PEC: entro il 29 novembre obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese

Si avvicina la scadenza per la comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da parte delle imprese costituite in forma societaria.

Entro il prossimo 29 novembre, infatti, le società di persone e di capitali dovranno effettuare l’adempimento in attuazione della disposizione contenuta all’art. 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Tale norma ha fissato infatti nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (avvenuta il 29/11/2008) l’attuazione dell’obbligo, per tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, di comunicare al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. Già nel novembre del 2009 il medesimo adempimento era stato effettuato dai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, i quali hanno dovuto comunicare la propria PEC ai rispettivi ordini o collegi. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto, la PEC ha costituito inoltre un elemento da indicare nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese per le nuove società. Quanto alle modalità di comunicazione, le imprese costituite in forma societaria, già iscritte al Registro Imprese, dopo aver acquistato una casella di PEC presso uno dei gestori autorizzati iscritto nell’elenco del CNIPA, possono avvalersi delle procedure on line appositamente predisposte sul sito www.registroimprese.it, sulla cui home page è visibile un link che consente di accedere alle informazioni necessarie. Sul sito è chiarito che l’iscrizione della PEC al Registro Imprese può essere effettuata dal legale rappresentante in possesso della firma digitale oppure da un utente registrato, che dispone di una firma digitale ed invia pratiche di Comunicazione Unica. Tale utente può effettuare l’adempimento avvalendosi delle funzioni dedicate nei servizi ComunicaStarweb o ComunicaFedra. Come stabilito dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, l’iscrizione della PEC nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Una volta attivato, l’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere costantemente controllato, dal momento che diviene il recapito per le comunicazioni da parte della P.A., oltre che di privati, senza che il destinatario dei messaggi debba dichiarare la propria disponibilità ad accettare l’utilizzo della PEC quale mezzo di ricezione. (D.A. per NL)

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