Gazzetta Ufficiale N. 44 del 23 Febbraio 2010 – Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 14 dicembre 2009

Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (10A02222)

 
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
Vista la legge n. 46 del 17 febbraio 1982, che definisce l’ambito
di intervento delle agevolazioni a sostegno degli investimenti di
innovazione industriale (nel seguito legge n. 46/1982);
Vista la direttiva del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 16 gennaio 2001 recante direttive per la
concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per
l’innovazione tecnologica FIT (nel seguito Direttiva 2001);
Visto l’art. 1, commi da 354 a 361, della legge n. 311 del 30
dicembre 2004, che ha costituito, presso la Gestione separata di
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito CDP), il «Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»
(nel seguito FRI);
Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, che ha
stabilito i criteri e le modalita’ di utilizzo delle risorse del FRI
(nel seguito D.I. 1º febbraio 2006);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10
luglio 2008, con il quale e’ stata adeguata la regolamentazione alla
disciplina comunitaria, di cui alla direttiva 2006C 323 01 in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (nel
seguito Direttiva 2008);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5
febbraio 2009, che ha definito le modalita’ di accesso alla procedura
negoziale per gli interventi di cui alla legge n. 46/1982 (nel
seguito decreto ministeriale 5 febbraio 2009);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29
luglio 2009, che ha ammesso gli interventi di cui al decreto
ministeriale 5 febbraio 2009 al finanziamento a valere sulle risorse
del FRI gestito dalla CDP (nel seguito decreto ministeriale 29 luglio
2009);
Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 8475
del 29 luglio 2009 (nel seguito Circolare n. 8475 del 29 luglio
2009);
 
Decreta:
 
Art. 1
 
Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica
 
1. Il presente decreto, ad integrazione e modifica del decreto
ministeriale 5 febbraio 2009 e del decreto ministeriale 29 luglio
2009, disciplina i contratti d’innovazione tecnologica tra il
Ministero imprese, ed organismi di ricerca pubblici e privati, di cui
al successivo art. 4, fissando le condizioni, i criteri e le
modalita’ agevolative per la realizzazione di progetti di rilevanti
dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione
tecnologica.
2. I contratti d’innovazione tecnologica vengono stipulati ad esito
di una procedura negoziale, condotta ai sensi del successivo art. 6,
e possono prevedere anche la partecipazione di altre amministrazioni
centrali e locali, universita’ ed istituti di ricerca.
 
Art. 2
 
Definizioni
 
1. Ai fini del presente decreto e tenuto conto della convenzione
tipo approvata con delibera CIPE n. 76/2005, che regola i rapporti
tra la CDP ed i soggetti coinvolti nella gestione di finanziamenti a
valere sul FRI, valgono le definizioni seguenti.
a) «disciplina comunitaria»: la disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C
323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
30 dicembre 2006;
b) «PMI»: le imprese classificate di piccola o media dimensione
secondo i criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al regolamento (CE)
70/2001 del 12 gennaio 2001, come modificato dal regolamento (CE)
364/2004 del 25 febbraio 2004, e nel decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 18 aprile 2005;
c) «grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella
definizione di PMI;
d) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale
un’universita’ o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita’ principale consiste nello
svolgere attivita’ di ricerca di base, di ricerca industriale o di
sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante
l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita’ di
ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le
imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad
esempio in qualita’ di azionisti o membri, non godono di alcun
accesso preferenziale alle capacita’ di ricerca dell’ente medesimo
ne’ ai risultati prodotti;
e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
f) «programma di sviluppo sperimentale»: programma
prevalentemente costituito da attivita’ di sviluppo sperimentale con
la possibilita’ di includere in aggiunta esclusivamente attivita’
connesse, comunque non preponderanti, di ricerca industriale;
g) «soggetto beneficiario»: il soggetto che richiede le
agevolazioni della legge n. 46/1982 ai sensi del decreto 5 febbraio
2009 e che stipula ciascun contratto di finanziamento ai fini della
realizzazione di uno o piu’ programmi di sviluppo sperimentale;
h) «soggetto proponente»: soggetto beneficiario che presenta la
proposta di progetto d’innovazione tecnologica;
i) «finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso dalla CDP S.p.A. al soggetto beneficiario per uno
dei programmi di sviluppo sperimentale oggetto della domanda di
agevolazione;
j) «finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso dal soggetto finanziatore al soggetto beneficiario
per uno dei programmi di sviluppo sperimentale oggetto della domanda
di agevolazione;
k) «finanziamento»: l’insieme del finanziamento agevolato, del
finanziamento bancario;
l) «soggetto convenzionato»: il soggetto gestore che ha
sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione in
relazione alla gestione degli interventi della legge n. 46/1982, ai
sensi del comma 5, art. 2 della Direttiva 2008;
m) «soggetto agente»: il soggetto che sottoscrive la convenzione
con CDP S.p.A. per lo svolgimento delle attivita’ relative alla
stipula, all’erogazione ed alla gestione del finanziamento;
n) «soggetto finanziatore»: la banca che svolge la valutazione
del merito di credito per proprio conto e per conto della CDP e
concede al soggetto beneficiario il finanziamento bancario;
o) «area Convergenza»: l’area geografica costituita dall’insieme
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
p) «area Mezzogiorno»: l’area geografica costituita dall’insieme
dell’area Convergenza e delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e
Sardegna.
 
