Editoria: diritto all’oblio e obbligo di aggiornamento degli archivi on line

Con sentenza n. 5525/2012, la Cassazione Civile ha affermato l’obbligo in capo all’editore di garantire l’aggiornamento della notizia archiviata on line, a tutela del diritto del soggetto cui i dati appartengono “alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione”.

Secondo il Giudice Supremo deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali contenuti nella rete internet il diritto all’oblio, “e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi (…)”. Così decidendo la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un esponente politico avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva respinto l’opposizione proposta dal ricorrente nei confronti di un provvedimento con cui il Garante della privacy aveva rigettato la sua istanza finalizzata ad ottenere il blocco dei dati personali che lo riguardavano, contenuti in un articolo pubblicato on line su un quotidiano e poi trasferiti nell’archivio storico telematico della testata. Nel ricorso per cassazione il ricorrente lamentava, tra l’altro, che l’articolo in questione non riportava la successiva notizia che l’inchiesta giudiziaria che aveva condotto al suo arresto si era poi conclusa con un proscioglimento, sicché egli si trovava ancora “soggetto allo stigma derivante dalla continua riproposizione di una notizia che, al momento della sua pubblicazione era senz’altro vera ed attuale, ma che oggi, a distanza di un così grande lasso di tempo ed in ragione delle sopravvenute vicende favorevoli, getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera a propria gogna mediatica”. La Corte di Cassazione, nell’esame del caso, ha preso le mosse dal D.L.vo n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, che ha sancito il “passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica della tutela della riservatezza, tesa al controllo dell’utilizzo e del destino dei dati”, per cui l’interessato “è divenuto compartecipe nell’utilizzazione dei propri dati personali”. L’interessato, precisa la sentenza, “ha diritto a che l’informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale (…)”, e pertanto allo stesso è “attribuito il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione (art. 7 d.lgs. n. 196 del 2003)”. Al soggetto cui i dati appartengono, spiega il Giudice Supremo, spetta il diritto all’oblio (v. Cass., 9/4/1998, n. 3679), “e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”. Tuttavia, a tale diritto può corrispondere, dall’altro lato, l’interesse pubblico alla conoscenza delle notizie per esigenze di carattere storico, didattico, culturale o per il persistente interesse sociale che rivestono le notizie stesse. Ciò può giustificare la permanenza delle notizie mediante la loro conservazione in un archivio, ad esempio storico. In tali casi deriva la necessità, al fine di tutelare l’attuale identità sociale del soggetto, di garantire allo stesso “la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria (…)”. A giudizio della Corte adita, a maggior ragione nell’ipotesi di inserimento della notizia in un archivio storico memorizzato anche nella rete internet – come accaduto nella vicenda in esame -“la notizia non può continuare a risultare isolatamente trattata e non contestualizzata in relazione ai successivi sviluppi della medesima (…)”. Piuttosto, il successivo trasferimento della notizia “in altro archivio di diverso scopo (nel caso, archivio storico) con memorizzazione anche nella rete internet deve essere (…) realizzato con modalità tali da consentire alla medesima di continuare a mantenere i (…) caratteri di verità ed esattezza, e conseguentemente di liceità e correttezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione”. L’aggiornamento, infatti, “è volto a ripristinare la completezza e pertanto la verità della notizia, non più tale in ragione dell’evoluzione nel tempo della vicenda”. Pertanto, si legge nella sentenza, se nel caso esaminato “l’interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto in epoca (di molto) anteriore trova giustificazione nell’attività (nel caso, politica) svolta dal soggetto titolare dei dati, e tale vicenda ha registrato una successiva evoluzione, dalla informazione in ordine a quest’ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente
completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera”. La Cassazione, dunque, pur non ravvisando nel caso esaminato un’ipotesi di diffamazione o di lesione dell’onore e della reputazione, ha individuato comunque “l’esigenza di salvaguardare il diritto del soggetto al riconoscimento e godimento della propria attuale identità personale o morale”, riconoscendogli il diritto di ottenere l’integrazione ovvero l’aggiornamento della notizia in questione. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha ravvisato l’obbligo in capo al titolare dell’organo di informazione di garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia, mediante la predisposizione di un “sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento”. (D.A. per NL)
 

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