Digitale terrestre: dubbi tecnici e perplessità giuridiche in ordine all’assegnazione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze

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La situazione è in questi termini: il MSE-Com, con proprio provvedimento, attribuisce il diritto di uso temporaneo delle frequenze da utilizzare via etere terrestre in tecnica digitale nel bacino di utenza riconosciuto al soggetto destinatario dell’atto amministrativo. Tutti gli impianti/frequenze precedentemente eserciti in tecnologia analogica e/o digitale diverse rispetto a quelle assegnate devono essere spenti secondo il vincolante programma predisposto dal MSE-Com (cd. Master Plan), considerato che le frequenze tornano nella disponibilità del Ministero (ai fini dell’assegnazione ad altri soggetti). Ad eccezione delle frequenze assegnate (che ben potrebbero essere differenti rispetto a quelle precedentemente impiegate), le caratteristiche di irradiazione degli impianti/frequenza contemplati nel Master Plan dovranno essere conformi a quelle degli impianti già eserciti, prevedendo, per quelli ancora operanti in tecnologia analogica, una riduzione dell’ERP di 6 dB in tutte le direzioni. In sostanza, la migrazione ha luogo mediante la conversione, sic et simpliciter, degli impianti eserciti dal soggetto destinatario del provvedimento da analogico a digitale, solamente variando la frequenza di trasmissione (che sarà identica per tutti gli impianti, stante la modalità trasmissiva SFN, Single Frequency Network). E qui sorge il primo problema pratico: sappiamo – e l’abbiamo scritto innumerevoli volte su queste pagine – che un canale, in determinati bacini, non vale l’altro, posto che la differenza la fa l’orientamento delle antenne dell’utenza. milano%20breda%202 - Digitale terrestre: dubbi tecnici e perplessità giuridiche in ordine all’assegnazione dei diritti d’uso temporanei delle frequenzePrendiamo, per esempio, il caso della Lombardia: in pianura, la maggior parte delle antenne in banda IV (canali UHF dal 21 al 36) è orientata verso il Monte Penice (in quanto da lì storicamente irradiano i canali 23 e 35 di RAI 2 e RAI 3), mentre quelle in banda V (dal 37 al 69 UHF) sono orientate verso Valcava. Poniamo ora che un soggetto titolare di un impianto analogico in banda V in Valcava sia destinatario di una risorsa frequenziale digitale in banda IV e, per converso, un’emittente esercente un impianto in Monte Penice in banda IV ottenga un canale in banda V, posto il vincolo di procedere alla mera variazione della frequenza d’esercizio senza nulla alterare delle altre caratteristiche del diffusore (eccetto la tecnica diffusiva, qualora non già convertita, da analogico a digitale) tali sfortunati soggetti si troverebbero nella concreta impossibilità di essere facilmente sintonizzabili dai telespettatori, stante la discriminazione tecnica introdotta dall’antenna ricevente. E’ vero che nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera Agcom n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalla Regione, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalla competente autorità regionale e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica vigenti; tuttavia tale opportunità mostra, allo stato, dubbi di coordinamento con il precetto di conformità delle caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti digitali rispetto a quelli analogici (salve la frequenza e la potenza d’esercizio, da ridurre di 6 dB) di cui si è detto. Sennonché, il titolare del provvedimento di attribuzione del diritto d’uso temporaneo delle frequenze deve realizzare ed attivare la rete relativa alla frequenza assegnata entro sei mesi (il termine parrebbe perentorio) dallo switch-off e a tal fine, alla scadenza del termine di cui sopra, il titolare dovrà presentare, secondo le modalità tecniche che verranno comunicate dal Ministero, il progetto della struttura di rete realizzata, allo scopo di consentire la verifica dell’ottemperanza ai termini posti per la realizzazione della stessa rete (tale incombenza dovrà essere osservata anche dagli operatori che realizzano ed attivano la rete prima di tale scadenza). Ben si potrebbe allora ritenere che l’obbligo di utilizzo delle (nuove) frequenze digitali con le caratteristiche tecniche dei precedenti impianti analogici, sia da intendersi temporaneo (salva la scelta del destinatario di considerarlo definitivo), in attesa della presentazione ed attuazione della nuova rete, che potrà tener conto del citato problema di coordinamento tra punto di emissione e orientamento delle antenne dell’utenza. Qui sorge però un altro quesito: siamo sicuri che le emittenti saranno in grado di realizzare reti non raramente economicamente dispendiose e sovente tecnicamente complesse in un lasso di tempo così contenuto? Il rischio, qualora il termine non venga rispettato, è elevato, posto che in caso di mancata ottemperanza il Ministero procederà ex arantenne20trasmittenti20tv 1 - Digitale terrestre: dubbi tecnici e perplessità giuridiche in ordine all’assegnazione dei diritti d’uso temporanei delle frequenzet. 