Art. 3
 
Finalita’ dei contratti d’innovazione tecnologica
 
1. I contratti d’innovazione tecnologica hanno ad oggetto progetti
di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere il patrimonio
tecnologico del Paese attraverso lo sviluppo di tecnologie di
processo o di prodotto capaci di determinare un salto competitivo
rispetto alle produzioni attuali di imprese operanti su mercati di
significativa dimensione mondiale. Tali progetti, inoltre, devono
perseguire un valore aggiunto in termini di miglioramento del livello
di vita dei cittadini, dal punto di vista della qualita’ della vita,
della sicurezza, della salute o di altre utilita’ sociali,
dell’ambiente, del paesaggio, della fruizione dei beni culturali.
2. I progetti sono composti da uno o piu’ programmi di sviluppo
sperimentale, ammissibili ai sensi della Direttiva 2008, strettamente
connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo globale
previsto dal progetto.
3. Il progetto viene presentato da un soggetto proponente che, in
caso di piu’ programmi di sviluppo sperimentale, assume la
responsabilita’ della sua complessiva coerenza tecnica ed economica.
4. L’importo complessivo dei costi ammissibili di un progetto
d’innovazione tecnologica agevolabile non puo’ essere inferiore ai 10
milioni di euro. Qualora il progetto proposto sia composto di piu’
programmi di sviluppo sperimentale, si richiedono le ulteriori
seguenti condizioni:
a) l’importo del programma di sviluppo sperimentale promosso dal
soggetto proponente non puo’ essere comunque inferiore ai 5 milioni
di euro;
b) l’importo dei costi ammissibili di ciascuno degli eventuali
ulteriori programmi non puo’ essere inferiori a 3 milioni di euro, ad
eccezione di quelli presentati dagli organismi di ricerca, per i
quali l’importo minimo si abbassa a 1 milione di euro;
c) ciascun programma non puo’ comportare costi ammissibili in
misura superiore al 70% ne’ in misura inferiore al 10% dei costi
ammissibili complessivi del progetto.
5. Ciascun programma di sviluppo sperimentale componente deve avere
una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei.
 
Art. 4
 
Soggetti beneficiari e spese ammissibili
 
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono quelli previsti
all’art. 3 della Direttiva 2008.
2. Il soggetto proponente di un progetto di innovazione tecnologica
puo’ essere esclusivamente uno dei soggetti di cui all’art. 3, comma
1, lettere a), b) e d) della Direttiva 2008. Nel caso di progetto di
innovazione tecnologica realizzato da piu’ soggetti beneficiari, il
soggetto proponente ne assume la responsabilita’ ai soli fini della
coerenza tecnica ed economica.
3. Le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili, sia per le
attivita’ di ricerca industriale, sia per quelle di sviluppo
sperimentale, sono quelli previsti all’art. 5 della Direttiva 2008.
4. In caso di concessione di una quota di contributo diretto alla
spesa la cui fonte di finanziamento siano le risorse a valere sul PON
ricerca e competitivita’ 2007-2013, si terra’ conto di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3
ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilita’ delle spese
per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di
programmazione 2007-2013.
 
