Civile, procedure: fallimenti accelerati

Il tribunale di Milano lancia per primo l’iniziativa, arrivano le aste per le revocatorie. Come ha segnalato il quotidiano economico-finanziario-giuridico Italia Oggi del 20/03/2008, il Tribunale di Milano ha asperto la strada a una delle novità previste dalla riforma delle procedure concorsuali del 2006.

Dopo l’esperienza positiva delle aste dei crediti tributari (a maggio 2007 sono stati incassati 14 milioni di euro), la sezione specializzata in fallimenti del tribunale di Milano sperimenta l’asta giudiziaria per cedere i crediti relativi alle azioni revocatorie dei procedimenti in corso e dei concordati fallimentari, come previsto dal D. Lgs. 5/2006. Pertanto, è stata inoltrata, nei giorni scorsi, a banche e curatori, una comunicazione con tutti i dettagli dell’operazione sulla quale la “consultazione”, aperta a tutti gli addetti ai lavori, rimarrà disponibile fino al prossimo 3 aprile. Dopodiché, partiranno i lavori veri e propri per indire aste che, secondo un primo monitoraggio eseguito dal Tribunale a fine dicembre 2007, potrebbero riguardare azioni revocatorie per un valore superiore a 180 milioni di euro. Valore che potrebbe aumentare a dismisura considerando che la ricognizione è avvenuta soltanto sulle revocatorie di valore superiore a 100 mila euro. A consentire l’operazione sono due articoli della legge fallimentare: il 106, comma 1, e l’art. 124, com. 4. Il primo riguarda le procedure concorsuali in genere: “Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può cedere altresì le azioni revocatorie concorsuali se i relativi giudizi sono già pendenti”. Il secondo attiene ai concordati fallimentari, e dispone: “La proposta di concordato fallimentare presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa”. Per il concordato fallimentare le azioni di massa sono quelle proponibili dal curatore, in qualità di rappresentante dei creditori, e secondo il Tribunale di Milano vi rientrano: le azioni revocatorie fallimentari (quelle previste dagli articoli 64, 65, 66, 67 Legge Fallimentare) anche se proposte in via eccezionale; le azioni di simulazione nonché l’azione di responsabilità ex art. 146 L. 5/2006. Perché possano essere cedute queste azioni necessitano prima di un preventivo del giudice delegato, che deve “autorizzarle” con un provvedimento motivato. La comunicazione del Tribunale di Milano. Per i concordati fallimentari innanzitutto l’obiettivo è trovare soggetti che vogliano assumersi la cessione delle azioni revocatorie già proposte. Per i fallimenti, invece, si svolgeranno vere e proprie aste che avranno a oggetto i crediti futuri e i diritti derivanti dalle azioni di inefficacia ex artt. 64-65 L. 5/2006, dalle azioni revocatorie ex art. 67 L. 5/2006 e dalle azioni revocatorie ordinarie ex art. 66 L 5/2006 proposte anche in via di eccezione sia prima del 16/7/2006 sia dopo tale data. Inoltre, secondo una prima rilevazione del Tribunale, l’ammontare globale di questi crediti supera il valore di 180 milioni di euro (ci rientrano anche i crediti da azioni di massa che possono essere ceduti in concordati fallimentari con assunzione). Le aste potranno riguardare singole azioni o interi lotti. I requisiti per partecipare all’asta sono stati fissati e prevedono l’iscrizione all’albo delle banche ai sensi degli artt. 106 e 107 Tub (Testo Unico Bancario) da almeno tre anni, autorizzati a operare in Italia con un capitale sociale minimo di 500 mila euro e con bilanci dei due esercizi precedenti non in perdita e soggetti a revisione contabile. All’asta potranno partecipare anche consorzi o gruppi di imprese che rispondano ai requisiti richiesti. Naturalmente i curatori che intendono cedere tutte o alcune azioni revocatorie dovranno allegare l’autorizzazione preventiva del comitato dei creditori o del giudice delegato. (M.P. per NL)

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