di Enrica Senini, Avvocato in Brescia
da Quotidiano Giuridico N 20/09/anno 2006
Il mancato coordinamento fra l’art. 129, comma 2, e l’art. 134 D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) ha posto il problema se al sequestro ante causam in materia di proprietà industriale siano applicabili le norme del codice di procedura civile relative ai provvedimenti cautelari (come recita l’art. 129), oppure il rito cautelare societario di cui all’art. 23 D.Lgs. n. 5/03 (sulla scorta del richiamo contenuto nell’art. 134).
Il Tribunale di Napoli, in un recente provvedimento, ha ritenuto prevalente il disposto dell’art. 134 D.Lgs. n. 30/05 e, in virtù del disposto dell’art. 23 D.Lgs. n. 5/03, ha dichiarato tardivo un reclamo proposto oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di prime cure.