Diritto d’autore: enti di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti di autore

Il Titolo quinto della legge sul diritto d’autore tratta degli Enti di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio del diritti di autore descrivendo in sostanza gli obblighi che fanno capo alla Società Italiana Autori ed Editori ed indicando le interconnessioni tra questa e L’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni.

Tale titolo si conclude con due articoli, il 183 ed il 184, che si occupano delle opere italiane drammatiche non musicali. Inizia l’articolo 183 che al primo comma stabilisce che è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’esercizio dell’attività di collocamento di opere drammatiche non musicali, presso le compagnie e le imprese teatrali, questo secondo le norme del regolamento per l’esecuzione di questa legge. Questa autorizzazione, come scritto nel comma secondo, non si applica all’autore ed ai suoi successori mortis causa. Sono invece sottoposti, secondo il terzo comma, a questa autorizzazione i traduttori di opere straniere. Chiude il quarto comma che indica come questa attività di collocamento di opere italiane drammatiche non musicali, sia soggetta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Nel successivo articolo 184 è stabilito, per chi collochi opere italiane drammatiche non musicali, l’obbligo di relativa denuncia nel termine di tre giorni al Ministero per i beni ed attività culturali. Si esaurisce così il Titolo quinto della legge sul diritto di autore. L’attenzione posta dalla legge per un controllo dettagliato sull’osservanza della lettera della legge, fa cogliere l’importanza della Società Italiana Autori ed Editori. E’ un ente che deve svolgere molte attività di controllo e di vigilanza nell’interesse degli autori ed editori ai quali deve garantire la tutela di un interesse per loro di vitale importanza. Sembra improbabile che uguale tutela possa essere possibile da parte di altri enti di diritto privato concorrenti. Questo però è un altro discorso che esula da quanto ci si è posti in animo con questi articoli e cioè di avvicinarsi alla legge sul diritto di autore facendo “parlare” i singoli articoli a livello conoscitivo per sapere cosa dice la legge con riferimento agli accadimenti normati dalla stessa. Approccio totalmente diverso da quello che permette di interpretare la legge e la conseguente analisi della giurisprudenza. (G.T. per NL)

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