e giuridicamente complessa figura del giurista d’impresa, ovvero uno giurista legato ad un unico cliente (il proprio datore di lavoro) da un tipico rapporto di subordinazione ed impegnato principalmente in campo stragiudiziale. Una tale definizione, nell’economia della cronaca, potrebbe sembrare persino ridondante, ma a ben vedere necessaria al fine di poter tracciare con precisione i contorni (ancora in buona parte foschi) di questa nuova figura professionale, oggi di rilevanza strategica per le molte aziende che ne fanno uso. Preliminarmente, è indispensabile chiarire, al fine di poter meglio circostanziare la questione che veniva deferita alla Corte, che alcuni ordinamenti europei ammettono la figura dell’avvocato – dipendente (considerata in Italia come antinomica per effetto dell’incompatibilità tra i due ruoli enunciata nell’art. 3, c. 3, R.D.L. n. 1578/1933, convertito con la L. n. 36/1934); tra questi può essere annoverata l’Olanda, sede legale dell’impresa (chimica) accusata di porre in essere comportamenti anticoncorrenziali, tacciata di attuare una politica di cartello sui prezzi dei beni prodotti (vernici). A quanto noto, le informazioni che consentivano alla Commissione di contestare siffatta pratica commerciale nell’ambito del procedimento avviato, vieppiù irrogando una maxi sanzione 21 milioni di euro, provenivano da documenti interni nella disponibilità dei legali in house della società incriminata (per lo più e-mail, talvolta confidenziali), allegate nel fascicolo dell’indagine. Tali dati venivano ritenuti utilizzabili alla stregua di “comunicazioni tra consulenti interni e il management” ed in quanto tali “non protetti dal rapporto tipico di confidenzialità tra cliente e avvocato” (cfr. Italia Oggi, 27/09/2010, p. IV). La Corte di Lussemburgo intervenuta su istanza dell’impresa sanzionata, oltre a sposare questa prospettazione, estendeva l’interpretazione fornita in sede amministrativa evidenziando che, mentre l’incarico forense si combina con l’amministrazione della giustizia, quello di dipendente non potrà mai essere in grado “di garantire la stessa imparzialità in quanto subordinato al management dell’impresa”. Nello specifico della figura del giurista d’impresa, inoltre, un tale ruolo “implica per sua natura la conoscenza delle strategie commerciali dell’azienda”. Dure, ovviamente, le reazioni dell’Association of Corporate Counsel (una sorta di sindacato transnazionale dei legali d’impresa) che definiva la decisione, oltre che antiquata, come un’ulteriore occasione mancata al fine di riconoscere il ruolo di questa particolare tipologia di collaboratori dell’imprenditore. Inaccettabile, dunque, appariva all’ente di categoria l’idea che l’imparzialità potesse trarre origine dall’ambito nel quale si svolgeva la professione anziché dalla morale dei singoli soggetti coinvolti nell’amministrazione degli interessi di un’azienda. (S.C. per NL)

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