Art. 5
 
Forma e intensita’ delle agevolazioni
 
1. Le agevolazioni concedibili ad esito della sottoscrizione di un
contratto di innovazione tecnologica sono quelle disposte
all’articolo unico del decreto ministeriale 29 luglio 2009, e
precisamente:
a) quelle di cui all’art. 4 della Direttiva 2008, salvo la
possibilita’ di ridurre l’intensita’ di aiuto in fase di
negoziazione, prevista all’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale
5 febbraio 2009;
ovvero
b) quelle di cui all’art. 5 del D.I. 1° febbraio 2006.
2. Durante la fase di negoziazione di cui al successivo art. 6, per
ciascun programma di sviluppo sperimentale viene scelta una delle due
modalita’ in relazione alle esigenze espresse da ciascun soggetto
beneficiario.
3. I programmi di sviluppo sperimentale realizzati nell’area
Convergenza e/o nell’area Mezzogiorno, a condizione che siano
disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle nazionali
esplicitamente a tale scopo destinate, possono essere agevolati,
anche nella forma esclusiva del contributo diretto alla spesa, in
misura:
pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i
programmi svolti dalle grandi imprese;
pari al 40% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i
programmi svolti dalle piccole imprese;
pari al 30% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i
programmi svolti dalle medie imprese;
pari al 40% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i
programmi svolti dagli organismi di ricerca.
4. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate
nella modalita’ a) o b) superi le intensita’ massime previste dalla
Disciplina comunitaria, il Ministero provvede alla riduzione del
contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato
ovvero della misura del contributo in conto interessi.
 
Art. 6
 
Fase di negoziazione
 
1. L’istanza di accesso alla procedura negoziale di cui all’art. 1,
comma 2, deve essere presentata in bollo, debitamente sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali
altri soggetti richiedenti, al Ministero dello sviluppo economico,
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione
generale per l’incentivazione delle attivita’ imprenditoriali,
Divisione VIII, Via Giorgione 2/b – 00146 Roma.
2. La predetta istanza deve essere corredata da una proposta di
massima contenente:
la descrizione tecnico-economica dell’obiettivo del progetto di
innovazione tecnologica e le caratteristiche tecniche dei singoli
programmi di sviluppo sperimentale che lo compongono, con particolare
riguardo alla loro connessione e funzionalita’ con l’obiettivo
medesimo;
la dimostrazione della ricaduta degli effetti del progetto,
anche in termini di impatto occupazionale, indicando, altresi’,
l’ubicazione delle sedi di svolgimento del progetto;
i profili dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei
singoli programmi di sviluppo;
il piano finanziario per la realizzazione del progetto,
dettagliata per singolo programma di sviluppo sperimentale, sia in
termini di costi previsti che di fonti di copertura.
3. L’istanza di accesso e la proposta di massima devono essere
elaborate utilizzando gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 della
circolare n. 8475 del 29 luglio 2009, e devono essere presentate, a
pena d’invalidita’ dell’istanza, a mezzo di raccomandata a/r. Per la
presentazione dell’istanza si fa riferimento alla data di spedizione.
Le istanze presentate in modo difforme e/o con documentazione
incompleta rispetto a quanto indicato saranno considerate
irricevibili e inammissibili.
4. Il Ministero esamina le caratteristiche del progetto di massima
per accertarne la compatibilita’ con quanto stabilito ai precedenti
articoli 1 e 3, verificando preliminarmente la disponibilita’ delle
risorse finanziarie richieste dal progetto e la coerenza con gli
indirizzi del Ministro in materia di innovazione tecnologica. Il
Ministero comunica l’esito di tale esame al soggetto proponente entro
venti giorni dal ricevimento dell’istanza.
5. In caso di esito positivo dell’istanza di accesso, il Ministero
avvia la fase di negoziazione con il soggetto proponente al fine di
verificare la conformita’ del progetto d’innovazione tecnologica
proposto ai precedenti articoli 1, 3, 4, nonche’ la sua fattibilita’
tecnica ed economica, anche con riferimento agli altri eventuali
soggetti coinvolti. Durante tale fase viene richiesto al soggetto
proponente di fornire, per ciascun soggetto beneficiario che presenta
un programma di sviluppo sperimentale con un ammontare di costi
ammissibili non inferiori ai 3 milioni di euro, l’indicazione
dell’istituto di credito ordinario da utilizzare come soggetto
finanziatore, nonche’ di specificare la composizione percentuale del
finanziamento, indicato nella proposta di massima, tra finanziamento
agevolato e finanziamento bancario.
6. Al fine di assicurare la coerenza del progetto d’innovazione
tecnologica proposto agli indirizzi di politica industriale, il
Ministero:
a) verifica la possibilita’ di potenziare la capacita’ propria
del progetto di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese,
attraverso il raccordo con iniziative simili o complementari,
favorendo il contatto tra il soggetto proponente ed altri soggetti
qualificati, tra i quali eventualmente anche soggetti proponenti di
altri progetti d’innovazione tecnologica;
b) rivede le modalita’ attuative del progetto, con particolare
attenzione agli effetti ed alla tempistica di realizzazione, fornendo
eventuali indicazioni in merito alla loro modifica, anche in
relazione al coinvolgimento di nuovi soggetti in grado di rafforzare
il progetto, alla luce di quanto emerso dalla verifica di cui al
punto a);
c) definisce la specifica modalita’ agevolativa del progetto, sia
in termini di forme che d’intensita’ di aiuto, secondo quanto
disposto all’art. 6.
Per gli scopi di cui ai precedenti punti, il Ministero puo’
avvalersi del soggetto convenzionato incaricato della eventuale
successiva istruttoria e richiedere direttamente o per il tramite del
soggetto convenzionato, tutti i dati e le informazioni che saranno
ritenuti necessari.
7. Il Ministero conclude la fase di negoziazione entro novanta
giorni dalla data della comunicazione di avvio della negoziazione e
ne comunica l’esito al soggetto proponente ai fini della
presentazione della proposta definitiva, anche dettando prescrizioni
e vincoli per la messa a punto della medesima.
8. Nel caso in cui il Ministero richieda chiarimenti o integrazioni
di documenti, il termine di novanta giorni, di cui al comma 7 del
presente articolo, e’ sospeso fino ad un termine massimo di sessanta
giorni.
 
