Riforma del diritto d’autore

Soluzione all’italiana o seria innovazione? Nei giorni prima di Natale il Senato ha approvato, in via definitiva (se ne attende la pubblicazione), il dispositivo di legge che da una parte ribadisce e modifica il divieto di libera pubblicazione di opere su Internet, dall’altra riorganizza la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) trasformandola, di fatto, da ente di diritto pubblico ad ente di diritto privato. Vediamo il testo, in materia di protezione del diritto d’autore, nel suo complesso: "1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’Università e della Ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma".Secondo L’Onorevole Pietro Folena, Presidente della Commissione Cultura della Camera, “con questa nuova norma sarà possibile pubblicare opere coperte dal diritto d’autore, ovviamente a certe condizioni (di qui la minore risoluzione o la degradazione) in modo tale che non si entri in contrasto con l’utilizzazione economica dell’opera stessa”. Il testo, ad ogni modo, sembra non accogliere il favore di tutti, in particolar modo quello degli esperti della materia che giudicano il provvedimento più foriero di problemi e dubbi interpretativi che di innovative soluzioni.  In primis, il concetto di “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate” è sorprendente: la rete dovrebbe consentire l’evoluzione dell’opera e non la loro “recessione” per essere tradotte in musiche o immagini incomprensibili e “di bassa qualità”, pur di farle rientrare in un dettato normativo. Volendo essere più precisi, qual è il significato di bassa risoluzione? Forse il Legislatore intende autorizzare la riproducibilità di fotografie sfocate o di suoni distorti e con rumori di fondo?  Secondariamente, i concetti “d’uso didattico o scientifico” sono troppo ampi, molto discrezionali, non certi. Forse sarebbe più indicato autorizzare l’utilizzazione gratuita anche per finalità divulgative di tipo diverso, purché prive dello scopo di lucro. Quanto alla riforma della SIAE, anche qui sono discordanti le prime impressioni degli addetti ai lavori. Secondo Giorgio Assumma, Presidente dell’Ente, la legge consentirà alla società “di operare in tutto il mondo con la libertà tipica delle imprese commerciali private e quindi la porrà nella condizione di fronteggiare adeguatamente la concorrenza delle analoghe società straniere di collecting, alle quali l’Unione Europea ha aperto le porte del mercato italiano”.Di diverso avviso il Senatore Asciutti, che aveva a suo tempo depositato in Senato una proposta (S.1824) per la completa smobilitazione del monopolio SIAE, argomentando così il proprio pensiero: “L’attribuzione di un vero e proprio monopolio legale (in alcuni casi anche nei confronti di soggetti non associati, n.d.r.) viola la libertà (anche costituzionalmente garantita, n.d.r.) dei singoli autori ed editori di associarsi; restringe ingiustificatamente l’iniziativa economica di terzi soggetti che potrebbero entrare sul mercato; impedisce l’accesso di soggetti operanti su mercati internazionali (ad esempio, le aziende con sedi in più Stati, n.d.r.) di accedere a contratti estesi a territori più ampi di quelli strettamente nazionali; falsa la concorrenza per quanto concerne l’attività di intermediazione né la situazione di monopolio legale appare necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione, che anzi, proprio per la peculiare natura economica del settore dovrebbe essere soggetta a tutti quei criteri di efficienza ed economicità che soltanto un sistema di concorrenza e libero mercato può garantire”.Ciò che emerge dall’attività del Legislatore, è la sensazione di un panorama normativo mai fino in fondo, profondamente, innovatore o anticipatore dei tempi, bensì di una congerie di norme adatte più a “curare” che a prevenire. (M.P. per NL)

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