Con il codice, il Ministero intende contribuire alla diffusione dei valori dello sport per contrastare fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive, in particolare, di quelle calcistiche. Il Garante ha rivolto in particolare la sua attenzione sull’articolo 3, del codice in base al quale emittenti e fornitori di contenuti si impegnano a realizzare misure adatte, quando necessario, a rendere individuabili le persone che si collegano telefonicamente, in audio o in audio video, alle trasmissioni. Il Garante ha ritenuto questa previsione coerente rispetto alle finalitĂ perseguite dal “codice media e sport”, sia per la sua valenza dissuasiva (in caso di telefonate che incitino alla violenza), sia per l’aiuto che esso può fornire alle emittenti alle quali spetta il compito di valutare l’idoneitĂ a partecipare ad ulteriori trasmissioni di quei soggetti che si sono resi responsabili di violazione del codice di autoregolamentazione. Il Garante ha indicato alcune ipotesi che il Ministero, una volta recepito il codice, potrĂ eventualmente valutare per uniformare i comportamenti delle emittenti riguardo alle misure da adottare: annotazione del numero telefonico o a seconda dei casi richiesta delle generalitĂ del chiamante; tempi di conservazione dei dati quando non si sono verificate violazioni del codice. Al codice di autoregolamentazione hanno aderito, tra gli altri, emittenti televisive e radiofoniche, l’Ordine dei giornalisti, l’Unione stampa sportiva italiana la Fnsi, la Fieg.
