Diritto di autore. Norme particolari diritti di utilizzazione economica: le opere radiodiffuse

La radiodiffusione, essendo per ragione della sua natura e dei suoi fini, un diritto riservato per legge allo Stato viene regolamentato in una sezione dedicata del Capo IV (norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere).

Si tratta della Sezione IV riguardante appunto le opere radiodiffuse. l’articolo 51, il primo di questa sezione, chiarisce che essendo appunto la radiodiffusione servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione è regolato dalle norme particolari ed espresse negli articoli dal 52 al 60. Iniziando con l’articolo 52 si stabilisce che l’ente che esercita il servizio della radiodiffusione, ha facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell’ingegno da teatri, da sale di concerto, o da altro luogo pubblico, quindi con riferimento alle opere teatrali e ai concerti, secondo le condizioni e nei limiti delineati in questo articolo 52 e nei seguenti di questa sezione. Anzitutto con riferimento agli impresari, ai proprietari ed a quanti concorrano nello spettacolo, questi sono tenuti a permettere il posizionamento degli impianti e dell’esecuzione delle prove tecniche necessarie per la radiodiffusione. Inoltre per quanto riguarda il consenso dell’autore, questo è necessario per la radio diffusione delle opere nuove e per la radiodiffusione delle prime rappresentazioni stagionali di opere non nuove. In particolare non viene considerata nuova una opera teatrale contemporaneamente rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri o altri luoghi pubblici. L’articolo 53 poi chiarisce che nel caso di stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell’ ente esercente il diritto di radiodiffusione può essere esercitato: per le rappresentazioni una volta alla settimana; per i concerti ogni cinque concerti o frazione di cinque concerti. Per quanto riguarda la durata della stagione teatrale o di concerto si intende quella evidenziata nei manifesti o nei programmi emessi prima dell’inizio della stagione. All’accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, nell’articolo 54 si stabilisce che è compito degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza in base ai poteri stabiliti della legge del 14 giugno 1928 n.1352 art.2 capoverso e del RDL del 3 febbraio 1936n654 art.2 convertito nella legge del 4 giugno 1936 n.1552. l’ articolo stabilisce inoltre che nome dell’autore e titolo dell’opera devono essere radiodiffusi in contemporanea con l’opera. L’articolo 55 stabilisce poi che l’ente esercente la radiodiffusione è autorizzato a registrare l’opera trasmessa su disco o altro supporto al fine della sua diffusione differita per necessità orarie o tecniche. Tale autorizzazione a condizioni che non vi sia pregiudizio dei diritti dell’autore sulla diffusione della sua opera, e che il supporto contenente la registrazione di cui sopra, sia distrutto o reso inservibile dopo l’uso. Viene inoltre consentita la conservazione delle registrazioni di cui sopra in archivi ufficiali nel solo caso in cui abbiano eccezionale carattere documentario, ma senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per questo caso, l’autorizzazione dell’autore dell’opera e dei titolari dei diritti connessi. E’ finalmente l’articolo 56 quello che stabilisce per l’autore dell’opera radiodiffusa di cui agli articoli fin qui citati, il diritto ad ottenere dall’ente esercente il servizio di radiodiffusione il pagamento di un compenso che in caso di disaccordo tra le parti viene liquidato dall’autorità giudiziaria. Ricorso all’autorità giudiziaria da esperire dopo un tentativo di conciliazione nei modo e nelle forme stabilite da regolamento. Sempre con riguardo al compenso, questo come prescritto nell’articolo 57 viene determinato in base al numero delle trasmissioni secondo i criteri stabiliti in regolamento con riferimento a numero e modalità delle trasmissioni differite o ripetute. Ugualmente secondo il dettame dell’ articolo 58 è dovuto all’autore un equo compenso per le opere radiodiffuse ed eseguite in pubblici esercizi a mezzo di radioriceventi sonori muniti di altoparlanti. Tale compenso concordato periodicamente tra la SIAE e la rappresentanza dell’associazione sindacale competente. L’articolo 59 stabilisce che la radiodiffusione delle opere dell’ingegno dai locali dell’ ente esercente il servizio della radiodiffusione è soggetta al consenso dell’autore a norma delle disposizioni di cui al Capo III (contenuto e durata del diritto di autore) quindi non applicabili in tale caso le previsioni degli articoli della Sezione IV salvo quelle dell’ articolo 55 (fissazione su disco o altro supporto dell’ opera per radiodiffusione differita per necessità tecniche etc,). Chiude la Sezione l’articolo 60 che prevede un compenso per l’autore da liquidarsi a termine di regolamento, nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri disponga all’ente esercente la radiodiffusione di effettuare trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all’estero. Nella lettura di questa sezione è da notare l’attenzione del legislatore all’armonizzazione degli interessi dell’ ente incaricato alla radiodiffusione e quello dell’ autore dell’opera, coordinati al fine della diffusione delle opere espressione dell’inventiva degli autori. (G.T. per NL)
 

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