Giornalisti. Col Decreto Agosto via al bonus da 1000 euro per maggio. Ecco le modalità per ottenerlo

maggio 2020, decreto agosto bonus covid 19

La pubblicazione del Decreto Agosto n. 104 del 14 agosto 2020 – in vigore dal 15 agosto – ha dato il via libera al pagamento del Bonus Covid-19 per il mese di maggio anche ai giornalisti. L’importo – che non concorre a formare base imponibile a fini fiscali – è innalzato a 1.000 euro e viene esteso anche a coloro i quali hanno chiuso la partita IVA entro il 31 maggio 2020.

Doppio binario

Sulla base di quanto stabilito nel Decreto Agosto, l’erogazione del Bonus avviene su un “doppio binario”.

Erogazione automatica a chi ha già usufruito dell’indennità di aprile 2020

L’Eeogazione dell’indennità di maggio avverrà in automatico nei confronti di tutti i colleghi che hanno già usufruito dell’analoga indennità riferita al mese di aprile 2020 e che, pertanto, non dovranno presentare alcuna domanda.

Nuove domande

I giornalisti che non lo hanno chiesto nei mesi precedenti ovvero coloro i quali hanno cessato l’attività entro il 31 maggio 2020 hanno l possibilità di presentare domanda per ottenere il Bonus di 1.000 con la seguente procedura.

30 giorni di tempo (dal15/08/2020 al 14/09/2020)

Le nuove domande potranno essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto cioè dal 15 agosto al 14 settembre 2020.

Requisiti

Possono richiedere l’erogazione a mente del Decreto Agosto coloro che:
– sono iscritti, anche in via non esclusiva, alla Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio;
– hanno conseguito, nell’anno 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro o, in alternativa, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro avendo percepito, nel trimestre gennaio-marzo 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019, ovvero hanno cessato la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli iscritti nel 2019 e non oltre il 23/02/2020

In caso di iscrizione intervenuta nel corso dell’anno 2019 o entro il 23 febbraio 2020, hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi previsti per il 2018;
– non hanno presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatorie;
– non hanno già beneficiato delle indennità previste dagli artt. 19, 20, 21, 22 (CIGS Covid) 27, 28 (Bonus autonomi iscritti alla GS INPS) 29 (lavoratori stagionali del turismo) 30 (lavoratori agricoli) 38 (lavoratori dello spettacolo) e 96 (collaboratori sportivi) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dagli articoli 84, 85 e 98 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza, né del reddito di emergenza, né delle prestazioni previste dall’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020.

Altre possibilità

Possono richiedere il bonus anche coloro che, in possesso dei predetti requisiti, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento di pensione ai superstiti.

Modalità di presentazione della domande

Le istanze potranno essere inviate esclusivamente a mezzo mail, a decorrere dal 15 agosto e fino al 14 settembre 2020, avvalendosi di un apposito modulo, pubblicato sia qui che sul sito web dell’Ente www.inpgi.it.

Modulistica

Il moduloche consiste in un file in formato PDF editabile – deve essere compilato esclusivamente in modalità elettronica ed inviato a mezzo mail avvalendosi della funzione di spedizione automatica presente nello stesso, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità.
Non saranno in nessun caso presi in considerazione eventuali file stampati e compilati a mano. (E.G. per NL)

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