Elezioni politiche 2008: pubblicata la delibera Agcom n. 33/08/CSP

Regolamentato solo il periodo dalla data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
 
In attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono state emanate dall’Agcom le regole in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne elettorali per le prossime elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008. Tuttavia, contrariamente alla prassi solitamente adottata, con la delibera n. 33/08/CSP del 21/02/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2008), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha regolamentato tutto il periodo relativo alla prossime consultazioni elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ma solo il “periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature” (10 marzo 2008). Ne consegue che le disposizioni ivi contenute andranno necessariamente integrate da un successivo provvedimento che disciplini la fase successiva alla presentazione delle candidature e sino alla chiusura della campagna elettorale. Analizzando, in sintesi, il contenuto del provvedimento in argomento, la delibera, oltre ad individuare coloro che devono intendersi soggetti politici sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature (art. 2), disciplina, con riguardo alle emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, le modalità di trasmissione dei programmi di informazione, nonché dei programmi di comunicazione politica, indicando, per questi ultimi, i soggetti che possono parteciparvi ed i criteri per il riparto dei relativi spazi. In merito ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, il provvedimento si limita a delineare la procedura che le emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito nazionale e locale devono seguire al fine di trasmetterli. E’ fissato, in particolare, al 1° marzo 2008, il termine ultimo per la trasmissione del comunicato da diffondere sul mezzo radiotelevisivo con cui le emittenti interessate devono rendere pubblica la propria disponibilità ad offrire spazi per la diffusione di tali messaggi. Con il medesimo comunicato le emittenti sono altresì tenute ad informare i soggetti politici circa l’avvenuta redazione di un documento afferente alla trasmissione dei messaggi (numero di contenitori predisposti, collocazione nel palinsesto, standard tecnici, etc.). Tale documento dovrà essere trasmesso dalle emittenti, sempre entro 1° marzo 2008, ai CO.RE.COM. competenti (emittenti locali) o all’Agcom le (emittenti nazionali). La delibera in argomento nulla dice, invece, in merito alle modalità di diffusione dei messaggi a titolo gratuito, la cui regolamentazione perciò verrà dettata con successivo provvedimento. Viene poi ribadita la disciplina prevista per le emittenti locali dall’art. 6 del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 in materia di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento, con riferimento, tra l’altro, all’avviso da trasmettere ed alle tariffe da praticare. In applicazione di quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, della L. n. 28/2000, con la delibera n. 33/08/CSP l’Agcom ha altresì provveduto a fissare le modalità ed i contenuti del comunicato che gli editori della carta stampata – interessati a diffondere messaggi elettorali sino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni (11 aprile) – devono pubblicare sulla propria testata per dare notizia della propria intenzione di offrire spazi a tale fine. Con riguardo alle modalità di pubblicazione dei medesimi messaggi, il provvedimento richiama quanto statuito dall’art. 7, comma 2, della Legge n. 28/2000, che ammette “soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: “a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati”. L’Agcom dedica poi il Titolo IV alla disciplina dei sondaggi politici ed elettorali, fissando le modalità di diffusione dei sondaggi nel periodo che precede i 15 giorni antecedenti la data della votazione. (D.A. per NL)

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