di Enrica Senini, Avvocato in Brescia
da Quotidiano Giuridico N 20/09/anno 2006
Il mancato coordinamento fra l’art. 129, comma 2, e l’art. 134 D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della ProprietĂ Industriale) ha posto il problema se al sequestro ante causam in materia di proprietĂ industriale siano applicabili le norme del codice di procedura civile relative ai provvedimenti cautelari (come recita l’art. 129), oppure il rito cautelare societario di cui all’art. 23 D.Lgs. n. 5/03 (sulla scorta del richiamo contenuto nell’art. 134).
Il Tribunale di Napoli, in un recente provvedimento, ha ritenuto prevalente il disposto dell’art. 134 D.Lgs. n. 30/05 e, in virtĂą del disposto dell’art. 23 D.Lgs. n. 5/03, ha dichiarato tardivo un reclamo proposto oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di prime cure.
