L’editore può rifiutare la prestazione lavorativa in redazione del giornalista pubblicista impiegato in condizioni di subordinazione perché il rapporto è nullo

Sentenza della Cassazione(Sezione Lavoro) n. 23472 del 12.11.2007


dal sito Franco Abruzzo.it, a sua volta ripreso dal sito Diritto-e-giustizia.it

In coda:

a) il commento di Domenico d’Amati (avvocato in Roma: Avremo un’ecatombe?
b) Redattori pubblicisti e le interpretazioni incostituzionali della Cassazione. Il commento amaro dell’avv. M. Franceschelli

Monica D., giornalista pubblicista, ha lavorato dal 1991 al 1997 nella redazione di Pescara del quotidiano “Il Messaggero”, senza essere inquadrata come dipendente. Nell’ottobre del 1997 l’azienda ha posto termine al rapporto. Nel dicembre del 1997 la giornalista ha chiesto al Tribunale di Pescara di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo di avere lavorato quotidianamente e a tempo pieno come gli altri addetti alla redazione di Pescara. Ella ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al trattamento economico previsto dal contratto collettivo per il redattore ordinario, la condanna dell’azienda al pagamento delle differenze di retribuzione, l’annullamento del licenziamento con conseguente risarcimento del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro. Il Tribunale ha rigettato le domande. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, che avendo ritenuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e il diritto di Monica D. al trattamento previsto dal CNLG per il redattore praticante, ha condannato l’azienda al pagamento delle differenze di retribuzione maturate dal dicembre 1992 (applicando la prescrizione quinquennale), ha annullato il licenziamento, ha condannato la società editrice al risarcimento del danno ed ha ordinato la reintegrazione della giornalista nel posto di lavoro. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte abruzzese sia per avere affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonostante che Monica D. fosse stata assunta con contratto di lavoro autonomo, sia per avere annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, sostenendo che questa pronuncia era preclusa in quanto la lavoratrice non era iscritta all’Albo dei Giornalisti come professionista. La lavoratrice, in via di ricorso incidentale, ha a sua volta censurato la decisione impugnata per avere applicato la prescrizione quinquennale dei crediti per differenze retributive.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23472 del 12 novembre 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Picone) ha rigettato il ricorso dell’azienda nelle parti concernenti l’accertamento della subordinazione e il diritto della lavoratrice alle differenze di retribuzione, mentre lo ha accolto nella parte relativa al licenziamento. La sentenza impugnata – ha osservato la Corte – ha correttamente accertato l’esistenza della subordinazione, in quanto ha ritenuto provato che la presenza in redazione di Monica D., per un orario prolungato fino a sera tardi, era quotidiana e non si discostava dalle modalità di quella resa dai dipendenti inquadrati come redattori ordinari, che ella utilizzava le attrezzature aziendali (ancorché non fosse in possesso di una sua chiave di accesso ai collegamenti informatici), che riceveva quotidiane direttive ad opera del capo servizio (curando determinati settori dell’informazione) e partecipava alle riunioni di redazione; che nel piano ferie si teneva presente anche la sua disponibilità; che formalmente non doveva giustificare le assenze, ma aveva l’obbligo di preavvisare, essendole stato fatto presente che, in caso contrario, avrebbe provocato notevoli disservizi.

La Suprema Corte ha invece affermato che la sentenza impugnata è incorsa in errore allorché ha ritenuto possibile l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice pur essendo ella giornalista pubblicista e non professionista. L’art. 45 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 – ha affermato la Corte – proibisce l’esercizio della “professione” di giornalista ai non iscritti all’albo professionale e l’iscrizione non può che riferirsi all’elenco dei giornalisti professionisti. Sul punto la Corte ha aggiunto: “Nessun rilievo, infine, può essere accordato ai richiami, contenuti nel controricorso e, soprattutto, nella memoria, alle previsioni della contrattazione collettiva secondo cui anche i pubblicisti possono prestare attività di lavoro subordinato in via esclusiva, con equiparazione ai redattori: anche in disparte la considerazione che la contrattazione collettiva non può modificare la legge, va rilevato che la questione, concernente il significato e la portata di clausole contrattuali collettive, è inammissibile in questa sede per non essere stata sottoposta al vaglio del giudice del merito”.

La Suprema Corte ha infine accolto il ricorso incidentale della lavoratrice nella parte concernente l’applicazione della prescrizione. Ai sensi dell’art. 2948 n. 4 cod. civ. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1966) – ha osservato la Cassazione – la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l’esecuzione di rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia della stabilità; questa regola viene estesa, dalla giurisprudenza consolidata, alle ipotesi di rapporto di lavoro che sarebbe assistito dalla suddetta garanzia in base alla legge, non che non lo è ai sensi del nomen juris adottato dalle parti, dovendosi aver riguardo non alla corretta qualificazione giuridica, ma alla situazione psicologica di metus del lavoratore in concreto.

