MinCom D.G.P.G.S.R. – considerazioni sulle modalità di conduzione delle misure radioelettriche ai fini della quantificazione interferenziale

Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)


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Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected](…) = omissis (…) Recentemente un soggetto portatore di interessi diffusi ha posto un particolare, articolato, quesito a riguardo della problematica in oggetto alla Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione delle Spettro Radioelettrico del MinCom. Nel merito, il succitato soggetto, dato atto che sul territorio nazionale si registrano comportamenti eterogenei e a volte discordanti da parte degli Ispettorati Territoriali nell’ambito degli accertamenti interferenziali conseguenti ai processi di compatibilizzazione o delocalizzazione per cause di forza maggiore, di cui all’art. 28 cc. 2 e 3 D. L.vo 177/2005, ha chiesto che l’organo tecnico della D.G. del Ministero delle Comunicazioni potesse indicare ragionevoli regole al fine di evitare strumentalizzazioni e frequenti casi di disparità di trattamento tra concessionari esercenti impianti in regioni diverse. Più a fondo, valutato che l’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 28 D. L.vo 177/2005 (…) richiama il vincolo della “base non interferenziale”, che può, appunto, risultare fuorviante o strumentalizzabile, è stato evidenziato alla D.G. che il concetto di “base non interferenziale” parrebbe da intendersi non già nell’obbligazione di rispetto dei rapporti di protezione UIT-R a cui andrebbero incontro tutti coloro che hanno modificato un preesistente impianto, quanto al vincolo di “non alterazione del previgente equilibrio radioelettrico”, posto che, se così non fosse, in un etere non pianificato, qual è quello italiano, nessuna modifica (…) potrebbe essere condotta a termine… In effetti, la “base non interferenziale” assoluta, cioè il rispetto dei parametri di protezione UIT-R nei confronti di terzi soggetti legittimamente occupanti lo spettro r.e. di riferimento, andrebbe preteso solo in caso di attivazione ex novo (…). Inoltre, come noto, con le Linee guida per la trattazione delle problematiche interferenziali nell’ambito della radiodiffusione sonora nel giugno 2005 (recentemente confermate dal TAR Lazio con sentenza di cui si è dato conto con precedente circolare – cfr. SIT Online su www.consultmedia.it), si è cercato di dare un indirizzo nella gestione di problematiche che la cronica mancata applicazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze aveva conclamato nell’etere italiano. Tuttavia, un particolare passo delle citate Linee guida ha mostrato, alla prova dei fatti, un livello di discrezionalità, ad avviso dell’interrogante, eccessivo e così foriero della lamentata disparità di trattamento. Segnatamente, il punto 4 del predetto documento dirigenziale suggerisce che “Le misurazioni in contraddittorio debbono essere svolte effettuando le misure in un numero di punti tali, per localizzazione e quantità, da caratterizzare l’area di servizio interferita (…)”. Orbene, alcuni I.T., hanno assegnato eccessiva autonomia agli operatori nella scelta dei test point, che, in alcuni casi vengono strumentalmente indicate in prossimità della sorgente radioelettrica, cioè nella c.d. blanket area , ove la saturazione dei ricevitori ad opera del campo radioelettrico emanato dalla trasmittente va attribuito ad un effetto normale e coessenziale al funzionamento della stazione trasmittente e non risale invece ad un comportamento emulativo della stazione in esame, che si sarebbe configurato, ad esempio, nel caso dell’uso di un trasmettitore di potenza abnormale rispetto alle esigenze dell’emittente. Nella scelta dei test point , gli Ispettorati Territoriali dovrebbero essere in grado di discernere pretese del tutto surrettizie o comunque strumentali ad ostacolare l’attività altrui dal rispetto di un diritto concreto. Purtroppo ciò non sempre accade, sicché quei punti che, dovrebbero essere individuati per “localizzazione” e “quantità” al fine di “caratterizzare l’area di servizio” oggetto dell’analisi, finiscono per delineare un quadro interferenziale spesso avulso dalla realtà a tutto danno della positiva conclusione dei citati processi di compatibilizzazione o forzata delocalizzazione di impianti di radiodiffusione. Per completare correttamente la rappresentazione del quadro interferenziale, si osservava come le c.d. misure qualitative realizzate con ricevitori consumer (…), apparissero strumento indispensabile nella rappresentazione oggettiva del quadro elettrico oggetto di analisi. Del resto, già con la circolare della D.C.S.R. del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 7/09/1990 recante “modello domanda concessione esercizio impianti di radiodiffusione”, al punto 11.0 si introduceva il concetto della “attribuzione dei gradi di qualità da 1 a 5” indicando “i tipi predominanti di disturbo rilevati con un ricevitore radiofonico commerciale stereo munito di antenna a stilo posto in luogo per il migliore ascolto”. Infine, dapprima delle determinazioni da assumersi in sede di analisi delle risultanze delle misure radioelettriche ed in presenza di situazioni particolarmente complesse, il domandante rilevava come apparisse auspicabile una raccomandazione rivolta agli I.T. tesa a concretare la convocazione delle parti per un’audizione, anche al fine di introitare tentativi di conciliazione. Nell’evidenziare l’importanza di una fornitura di elementi utili a tracciare un comportamento conforme alle esigenze di convivenza che la particolarità dell’etere radiotelevisivo italiano comporta, consentendo il superamento di condotte strumentali e dando impulso alla concretizzazione di quei procedimenti di compatibilizzazione che proficuamente hanno permesso di contemperare le esigenze dei concessionari pubblici e privati, l’interrogante rimaneva in attesa di riscontro dirigenziale. Con missiva (…) la D.G.P.G.S.R. (… segue per assistiti Consultmedia…) Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newsline (collegato a Consultmedia), al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti in materia economica, giuridica, amministrativa, fiscale e tecnica, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che il partner di riferimento per l’incombenza in parola è: dr. Massimo Lualdi – tel. 0331/452183 fax 593008 email [email protected], professionista cui è demandata l’assistenza per le problematiche di specie. Infine si ricorda che nell’area riservata agli utenti S.I.T. (Service Informativo Telematico) del sito www.consultmedia.it è presente la raccolta di tutte le circolari inviate dalla struttura Consultmedia da un triennio a questa parte. Per adesioni al servizio S.I.T. (erogato al costo annuale di euro 100,00 oltre IVA): [email protected] (rif. Marco Menoncello 0331/452183 fax 0331/593008)

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