Art. 7
 
Presentazione e istruttoria della proposta definitiva
 
1. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica
deve essere compilata dal soggetto proponente utilizzando
esclusivamente, pena l’invalidita’ della proposta stessa, lo
specifico software predisposto dal Ministero dello sviluppo
economico, che sara’ reso disponibile all’indirizzo
«http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/contratti_innovazione
», secondo le istruzioni ed i modelli ivi contenuti.
2. La proposta definitiva deve contenere:
a) l’indicazione del soggetto convenzionato cui sottoporre la
proposta definitiva di progetto per l’istruttoria;
b) l’articolazione del progetto d’innovazione tecnologica
proposto in termini dei programmi di sviluppo sperimentale
componenti;
c) i piani di lavoro specifici dei programmi di sviluppo
sperimentale componenti che:
indichino la scomposizione dei programmi in attivita’
elementari (pacchi di lavoro), per ciascuna delle quali deve essere
specificata l’appartenenza ad una delle due categorie di attivita’ di
ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, l’allocazione delle
risorse tecniche ed umane in funzione delle attivita’ da svolgere, i
risultati specifici dell’attivita’, la sede territoriale presso cui
saranno svolte le attivita’;
dettaglino le relazioni di collegamento logico e definiscano
una tempistica realistica ed accettabile delle attivita’ e delle
relative uscite dei programmi, con evidenza degli «eventi cardine» da
utilizzare per la verifica del loro stato di avanzamento;
definiscano la lista dei risultati dei programmi in relazione
agli eventi cardine ed alle fasi/sottofasi di realizzazione previste;
indichino le modalita’ ed i parametri di verifica proposti per
la valutazione in itinere e finale dei programmi, che consentano di
valutarne l’avanzamento e i risultati rispetto agli obiettivi
prefissati.
d) un piano di management del progetto d’innovazione tecnologico
che:
definisca puntualmente il ruolo del soggetto proponente e degli
altri soggetti beneficiari nella Struttura organizzativa del
progetto, con particolare riferimento al ruolo svolto da eventuali
organismi di ricerca coinvolti;
designi una persona quale Responsabile del progetto
d’innovazione tecnologica ed individui altre persone chiave, tra le
quali almeno un responsabile per ciascuno dei programmi di sviluppo
sperimentale componenti, dotati di un’adeguata e dimostrabile
qualificazione rispetto ai ruoli assegnati (curricula);
descriva le procedure adottate per la gestione delle attivita’,
con particolare attenzione all’attivita’ previste dal soggetto
proponente per assicurare la coerenza tecnica ed economica del
progetto;
e) i piani economico-finanziari specifici dei programmi di
sviluppo sperimentale componenti che:
forniscano un’esposizione dei costi dei programmi, dettagliata
per pacco di lavoro e per voce di costo di cui all’art. 5;
quantifichino i costi del personale in termini di impegno
richiesto per lo svolgimento delle attivita’, espresso in mesi/uomo,
da parte di specifiche figure professionali e dei costi unitari delle
suddette figure professionali;
pianifichino i costi massimi agevolabili suddivisi per
attivita’ di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e le
richieste di erogazione;
f) le valutazioni del merito di credito dei programmi di sviluppo
sperimentale effettuate da ciascun soggetto finanziatore, nel
rispetto delle direttive emanate dalle Autorita’ di vigilanza sulle
attivita’ bancarie e degli standard internazionali;
g) la dimostrazione dell’«Effetto di incentivazione», con
riferimento ai programmi di sviluppo sperimentale svolti da soggetti
partecipanti rientranti nella categoria delle grandi imprese secondo
i criteri stabiliti dall’allegato n. 1 al Regolamento (CE) 70/01 e
successive modifiche e integrazioni e dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 18 aprile 2005, come previsto dalla Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).
3. La proposta definitiva deve essere presentata, a cura del
