Il risarcimento dei danni derivanti da elettrosmog

Nell’ipotesi in cui venga proposta un’azione per il risarcimento del danno alla salute conseguente all’esposizione a onde elettromagnetiche promananti da un elettrodotto, il Giudice competente è quello ordinario


Lo ha statuito la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza dell’8 novembre 2006, sul presupposto che la P.A. è priva di qualunque potere, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico, di affievolire o di pregiudicare indirettamente il diritto alla salute, il quale, garantito come fondamentale dall’art. 32 della Costituzione, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l’integrità. La sentenza conclude un processo iniziato nel 1994, quando alcuni soggetti hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Melfi la Enel Spa, chiedendo che alla convenuta fosse inibita la messa in esercizio di un elettrodotto che li esponeva al grave rischio di danni alla salute derivante dalla propagazione delle onde elettromagnetiche, ordinandone l’interramento o la rimozione. L’Enel, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di inibitoria, perché devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 2248 del 1865. Il tribunale ha ribadito la propria giurisdizione in merito alla domanda di inibitoria della messa in esercizio dell’elettrodotto ed ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per la salute perché sfornita di prove. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza definitiva, ha riconosciuto la competenza del giudice ordinario in riferimento alla domanda risarcitoria del danno rimettendo le parti davanti al tribunale nei limiti di tale domanda e ha disposto l’inibizione della messa in esercizio del tratto di elettrodotto che interessava l’abitazione dei soggetti interessati. La TERNA SPA, succeduta all’Enel, ha presentato ricorso per cassazione alla sentenza che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda dei privati volta alla tutela del diritto alla salute. Secondo la TERNA SPA, la Corte di Appello non ha tenuto conto degli art. 4 e 5 della Legge 2248 del 1865, che contengono il principio della preminenza della funzione amministrativa nella realizzazione dei fini assegnati all’amministrazione pubblica e che, nei giudizi promossi contro la P.A., l’intervento del giudice ordinario è ammesso solo nel caso in cui il ricorso controversa su comportamenti materiali. Dunque, l’accoglimento della domanda di inibitoria costituisce illegittima interferenza nella gestione di un pubblico esercizio che rientra nella gestione della giustizia amministrativa. Inoltre, trattandosi di controversia non meramente risarcitoria, ma atta ad ottenere l’emanazione di un provvedimento che interferiva con la gestione di un pubblico esercizio, non poteva essere invocata la competenza del giudice ordinario. La sentenza della Corte di Cassazione, chiarisce ogni dubbio e non accoglie il ricorso della TERNA SPA. Alla base della sentenza vi è un elemento fondamentale: il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, fa parte di quella categoria dei diritti sociali a valenza erga omnes che influiscono sulle relazioni private e limitano l’azione pubblica: la protezione che l’ordinamento vigente attribuisce al diritto alla salute si estrinseca nel vietare comportamenti altrui che ledano tale diritto e nel porre sanzioni a carico di chi adotta comportamenti lesivi del diritto stesso. L’assolutezza del diritto alla salute trova riscontro anche nell’affermazione secondo cui esso è “sovrastante all’amministrazione di guisa, e questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto indirettamente, perché, incidendo in un diritto fondamentale, la pubblica amministrazione agisce nel fatto, dal momento che, non essendo giuridicamente configurabile un suo potere in materia, esso per il diritto non provvede, ma esplica comunque e soltanto attività materiale illecita”. In pratica, la giurisdizione esclusiva in materia di pubblici esercizi, può essere riconosciuta alla pubblica amministrazione quando questa è titolare di un potere di supremazia, ma quando ad essere impugnati sono comportamenti della pubblica amministrazione destinati ad incidere sulle posizioni di diritto soggettivo, del quale è chiesta tutela mediante condanna al risarcimento in forma pecuniaria o diretta per equivalente, la giurisdizione è quella del giudice ordinario. Tale principio vale anche nel nuovo quadro di riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, di cui all’art. 7 della legge 205 del 2000, che, sempre secondo la Corte di Cassazione, non ha fatto altro che confermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie in materia di pubblici servizi quando, appunto, la pubblica amministrazione ha un potere di supremazia, così come previsto dagli art. 4 e 5 della Legge 2248 del 1865. (TL per NL)

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