D.Lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, Capo IV – Campi elettromagnetici: la lunga attesa

Niente valutazione dei campi elettromagnetici fino al 2012?


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Tratto da: Igiene & sicurezza del lavoro – Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico

Un breve riassunto delle puntate precedenti

Niente valutazione dei campi elettromagnetici fino al 2012?

Cosa è cambiato nel nuovo Capo IV

Inutile negarlo: il recepimento della direttiva 2004/40/CE non è partito con il piede giusto.

Chi ha un pò di memoria ricordera` che l’ultima modifica al testo del D.Lgs. n. 626/1994 era avvenuta ad opera della pubblicazione (1) del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 «Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) », il quale aveva introdotto nel testo dello stesso D.Lgs. n. 626/1994 il Titolo V ter. Il D.Lgs. n. 257/2007 doveva entrare in vigore il 30 aprile 2008 e con esso tutte le prescrizioni per le aziende, riguardanti la protezione dei propri lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Ma il giorno 30 aprile e` arrivato in Gazzetta Ufficiale (2) il D.Lgs. n. 81/2008, il quale nella sua furia abrogativa ha cancellato il D.Lgs. n. 626/1994 e, dunque, lo stesso Titolo V ter, che percio` e` rimasto in vigore per sole due settimane, fino al 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del Testo Unico. Nel frattempo,la direttiva 2008/46/CE del 23 aprile 2008 (3) modificava la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Ma cosa esattamente si modificava e perche´ proprio a ridosso del 30 aprile 2008, data che era stata fissata come termine per tutti i Paesi europei per adeguarsi alla 2004/40/CE? E ` necessario dare qualche informazione in proposito.
La direttiva 2004/40/CE prevedeva l’introduzione di valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP).
Nuovi studi scientifici dell’ICNIRP riguardanti gli effetti sulla salute dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, pubblicati dopo l’adozione della direttiva, sono stati presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
I risultati di tali studi scientifici sono attualmente sotto esame dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti nel quadro della revisione delle sue raccomandazioni attualmente in corso, da un lato, e dall’Organizzazione mondiale della sanità nel quadro della revisione dei suoi «criteri d’igiene ambientale», dall’altro lato. Le nuove raccomandazioni, che saranno pubblicate entro la fine del 2008, potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite.
In tale contesto è stato considerato opportuno procedere a riesaminare in modo approfondito l’eventuale incidenza dell’attuazione della direttiva 2004/40/CE sull’utilizzo delle procedure mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali.
La Commissione ha avviato uno studio volto a valutare in modo diretto e quantitativo la situazione per quanto riguarda la risonanza magnetica per immagini. I risultati di tale studio, disponibili dall’inizio del 2008, e di quelli di studi analoghi avviati negli Stati membri, dovrebbero essere presi in considerazione al fine di garantire un equilibrio tra la prevenzione dei rischi potenziali per la salute dei lavoratori e l’accesso ai vantaggi offerti da un impiego efficace delle tecnologie mediche in questione.
Inoltre, l’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/40/CE prevede che la valutazione, la misurazione e/o il calcolo dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici siano disciplinati da norme europee armonizzate stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC).
E ` opportuno tenere conto di tali norme armonizzate, essenziali per garantire un’applicazione armoniosa della direttiva e previste per il 2008.
Tutte queste considerazioni hanno portato a concludere che fosse necessario un rinvio di quattro anni per la raccolta di tutte queste informazioni ed elaborare ed adottare una nuova proposta di direttiva.
Ecco dunque che il nuovo termine lasciato ai Paesi membri per conformarsi alla direttiva slitta al 30 aprile 2012: questa è la data che si cela nel comma 3 dell’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, laddove si legge «le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’art. 13, paragrafo1, della direttiva 2004/40/CE».

Note:

(1) G.U. 11 gennaio 2008, n. 9.
(2) G.U. 30 aprile 2008, n. 101, s.o. n. 108.
(3) Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, in G.U.U.E. 26 aprile 2008, n. L 114.

Niente valutazione dei campi elettromagnetici fino al 2012?
Non esageriamo! E’ necessario pur sempre ricordare che quelle che entreranno in vigore il 30 aprile 2012 sono le disposizioni di cui al solo Capo IV del Titolo VIII, ma il Capo I è in ogni caso vigente e l’art. 180, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 ci ricorda che, se da un lato è vero che per le attività comportanti l’esposizione a campi elettromagnetici il riferimento e` il Capo IV, dall’altro afferma che devono essere applicate in ogni caso, a prescindere dall’agente fisico di cui trattasi, le disposizioni di cui al Capo I.

E dunque è pienamente applicabile, e lo restera` anche dopo l’entrata in vigore del Capo IV, l’art. 181, riguardante la valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, il quale afferma:

– il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti da agenti fisici e, dunque, anche dall’esposizione a campi elettromagnetici;
– agli esiti di tale valutazione egli deve identificare ed adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e buona prassi;
– tale valutazione deve essere ripetuta almeno con cadenza quadriennale e aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione;
– la valutazione deve essere programmata ed effettuata da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia;
– i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio;
– la valutazione dei rischi può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entita` dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi piu` dettagliata.

Pertanto, con riferimento al solo obbligo di valutazione, questi sono gli obblighi attualmente vigenti. La valutazione non dovrà essere eseguita secondo le indicazioni contenute nel Capo IV (le quali possono comunque rappresentare un utile riferimento), ma possono essere prese come riferimento le Linee guida dell’ICNIRP, piuttosto che le norme CEI 211 e ogni altra indicazione fornita dalle norme di buona tecnica.

I risultati della valutazione non devono essere confrontati con i valori di azione o limite indicati nell’allegato XXXVI (il quale entrerà anch’esso in vigore il 30 aprile 2012), ma dovrà essere il datore di lavoro a prendere le necessarie iniziative a tutela della sicurezza e salute dei propri lavoratori.

Si spera che quanto prima vengano pubblicate le linee applicative del CENELEC nelle quali saranno elencati i casi in cui è possibile ricorrere ad una valutazione semplificata del rischio, nonchè le tecniche di misura in particolari ambienti.

Cosa è cambiato nel nuovo Capo IV
Fatta eccezione per la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, rispetto a quanto era stato introdotto col Titolo V ter del D.Lgs. n. 626/1994, l’unica differenza tra i due testi è contenuta all’art. 211, riguardante la sorveglianza sanitaria, che corregge una evidente incongruenza nell’omologo articolo contenuto nella previgente normativa (art. 49-noviesdecies del D.Lgs. n. 626/1994).

Si riporta in Tabella 1 (omissis)

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