soggetto proponente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’esito di cui al precedente art.
6, a pena di decadenza dell’istanza. Il Ministero puo’ concedere
un’ulteriore periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, ai fini
del completamento della documentazione richiesta. Trascorso
inutilmente tale periodo l’istanza di accesso e’ considerata
decaduta.
4. Per lo svolgimento dell’istruttoria amministrativa, finanziaria
e tecnico-economica, il Ministero si avvale del soggetto
convenzionato indicato nella proposta definitiva dal soggetto
proponente, anche ricorrendo al supporto di esperti esterni, scelti
tra quelli iscritti all’albo, di cui al decreto ministeriale 7 aprile
2006.
5. Il Ministero provvede all’istruttoria entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta definitiva, sulla base della documentazione
presentata, previo parere del Comitato tecnico di cui all’art. 16,
comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che si esprime nei
successivi trenta giorni.
6. Il soggetto convenzionato, effettua l’istruttoria della proposta
definitiva analizzando tecnicamente ciascun programma di sviluppo
sperimentale componente, valutando la pertinenza al programma delle
spese previste e la loro congruita’ in relazione a ragionevoli
valutazioni di mercato e rideterminando l’ammontare dei costi
agevolabili. I progetti d’innovazione tecnologica per i quali, a
seguito di tale rideterminazione, l’importo complessivo dei costi
agevolabili o la loro distribuzione tra i programmi di sviluppo
sperimentale componenti risultino non conformi a quanto stabilito
all’art. 3, sono dichiarati inammissibili. Successivamente a questa
valutazione l’istruttoria procede per ciascun programma di sviluppo
sperimentale secondo le disposizioni applicabili alla modalita’
agevolativa prescelta durante la fase di negoziazione. In particolare
per la modalita’ di cui al punto b) del precedente art. 5, il
soggetto convenzionato provvede ad acquisire da ciascun soggetto
finanziatore, entro il termine di ultimazione dell’attivita’
istruttoria, la comunicazione di esito della delibera del
finanziamento bancario nonche’ il correlato mandato interbancario, la
conferma dell’accordo e la conferma del mandato interbancario,
redatti secondo gli schemi allegati alla convenzione-tipo di cui al
D.I. 1° febbraio 2006.
7. Il soggetto convenzionato comunica alla CDP ed al soggetto
agente la delibera del finanziamento del soggetto finanziatore
accettata dal soggetto beneficiario. A seguito della intervenuta
delibera di ciascun finanziamento agevolato effettuata da parte della
CDP, il soggetto convenzionato comunica l’esito definitivo della
procedura al Ministero.
 
Art. 8
 
Sottoscrizione dei contratti d’innovazione tecnologica
 
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero, il
soggetto proponente e gli altri soggetti beneficiari, tenuto conto
delle risorse disponibili nonche’ delle decisioni della Commissione
europea in relazione ad eventuali programmi di sviluppo soggetti a
notifica, sottoscrivono uno specifico contratto con il quale sono
determinati gli impegni dei soggetti beneficiari anche in ordine agli
obiettivi, tempi e modalita’ di realizzazione dei programmi, gli
adempimenti a carico dei beneficiari, i preventivi di spesa, le
eventuali partecipazioni di altre imprese, anche estere, al
programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato
sulla base del piano degli investimenti predisposto dai soggetti
beneficiari, nonche’ le condizioni per la revoca o l’interruzione dei
benefici e l’eventuale applicazione di penali in caso di
inadempienza. Le linee guida ed i modelli da utilizzare per la
redazione di tali contratti saranno forniti con successivi atti
d’indirizzo.
 
Roma, 14 dicembre 2009
 
Il Ministro: Scajola
 
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010
Ufficio di controllo Ministeri delle attivita’ produttive, registro
n. 1, foglio n. 62
 
 

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