Radio. Consiglio di Stato dichiara nullità sentenza TAR per interferenze causate da modifica con effetti rivelatisi tempo dopo autorizzazione

interferenze fm, Consiglio di Stato

Interferenze FM e autorizzazioni ministeriali ancora sotto la lente della giustizia amministrativa.
Il Consiglio di Stato interviene su una vicenda che intreccia modifiche tecniche d’impianto applicate dopo la sperimentazione tecnica e tutela del contraddittorio.
Nel periscopio una sentenza del TAR Lazio giudicata carente sotto il profilo motivazionale.
La causa torna ora in primo grado per un nuovo esame di merito.

Sintesi

Il Consiglio di Stato ha annullato con rinvio al primo giudice una decisione del TAR Lazio relativa ad una controversia tra emittenti radiofoniche per interferenze FM, emerse ben dopo l’attivazione di un impianto modificato (quindi molto tempo dopo lo spirare del termine di osservazione sperimentale di 120 giorni).
La modifica tecnica, autorizzata anni prima da un Ispettorato territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, non era mai stata attuata dal precedente titolare, ma solo dal soggetto subentrato.
Il TAR aveva dichiarato il ricorso irricevibile e inammissibile senza affrontare il merito.
In appello, i giudici di secondo grado hanno tuttavia rilevato una motivazione “apparente”, al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. Definita “congetturale” e tautologica, sicché la sentenza è stata annullata con rinvio al TAR Lazio.
Il giudizio dovrà ora ripartire integralmente, consentendo una valutazione piena delle doglianze sull’asserita interferenza.

Il tema

Il Consiglio di Stato ha recentemente pubblicato un provvedimento peculiare in materia di interferenze derivanti da un’autorizzazione all’applicazione di modifiche ad un impianto radiofonico FM, rilasciata da un’Ispettorato territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, ma attuate ben dopo il tempo concesso e soprattutto dopo lo spirare del termine dei 120 giorni di sperimentazione ex lege.

La fattispecie specifica

La fattispecie era tipica: un’emittente locale si era attivata avanti il TAR Lazio, a causa di sopravvenuta ed improvvisa insorgenza di interferenza alla sua principale frequenza, emersa a seguito di acquisizione da parte di soggetto nazionale di un diffusore FM in precedenza usato da un concessionario locale.

Modifica risalente nel tempo, ma applicata recentemente

A seguito di accesso agli atti era emerso che la rilevante modifica fosse stata autorizzata in epoca assai risalente, ma a definizione di procedimento nel quale il soggetto interferito non era stato coinvolto; ma, soprattutto, la modifica autorizzata non era mai stata messa in pratica dal soggetto locale, originario titolare. Quindi le interferenze erano emerse solo quando il successore aveva attivato l’impianto con le nuove caratteristiche tecniche, risultate all’evidenza interferenti.

La decisione in primo grado…

In primo grado il TAR Lazio aveva dichiarato il ricorso irricevibile, per tardività dell’impugnazione e inammissibile, quanto all’interesse ad agire. Per conseguenza, il giudice non aveva affrontato il merito della questione.

… e quella in secondo grado

Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello attivato dall’avvocato Gian Luca Barneschi per conto di una emittente abruzzese, ha però ritenuto la motivazione della sentenza incongrua, dato che compendia in poche proposizioni un articolato contenzioso afferente alle turbative (asseritamente) conseguenti alle autorizzazioni assentite dai competenti organi territoriali del ministero).

Carenza di motivazione

Inoltre il giudice di secondo grado ha censurato anche la carenza di motivazione a sostegno della decisione, sottolineando come “le anomalie argomentative sopra evidenziate si traducono in una motivazione del tutto apparente, di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 5,Cost., con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado”.

Sentenza congetturale

Tali principi costituiscono riaffermazione di quelle da tempo affermati dalla giurisprudenza rilevante. Sulla base degli stessi, il Consiglio di Stato ha precisato che “una sentenza “congetturale” è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale – o, se si preferisce e all’estremo opposto, un atto di puro arbitrio – e, quindi, un atto di abdicazione alla potestas iudicandi” […], dato che “Il difetto assoluto di motivazione deve essere valutato e apprezzato con riferimento alla sentenza nella sua globalità rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all’interno di esso».

Decisione tautologica

Sulla base di tali presupposti, la motivazione di primo grado è stata quindi giudicata “palesemente tautologica e basata su elementi non pertinenti, dando luogo al vizio di «motivazione apparente» che comporta la nullità della sentenza”, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.

Rinvio al primo giudice

Così, davanti al TAR Lazio il giudizio ripartirà da zero dopo la sua riassunzione. (E.G. per NL)

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