Cassazione. Vietato Facebook in caso di arresti domiciliari quando il divieto di comunicazione è assoluto

Interessante statuizione quella della Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 37151 del 18 ottobre 2010, che ha imposto al G.I.P. una più ponderata valutazione sulla modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari in custodia in carcere, per l’imputato responsabile di essersi relazionato con l’esterno attraverso Facebook.

La normativa che qui è stata assunta come violata è quella contenuta nell’art. 284 del codice di procedura penale, in base alla quale attraverso il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, ai sensi del comma 2, «Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono». Nel caso di specie, all’evidenza, tale prescrizione insisteva sul reo che, comunicando con il mondo esterno accedendo al social network, la trasgrediva con la conseguenza di far scaturire l’effetto della conversione della misura coercitiva della traduzione in carcere prevista dall’art. 276, comma 1, c.p.p. Nella motivazione del giudice di terza istanza, si specificava che, nonostante l’uso di internet non possa essere «(…) vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza di entrare in contatto, tramite il web, con altre persone», la ulteriore prescrizione di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi deve essere intesa «(…) nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet». La comunicazione mediata, dunque, sulla base della sentenza in commento, viene valorizzata alla stregua dei messaggi cifrati o addirittura veri e propri “pizzini multimediali”, costituendo a pieno titolo (in generale e per sommi capi) mezzo atto ad integrare le esigenze cautelari in funzione dell’applicazione della massima limitazione della libertà personale, onde scongiurare l’inquinamento delle prove, la fuga dell’imputato o la reiterazione del reato. Orbene, nell’ermeneutica del giudice di legittimità, deve essere sottolineata la circostanza in base alla quale la dimostrazione di aver utilizzato il mezzo internet, da sé non vale quale presunzione di un effettivo scambio di messaggi o informazioni con il mondo esterno. Ai fini dell’applicazione della norma contenuta nell’ art. 276 c.p.p. citato, quindi, occorre che il pubblico ninistero provi concretamente l’addebito rivolto all’imputato, con ciò lasciando intendere che la sola visione dei contenuti – ad esempio – di Facebook non vale ad integrare la violazione della prescrizione eventualmente imposta dal G.I.P. Allo stato attuale della giurisprudenza, dunque, il presupposto sul quale basare la facoltà del Giudice che gestisce la fase delle indagini preliminari di convertire gli arresti domiciliari nella misura più grave, in casi del genere deve necessariamente concretizzarsi in una interazione con altri soggetti estranei alla cerchia degli “autorizzati”, il che potrebbe a pieno titolo concretizzarsi anche con l’invio di e-mail. Se però in quest’ultimo caso appare maggiormente agevole identificare il messaggio e provare la comunicazione, ci pare piuttosto complicato dimostrare lo scambio di informazioni su di un social network, a meno che non si riesca a monitorare ogni attività virtuale compiuta dal reo, invero operazione divenuta al piuttosto semplice sulla scorta delle ultime innovazioni tecnologiche a disposizione della Polizia Postale, ma probabilmente complicata ed ancora eccessivamente dispendiosa (in termini di uomini e mezzi) da attuare per tutte le persone che in Italia siano sottoposte ad una tale restrizione della libertà personale. Ad ogni buon conto, rispetto ad altri casi similari, qui ci pare che la Cassazione sia riuscita ad adattare una norma giuridica non più aggiornata da molti anni a questa parte, alle contingenti esigenze derivanti dal progresso tecnologico. (S.C. per NL)

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