Delibera Agcom n. 13/13/CONS – Disposizioni di attuazione disciplina comunicazione politica e parità accesso a mezzi di informazione per campagne elezioni presidente giunta regionale e del consiglio regionale di Lazio, Lombardia e Molise per il 24 e 25 fe

E’ stata pubblicata sul sito internet dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la delibera in oggetto (in corso di pubblicazione sulla G.U.), recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle Regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”.

Ne consegue che le emittenti radiofoniche e televisive locali, così come gli editori di periodici e quotidiani, interessati ad offrire spazi dedicati, rispettivamente, alla messa in onda dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (rimborsati dallo Stato tramite le regioni) ed alla pubblicazione dei messaggi politici elettorali, sono tenuti, nei termini e con le modalità previste dalla suddetta delibera, ad effettuare apposito comunicato ai soggetti politici interessati e, con riguardo alle emittenti locali, le previste comunicazioni agli organi competenti. Analoghi adempimenti devono compiere le emittenti intenzionate a trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento.
 
L’AUTORITÀ
 
NELLA riunione del Consiglio del 10 gennaio 2013;
VISTO l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica”;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi” come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;
VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;
VSITA la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;
VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 22 dicembre 1999, ed, in particolare, l’art. 5;
VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 6 marzo 1968, nonché la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004;
VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 1995;
VISTO il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;
VISTO l’art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2003;
VISTA la legge statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004, recante “Nuovo statuto della Regione Lazio” – come modificata dalla legge statutaria n. 1 del 4 ottobre 2012, recante “Modifiche all’art. 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio)” – pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell’11 novembre 2004;
VISTA la legge regionale del Lazio n. 2 del 13 gennaio 2005, recante “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”;
VISTA la legge regionale statutaria della Lombardia n. 1 del 30 agosto 2008, recante lo statuto d’autonomia della Lombardia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35, 1° Supplemento ordinario del 31 agosto 2008;
VISTA la legge regionale n. 17 del 31 ottobre 2012, recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione”, pubblicata nel Supplemento Ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 2012;
VISTO lo statuto della Regione Molise, deliberato dal Consiglio Regionale del Molise nelle sedute del 22 febbraio 2011 e del 20 dicembre 2012 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, edizione straordinaria, n. 33 del 28 dicembre 2012;
VISTO il comunicato del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2012 nel quale si riporta la decisione di svolgere le elezioni regionali del Molise e della Lombardia contestulamente alle elezioni politiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni 24 e 25 febbraio 2013;
VISTA la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 5317 del 24 dicembre 2012 con la quale si chiede ai Prefetti interessati di indire le elezioni regionali nei giorni di domenica 24 e di lunedì 25 febbraio 2013;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00420 del 22 dicembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 28 dicembre seguente, con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 27 settembre 2012 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 6002 del 27 novembre 2012, è stato rinnovato il precedente decreto n. T00411 del 1° dicembre 2012, con l’indizione dei comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio nei giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013;
VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. n. 47449/2012 del 27 dicembre 2012 con il quale, a seguito della nota n. 15286/12 del 5 novembre 2012 del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia relativa alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio della regione Lombardia n. 299 del 31 ottobre 2012, recante “Presa d’atto delle dimissioni personali e contestuali rassegnate da 74 Consiglieri regionali della Lombardia”, sono stati convocati per domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale della Lombardia;
VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Campobasso prot. n. 56527 del 27 dicembre 2012, con il quale, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Molise n. 224/2012 – confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5504/2012 – di annullamento delle operazioni elettorali svoltesi il 16 e 17 ottobre 2011 per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione diretta del presidente della Giunta della Regione Molise, sono stati convocati per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale del Molise;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
DELIBERA
 
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
 
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente provvvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.
 
TITOLO II
 
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
 
CAPO I
 
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI
 
Art. 2
(Riparto degli spazi di comunicazione politica)
 
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali di cui al precedente art. 1, nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo;
d) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate nell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla consistenza parlamentare dei soggetti di cui all’art. 2, lett. a), e per il restante cinquanta per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 1.
II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti, con criterio paritario, nei confronti:
a) dei soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione;
b) dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o coalizioni di liste, che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E’ altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base quindicinale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all’Autorità.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 32- quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.
Art. 3
(Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’art. 2, comma 1, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l’indicazione del soggetto politico committente.
 
Art. 4
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)
 
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno il quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 5
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell’Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
 
Art. 6
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)
 
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l’esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi, inoltre, curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati.
4. I telegiornali devono rispettare, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza.
5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d’ufficio dall’Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
 
Art. 7
(Illustrazione delle modalità di voto)
 
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni regionali di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
 
CAPO II
 
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI
 
Art. 8
(Programmi di comunicazione politica)
 
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) nei confronti delle liste regionali, ovvero dei gruppi di liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;
b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
5. E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.
 
Art. 9
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 8, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio reca per tutta la sua durata la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.
 
Art. 10
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l’Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e al competente Comitato regionale per le comunicazioni , che ne informa l’Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni su base regionale. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 11
(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, informandone l’Autorità nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5.
 
Art. 12
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
 
Art. 13
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
 
1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento durante il periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
 
Art. 14
(Trasmissioni in contemporanea)
 
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo II del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
 
Art. 15
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)
 
1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell’Autorità, come definite all’art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
 
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 
Art. 16
 
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)
 
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Art. 17
(Conservazione delle registrazioni)
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle contenute nel presente provvedimento.
 
Art. 18
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
 
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
 
TITOLO III
 
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
 
Art. 19
 
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
 
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 
Art. 20
 
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
 
1. I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l’indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 21
 
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)
 
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
 
TITOLO IV
 
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
 
Art. 22
(Sondaggi politici ed elettorali)
 
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
 
TITOLO V
 
VIGILANZA E SANZIONI
 
Art. 23
 
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)
 
1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attività già precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
 
Art. 24
 
(Procedimenti sanzionatori)
 
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d’ufficio dall’Autorità al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore cui la violazione è imputata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, può avviare l’istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.
7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all’Autorità.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1 provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all’Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell’Autorità medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all’Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.
13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.
14. L’Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dall’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.
17. L’Autorità, nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità all’indirizzo www.agcom.it.
 
Roma, 10 gennaio 2013
 
IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani
 
IL COMMISSARIO RELATORE
 
Francesco Posteraro
 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE ad interim
 
Laura Aria

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