Cassazione. L’esposto del cliente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati verso il professionista gode dell’esimente del diritto di critica

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28081 depositata lo scorso 15/07/2011 sussumendo sotto l’alveo degli artt. 21 e 24, comma 2, della Costituzione anche il contenuto di un esposto per l’esercizio del potere disciplinare rivolto ad un organo amministrativo.

Nello specifico della controversia, un professionista accusato dal cliente avanti all’Ordine di appartenenza di aver svolto attività giudiziaria in suo nome e conto e senza averne espresso mandato di essersi servito di una procura confezionata ad arte utilizzando cartelle sottoscritte in bianco, aveva sporto denuncia per diffamazione ottenendo dal Giudice di Pace la condanna dell’esponente. L’imputato era stato condannato in primo grado al pagamento di una multa ed alla alla corresponsione di una provvisionale per il risarcimento del danno da definirsi in sede civile. Il Tribunale adito in sede di gravame riformava il pronunciamento del magistrato onorario mantenendo l’efficacia della sola sanzione penale e rimettendo senza alcuna garanzia la questione risarcitoria all’eventuale successivo giudizio avanti ad altro Giudice. Interveniva la Corte di Cassazione con la sopra richiamata statuizione, facendo ricorso all’applicazione dell’art. 598, comma 1, c.p., a mente del quale «Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo». Così operando, la questione veniva rinviata per un nuovo esame ad altra sezione del competente Tribunale. L’applicazione della citata esimente, infatti, veniva erroneamente esclusa dal giudice di secondo grado sul presupposto in base al quale la missiva che l’imputato inoltrava all’Ordine di appartenenza del professionista costituitosi parte civile aveva introdotto «un iter di natura non contenziosa, atteso che l’organo professionale adito non avrebbe natura e funzioni giurisdizionali». Si deduceva da ciò l’inapplicabilità della predetta causa di non punibilità. Sul punto, perentorio appariva il giudizio di Piazza Cavour che – al contrario – riteneva l’attività svolta dal cliente in sede amministrativa alla stregua di esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24, comma 2, Cost., ritenendo in quelle circostanze contingente la necessità per lo stesso di contestare l’operato del professionista e, conseguentemente, l’onorario richiesto. Proprio in questo frangente – commentava il Collegio di Legittimità – l’organo professionale «(…) svolge certamente la funzione di organo amministrativo, avendo anche potere di conciliare le controversie insorte tra professionista e cliente», con ciò cogliendo l’occasione per dirimere un annoso conflitto giurisprudenziale. In proposito, l’ermeneutica adottata per la fattispecie in esame dalla Suprema Corte risulta mutuare taluni principi dall’interpretazione compita dai Giudici relativa ai diritti di critica e di difesa richiamati, rispettivamente, dall’art. 51 c.p. (adempimento di un diritto) e dall’art. 24, comma 2, Cost. Sul punto, l’argomentazione fornita nella sentenza in esame risulta piuttosto articolata, spingendosi, da un lato, a confermare l’applicabilità a casi del genere dell’art. 598 c.p. in considerazione della lettera della legge e della natura del procedimento e dell’Organo adito nel quale – per quanto afferente la controversia decisa – l’imputato risulterebbe coinvolto a seguito dell’esposto presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e, dall’altro, a tenere ben distinti il piano di valutazione relativo all’offesa rispetto a quello concernente la formulazione di un’accusa. In proposito, per il libero convincimento – nella motivazione fornita dalla Corte – non vi sono limiti aprioristici in quanto l’eventuale sanzione penale giunge ex post, ma per il diritto di critica (o di censura) ritrovano cittadinanza i limiti posti dai noti principi di derivazione giurisprudenziale della rilevanza sociale, della continenza e della verità (anche putativa). Pertanto, per la lesione alla dignità ed alla reputazione nell’ambito di un esposto ad un Organo amministrativo opera la scriminante di cui all’art. 598 c.p., «Ed è essenzialmente per tale motivo – conclude la Cassazione – che è stato ritenuto (dalla giurisprudenza in quell’occasione citata ed oggi maggioritaria, n.d.r.) non integrare il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell’Ordine di comportamenti deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero; questo perché il cliente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi». (S.C. per NL).
 

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