Agcom. Delibere n. 565/13/CONS (Catasto frequenze e tenuta R.O.C.) e n. 566/13/CONS (specifiche formato dati catasto)

Con i provvedimenti in titolo Agcom ha introdotto modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26/11/2008 ed ha approvato le specifiche di formato da utilizzare per la comunicazione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione alla Sezione Speciale del R.O.C. relativa alle infrastrutture di diffusione site sul territorio nazionale.

Nel merito, la Delibera 565/13/CONS ha modificato una serie di articoli dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, a decorrere dall’art. 10, a mente del quale, i soggetti iscritti di cui all’articolo 2 del regolamento devono comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al Registro. A riguardo, ai fini delle comunicazioni rivolte al R.O.C., dovrà essere inviata un’apposita dichiarazione, redatta secondo il modello 15/ROC, recante il tipo di variazione effettuata, nonché una o più dichiarazioni, inerenti alle specifiche variazioni intervenute redatte sui modelli già utilizzati all’atto dell’iscrizione. Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui all’art. 10 All. A Del. 666/08/CONS, come novellata dalla Del. 565/13/CONS, non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività: • concessionarie di pubblicità su periodici o riviste di cui all’art. 2, lett. h 2) ed i 2); • editori di testate periodiche di cui all’art. 2, lett. h 2), ed i 2). Ad eccezione delle variazioni concernenti dati e informazioni relative all’attività svolta, da comunicarsi attraverso l’apposita modulistica, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, che hanno effettuato la comunicazione annuale secondo le modalità di cui all’art. 11, non sono tenuti a comunicare al R.O.C. le variazioni relative ai dati anagrafici, agli organi amministrativi e agli assetti proprietari già depositate in Camera di Commercio. Resta l’obbligo di aggiornare nel R.O.C. i dati relativi ad intestazioni fiduciarie, pegni, usufrutti e comunioni di quote non accessibili attraverso i sistemi di cooperazione applicativa con il Registro delle Imprese. Restano altresì fermi i termini per le comunicazioni al R.O.C. di cui all’articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge n. 416/1981. La Del. 565/13/CONS ha poi riscritto l’articolo 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS. A riguardo, è previsto che i soggetti iscritti di cui all’articolo 2 del Regolamento di cui alla delibera 666/08/CONS trasmettano annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al R.O.C. sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l’aggiornamento dei medesimi in conformità a quanto indicato nell’allegato B. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative devono trasmettere la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31/07 di ciascun anno, aggiornata a tale data. A mente della medesima novella, le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della legge n. 250/1990, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge n. 388/2000, effettuano la comunicazione annuale entro il 31/01 di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle “Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria” di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS. I soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 2, comma 1, lettera j) sono esonerati dagli obblighi di comunicazione di cui all’art. 2 della Del. 565/13/CONS . La delibera in argomento ha poi variato il comma 2 dell’articolo 12 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, prevedendo che qualora sia rilevato il venire meno dei presupposti per l’iscrizione al R.O.C. ovvero il soggetto iscritto non effettui comunicazioni al Registro, ove previste, da oltre 3 anni consecutivi, ne è data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato, il Servizio effettua i relativi accertamenti, anche tramite il competente Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza, per le conseguenti determinazioni. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il Direttore del Servizio, ovvero il Dirigente dell’Ufficio Registro degli operatori di comunicazione all’uopo delegato, dispone la cancellazione d’ufficio dal R.O.C. Relativamente all’aggiornamento delle specifiche tecniche per la tenuta della Sezione Speciale del R.O.C. relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale, il comma 2 dell’articolo 1 della delibera n. 666/08/CONS è stato modificato prevedendo che “Le disposizioni relative alle dichiarazioni obbligatorie dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione sono riportate nell’allegato “B”. La modulistica costituisce l’allegato “D”. Gli allegati “A”, “B” e “D” sono parte integrante ed essenziale della presente delibera”. Sempre sull’argomento, l’articolo 20 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è stato aggiornato prevedendo che la sezione speciale del R.O.C. nella quale sono censite le infrastrutture di diffusione, istituita con la delibera n. 502/06/CONS, sia tenuta dal Servizio e che il censimento delle infrastrutture di diffusione “risponde ai principi di trasparenza e pubblicità, ha natura meramente ricognitiva e non può, in alcun modo costituire elemento di legittimazione all’esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all’esercizio di impianti”. La norma conferma altresì che, ai fini dell’espletamento delle attività di verifica inerenti al censimento di cui a comma 2, l’Autorità possa avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale della Polizia postale e delle comunicazioni. Il novellato articolo 21 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS statuisce che i soggetti esercenti impianti trasmittenti su frequenze terrestri del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e televisiva in tecnica digitale comunichino, attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it ovvero all’indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ed in conformità alle specifiche di formato approvate dall’Autorità con separato provvedimento , l’entrata in esercizio, la cessione e/o l’acquisizione, la cessazione, nonché ogni altra variazione intervenuta nei dati dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza . L’Autorità si è riservata di estendere successivamente con apposito provvedimento l’obbligo di cui sopra ai soggetti esercenti impianti di radiodiffusione sonora analogica. Con la connessa Delibera 566/13/CONS, Agcom ha approvata la specifica di formato denominata “TD3” e l’aggiornamento della specifica di formato “RD2”, descritte rispettivamente in Allegato 1 e in Allegato 2 al provvedimento, da utilizzare per la comunicazione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione alla Sezione Speciale del R.O.C. relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale. Tali specifiche, annullano e sostituiscono ogni altro formato precedentemente utilizzato al medesimo scopo. Nel dettaglio, la specifica di formato denominato TA1 di cui all’allegato TEC della delibera n. 666/08/CONS continua ad essere utilizzata esclusivamente per l’esportazione dal sistema informatico di gestione della Sezione Speciale dei dati storici riguardanti gli impianti di radiodiffusione televisiva analogica. Le specifiche di formato di cui all’art.1 entrano in esercizio il 01/02/2014. A partire da tale termine le specifiche di formato di cui all’Allegato “TEC” della delibera n. 666/08/CONS non sono più utilizzabili per la comunicazione dei dati tecnici degli impianti di diffusione alla Sezione Speciale del R.O.C. Alla data di entrata in esercizio delle nuove specifiche di formato, le coordinate geografiche degli impianti già registrati nella Sezione Speciale alla data del 23/06/2011 che risultino non essere state ancora sottoposte alla procedura guidata di migrazione dal sistema geodetico ED50 al sistema geodetico WGS84, sono convertite d’ufficio mediante apposita procedura automatica, ferma restando la responsabilità dei soggetti dichiaranti in merito alla correttezza delle coordinate geografiche cui viene applicata la procedura di conversione e alla verifica delle stesse dopo la conversione. Alla medesima data, il dato di cui al campo n. 21 “Polarizzazione” della specifica “TD3”, per gli impianti già registrati nella Sezione speciale, viene calcolata d’ufficio mediante apposita procedura automatica applicata ai dati già dichiarati, ferma restando la responsabilità dei soggetti dichiaranti in merito alla correttezza dei dati cui viene applicata la procedura automatica e alla verifica della correttezza del risultato della stessa. (M.L. per NL)
 

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