Importante pronuncia della Cassazione Penale in materia di concorsi pubblici

Con la sentenza n. 11625 del 14 marzo 2008, anche gli indagati partecipano ai concorsi pubblici. Chiunque venisse iscritto nel registro degli indagati ha la possibilità di partecipare, in ogni caso, a un concorso pubblico, purché non sia ancora messo formalmente sotto processo, come imputato.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11625 dello scorso 14/03/2008, ha assolto, perché il fatto non sussiste, un candidato a un concorso pubblico che non aveva dichiarato, all’atto della presentazione dei necessari documenti per l’ammissione, di essere indagato. Nel bando era precisato che i candidati non dovevano “avere procedimenti penali in corso”. Su queste basi il tribunale di Bergamo, in primo grado, e la Corte d’Appello, successivamente, lo avevano condannato per aver dichiarato il falso. L’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione, la quale ha giudicato la materia in senso diametralmente opposto. L’assoluzione, pronunciata dalla V Sezione Penale, si fonda sul fatto che il concetto di procedimento penale in corso è “tutt’altro che definito e tecnico, atteso che non si comprende se la pubblica amministrazione richieda un’attestazione circa la pendenza dell’azione penale, ovvero se chieda di essere informata circa le semplici iscrizioni nel predetto registro”. Alla luce di questa importante pronuncia è opportuno considerare, infatti, che l’iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati è atto che deve avvenire immediatamente, nel senso che il PM, ricevuta la notizia di reato, deve provvedere nel più breve tempo possibile all’iscrizione. Il candidato, pertanto, potrebbe non essere a conoscenza dell’indagine attivata nei suoi confronti nel momento di presentazione della documentazione richiesta per l’ammissione al concorso pubblico. (M.P. per NL)

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