Diritto d’autore: Contratti di rappresentazione e di esecuzione

Ancora nel Titolo III della legge sul diritto d’autore al Capo II si trova la Sezione IV che definisce al primo comma dell’articolo 136 i contratti di rappresentanza ed esecuzione.

Sono contratti per mezzo dei quali l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata ad essere rappresentata. Si tratta quindi di contratti che sono regolati oltre che da disposizioni derivanti dai codici, anche dalle disposizioni generali del Capo II, relativo alla trasmissione dei diritti di utilizzazione, e dalle disposizioni particolari delineate in questa Sezione IV. Subito al secondo comma di questo articolo 136 viene chiarito che, salvo patto contrario, la concessione della facoltà di rappresentazione ed esecuzione non è esclusiva e non è trasferibile ad altri da parte del detentore della facoltà a lui concessa dall’autore. Con riferimento agli obblighi in capo all’autore l’art. 137 li elenca in due punti dei quali: – il primo stabilisce l’obbligo per l’autore di consegnare il testo dell’opera nel caso in cui l’opera non sia stata pubblicata per le stampe; – il secondo sancisce l’obbligo dell’autore di garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. Il successivo art. 138 stabilisce invece gli obblighi per il concessionario della facoltà oggetto del contratto. Tali obblighi sono: 1) l’obbligo di rappresentare l’opera così come risulta dai testi consegnati senza apporvi aggiunte, tagli o variazioni, non consentite dall’autore, e previa comunicazione al pubblico, come d’uso, del titolo dell’opera ,del nome dell’autore e del nome dell’eventuale traduttore o riduttore; 2) consentire all’autore di seguire con particolare attenzione (invigilare) la rappresentazione; 3) non mutare, se di scelta concordata con l’autore ed in assenza di gravi motivi, i principali interpreti dell’opera come pure i direttori di orchestra ed i cori. Per quanto riguarda i termini per la rappresentazione dell’opera l’art. 139 richiama quanto stabilito negli art.127 (termini non superiore a due anni dalla data dell’effettiva consegna per la pubblicazione o la riproduzione dell’opera ) e 128 (domanda di risoluzione del contratto per mancata pubblicazione o riproduzione dell’opera), con l’eccezione per il caso di opere drammatico musicali per le quali viene previsto un maggior termine di cinque anni anziché di due anni, per la rappresentazione dell’opera in caso di mancanza di termini contrattuali. Per quanto riguarda la possibilità per l’autore della parte letteraria o musicale di richiedere una risoluzione del contratto, questa è prevista dall’art. 140 nel caso in cui il cessionario del diritto trascuri, malgrado la richiesta dell’autore, di ulteriormente rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione o primo ciclo di rappresentazioni. Va però dimostrata dall’autore la colpa del cessionario. In tale caso vale quanto stabilito al terzo comma dell’articolo 128 e cioè che nel caso di risoluzione totale l’acquirente deve restituire l’originale dell’opera con obbligo di risarcimento dei danni. La sezione IV si conclude con l’art.141 dove è stabilito che il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una composizione musicale viene regolato dalle disposizioni di questa sezione se applicabili alla natura ed all’oggetto del contratto medesimo. (G.T. per NL)

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