Con riguardo al caso di specie – ha aggiunto la Corte – non vi è neppure bisogno di ricorrere alla lettura estensiva della norma sopra ricordata, siccome la situazione di stabilità è radicalmente esclusa dalla possibilità per l’editore, di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell’esecuzione. Sarebbe, invero, formalistica e non conforme all’art. 36 Cost. un’interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella della prestazione di fatto comportante la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione.

Commento di Domenico d’Amati

Questa decisione della Suprema Corte rischia di causare la perdita del posto di lavoro per i pubblicisti normalmente impiegati con regolare contratto di lavoro subordinato nelle redazioni periferiche dei giornali in base all’art. 36 del CNLG.

Una vera e propria ecatombe. Ma la Corte non ha considerato che l’impiego del giornalista pubblicista in condizioni di subordinazione da parte delle aziende editrici di giornali è previsto da specifiche norma di legge relative al settore editoriale.

L’articolo 35, primo comma della legge n. 416/81 dispone: “Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 2, quinto comma della legge 12 agosto 1977 n. 675 e successive modificazioni è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata”.

Ancor più chiara nel riconoscere la liceità della prestazione, da parte del pubblicista, di lavoro giornalistico in condizione di subordinazione è la legge 23.12.2000 n. 388, che, all’art. 76, così dispone:

“1. L’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

“Art. 38. – (INPGI). – 1. L’Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564,9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

2. L’INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’articolo 37.

3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell’INPGI.

4. Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”.

Tale normativa conferma che gli articoli 26 e 45 della L. 3.2.63 n. 69 legittimano lo svolgimento di attività giornalistica in condizione di subordinazione da parte del giornalista pubblicista, in quanto iscritto all’Albo professionale.

La legge n. 388/2000 infatti disciplina la posizione dei giornalisti pubblicisti “titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica”.

Ciò esclude che nel nostro ordinamento il rapporto di lavoro subordinato giornalistico del pubblicista sia affetto da nullità.

L’unica limitazione posta dalla legge sull’ordinamento della professione giornalistica all’attività del pubblicista era quella recata dall’art. 46 secondo cui le funzioni di direttore responsabile di un giornale potevano essere svolte soltanto da un professionista.

Ma di tale norma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 98 del 10.7.68, ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con l’art. 21 Cost. Rep. “limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore e il vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell’art. 34 possa essere iscritto nell’elenco dei pubblicisti”.

Nella motivazione di tale decisione si afferma che l’esclusione del pubblicista dall’attività di direzione non è giustificata dal momento che anche il pubblicista è soggetto alla vigilanza dell’Ordine. Ivi tra l’altro leggesi: “Si può anche convenire sulla opportunità che, ove si tratti di quotidiani e di periodici ed agenzie di particolare importanza, le funzioni direttive vengano affidate a chi sia dedito esclusivamente al giornalismo e possegga i particolari requisiti che si esigono per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti: ma è certo che non ci si trova qui in presenza di un pubblico interesse né, a maggior ragione, di un interesse generale di grado tale da giustificare l’intervento della legge la quale, quando si tratti di disciplinare l’esercizio di una libertà fondamentale, non può porre limitazioni che, come quella in esame, non siano in funzione della tutela di interessi direttamente rilevanti sul piano costituzionale (cfr. n. 11 del 1968)”.

Deve in proposito tenersi presente che le funzioni del direttore responsabile di un giornale sono quelle di maggior rilievo, nel nostro ordinamento, ai fini della tutela dell’interesse generale alla correttezza dell’informazione. E’ al direttore che compete il controllo sull’operato di tutti i componenti della redazione. Pertanto, in seguito alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, un direttore giornalista pubblicista non solo può esercitare attività di controllo sull’operato di un redattore professionista ma può altresì attestare lo svolgimento della pratica professionale ai fini dell’ammissione agli esami di abilitazione professionale. Invero sia il pubblicista che il professionista sono tenuti al rispetto dei doveri fondamentali previsti dall’art. 2 L. n. 69/63, espressamente richiamato dall’art. 1 del CNLG; entrambi inoltre sono soggetti al potere disciplinare dell’Ordine, ex artt. 48 e segg., L. n. 69/63. A maggior ragione deve quindi ritenersi illogica oltre che costituzionalmente illegittima qualsiasi preclusione per legge al pubblicista di svolgere le mansioni di redattore in un giornale.

D. d’A.

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Redattori pubblicisti, e interpretazioni incostituzionali della Cassazione.

Il commento amaro dell’avv. M. Franceschelli

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