Decreto legge sulle intercettazioni – Sanzioni alla stampa

Le intercettazioni illegali non potranno essere utilizzate ai fini processuali e vanno distrutte. Cinquanta centesimi a copia per chi pubblica


“A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all’autore della divulgazione degli atti o dei documenti, al direttore o vice-direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro”.

Franco Abruzzo: “Le intercettazioni illegali non sono coperte dal diritto di cronaca”

Roma, 22 settembre 2006. «Le intercettazioni illegali non potranno essere utilizzate ai fini processuali e vanno distrutte». Lo prevede il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Lo rende noto il ministro dell’Interno Giuliano Amato. «Sarà reato – afferma Amato – anche detenere le intercettazioni illegali».

NON SONO PROVA -  Le informazioni contenute in intercetazioni illegali non possono costituire in nessun caso una prova da utilizare nei processi. Lo ha spiegato il ministro dell’Interno Giuliano Amato nell’illustrare i quattro articoli del decreto legge.

LE SANZIONI – Per quanto riguarda la pubblicazione di intercettazioni illegali «sarà competente il giudice civile. Noi – spiega Amato – puniamo penalmente la detenzione». Per l’editore ed il direttore o il vicedirettore in solido è prevista «una sanzione di 50 centesimi per ogni copia stampata ovvero da 50mila ad un milione di euro per diffusione tv, radio o telematica. In ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore a 20mila euro, anche se il giornale stampa 15 copie».

Le sanzioni civili non riguardano i redattori. «Del giornalista che le scrive – ha spiegato il ministro dell’Interno Giuliano Amato – il decreto non parla. Io mi auguro che nessuno le scriva». In ogni caso, ha aggiunto il titolare del Viminale, «non è in gioco la libertà di informazione, ma la circolazione di materiale illecito». Resta il dubbio per quanto riguarda la detenzione di intercettazioni illegali, punita dal decreto legge con il carcere da 6 mesi a 4 anni.

L’INCHIESTA DI MILANO PROSEGUE – Il decreto di legge approvato dal Consiglio dei ministri non avrà conseguenze sull’ inchiesta della procura di Milano, ha precisato Amato. I dossier, ha spiegato, «sono corpo di reato e chiunque li detenga li deve distruggere, ma da questo non nascerà alcun problema per il giudice, ma solo per chi ha masterizzato il file». Il corpo di reato, ha aggiunto, «ce l’ ha il giudice, che ha obblighi processuali. Quando avrà utilizzato i dossier ai fini del suo procedimento, deciderà lui. Al giudice può anche bastare avere l’elenco dei nominativi intercettati e ‘dossierati’, perchè in ogni caso questo è un illecito». ( www.corriere.it)

Il testo completo: 5 articoli, 9 commi

Il decreto legge sulle intercettazioni

Articolo 1. L’articolo 240 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.

2. L’autorità giudiziaria dispone l’immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, nè può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.

3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione e dell’acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.

Art. 2. 1. All’articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240, comma 2.»

Art. 3. 1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.

Art. 4. 1 – A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all’autore della divulgazione degli atti o dei documenti, di cui all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.

2. L’azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.

3. L’azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l’autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.

Art. 5. 1 – Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo ed farlo osservare.

(www.corriere.it)

…………

Enormi quantità di informazioni personali di vittime di reati potrebbero essere rese note

Telecom, appello dedl Garante della privacy a non pubblicare i dossier

Roma, 22 settembre 2006. Appello del Garante della Privacy alla non pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni illegali oggetto dell’inchiesta milanese sugli uffici sicurezza di Telecom. Il Garante – si legge in una nota dell’Autorità garante della Privacy – sente il dovere di richiamare “subito e con forza” tutti coloro che possono venire a conoscenza di queste informazioni personali al rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà di cittadini che in questa vicenda sono innanzitutto vittime di reati gravissimi. In particolare i giornalisti dovranno tener conto “che ci si trova di fronte a episodi che, oltre ad avere ricadute sulla vita del Paese, coinvolgono i cittadini che devono essere protetti da ogni esposizione mediatica della loro sfera privata”. (www.cittadinolex.it)

NOTA DEL GARANTE DELLA PRIVACY – 21 SETTEMBRE 2006 – NESSUNO PUBBLICHI I CONTENUTI DEI DOSSIER ILLEGALI

Dall’inchiesta della magistratura milanese sta emergendo che migliaia e migliaia di cittadini sono stati controllati e spiati illegalmente. In questi fatti trova purtroppo conferma l’allarme più volte lanciato dal Garante in questi mesi.

Il Garante sente il dovere di richiamare subito e con forza tutti coloro che possono venire a conoscenza di queste informazioni personali al rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà di cittadini che in questa vicenda sono innanzitutto vittime di reati gravissimi. Chiediamo in particolare ai mezzi di informazione, cui spetta il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica di tener nel dovuto conto che ci si trova di fronte a episodi che, oltre ad avere ricadute sulla vita del Paese, coinvolgono i cittadini che devono essere protetti da ogni esposizione mediatica della loro sfera privata.

Il Garante ha più volte indicato, da ultimo lo scorso 21 giugno, le prescrizioni vincolanti per tutti i mezzi di informazione nei casi in cui notizie e documenti possono, secondo la legislazione vigente, essere legalmente conosciuti anche da soggetti estranei al processo. In quell’occasione il Garante ha ribadito i principi dell’essenzialità dell’informazione, dell’interesse pubblico di conoscere i fatti, il dovere di rispettare sempre la dignità e la sfera sessuale delle persone, l’obbligo di prestare la dovuta attenzione ai minori e alle famiglie incolpevolmente coinvolte.

Nel ricordare che la violazione di questi principi è illecita, il Garante sottolinea il fatto che nelle indagini penali in corso possono essere presenti anche delicati atti, documenti ed informazioni acquisiti ai danni di numerose persone che hanno subito una gravissima violazione del loro diritto alla riservatezza. Il contenuto di questi atti e documenti, coperto dal segreto istruttorio, non può in alcun modo essere diffuso dai mezzi di informazione.

Il Garante non mancherà di vigilare attentamente sul rispetto di questi principi e di queste regole, e di continuare nell’azione già intrapresa da mesi per mettere in sicurezza le reti di telecomunicazione. In questa attività ci muove la convinzione non solo di compiere il nostro dovere ma anche di dare un contributo fondamentale alla difesa della libertà di stampa e della stessa civiltà democratica nel nostro Paese.

Franco Abruzzo: “Le intercettazioni illegali

non sono coperte dal diritto di cronaca”

Milano, 22 settembre 2006. Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ha così commentato il provvedimento del Governo: “Le intercettazioni illegali non sono coperte dal diritto di cronaca e non possono trovare cittadinanza nelle pagine dei giornali. Diverso è il discorso sulle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziarie: quelle si possono pubblicare, ma salvaguardando la dignità delle persone coinvolte. Il rispetto della persona e della dignità umana è il limite interno all’esercizio del diritto di cronaca, principio questo figlio dell’articolo 2 della Costituzione e dell’articolo 2 della legge professionale dei giornalisti”.

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