23 c. 4 Del. 435/01/Cons dell’Agcom (*) ed ai sensi dell’art. 52 c. 3 D. Lgs 177/2005 (**). Sicché i soggetti che non riuscissero a rispettare la scadenza stabilita, rischierebbero di vedersi revocata o ridotta l’assegnazione. Altra questione tecnica di non secondaria importanza attiene ai filtri presenti nei centralini dell’utenza: nelle grandi aree metropolitane è infatti frequente la presenza, nell’impianto d’antenna, di sistemi di conversione di canali o di filtraggio, sicché, fino a che detti accorgimenti tecnici non venissero rimossi o adeguati, alcuni canali potrebbero restare concretamente inaccessibili all’utenza. Ed è prevedibile che l’attività di adeguamento dei sistemi di ricezione porterà via parecchio tempo, durante il quale il destinatario del diritto d’uso di un dato canale sarà penalizzato rispetto ai concorrenti. Terzo problema di rilevante importanza: molte emittenti, soprattutto operanti in territori orograficamente complessi, hanno nel tempo consolidato, ex art. 30 D. Lgs 177/2005, l’impiego di ripetitori assentiti dal MSE-Com ad enti locali, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, con estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell’ente stesso. A tali impianti non si fa riferimento nei provvedimenti propedeutici alla definizione della migrazione trasmissiva da analogico a digitale (del problema avevamo dato conto tempo fa), talché si deve pensare che, alla data dello switch-off, essi debbano essere disattivati, e ciò sia esaminando la vicenda in punto di diritto, perché i soggetti titolari dell’autorizzazione non rivestono la qualifica di operatori di rete, che in punto di fatto, perché tali impianti potrebbero divenire interferenti con le nuovi emissioni digitali. D’altro canto, non convince, a riguardo, la minoritaria lettura estensiva del disposto normativo che impone la conformità delle caratteristiche di irradiazione degli impianti/frequenza contemplati nel Master Plan (ad eccezione delle frequenze assegnate) con quelle “degli impianti già eserciti”, la cui formulazione lessicale, secondo qualcuno, farebbe rientrare anche tali impianti nella disponibilità dell’emittente, posto che l’esercizio dei diffusori ex art. 30 D. Lgs 177/2005 è assentito all’ente destinatario dell’autorizzazione e non già al soggetto titolare dell’emittente ripetuta attraverso tali impianti (che, per impiegare un termine digitale, sarebbe solo un fornitore di contenuti). antenne%20riceventi - Digitale terrestre: dubbi tecnici e perplessità giuridiche in ordine all’assegnazione dei diritti d’uso temporanei delle frequenzePare quindi condivisibile il parere di coloro che ritengono che tali impianti debbano essere dismessi entro la data dello switch-off e l’utenza perduta possa essere eventualmente recuperata attraverso la facoltà della “estensione e copertura del bacino di utenza” prevista dalla determinazione ministeriale di assegnazione dei diritti d’uso. In base a tale dettame normativo, le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al MSE-Com mediante un’opportuna progettazione di impianti di potenza irradiata inferiore a 200 W/ERP, purché i medesimi operatori utilizzino la stessa frequenza assegnata, così come previsto dall’art. 1 c. 5 della delibera Agcom 506/08/Cons, compatibilmente con la pianificazione delle aree adiacenti e con le legittime utilizzazioni dei paesi radioelettricamente confinanti. Soccorre alla bisogna anche la facoltà consentita al titolare del diritto d’uso di utilizzare in territori diversi da quello principale di impianti/frequenze operanti su frequenze diverse da quelle previste dal Master Plan, così come previsto dall’art. 2 c. 1 lettera d) della delibera 506/08/Cons, previa specifica richiesta ed a seguito di parere tecnico espresso dal Ministero sulla base della compatibilità con le altre reti assegnatarie della frequenza richiesta. Lo scoglio da superare in tale prospettiva è la fase di inevitabile oscuramento dell’utenza tra la data di spegnimento degli impianti eserciti ex art. 30 D. Lgs 177/2005 (certa) e quella dell’attivazione di gap filler o impianti integrativi (incerta). Va tuttavia osservato che l’art. 30 D. Lgs 177/2005 rimane in vigore (non essendo stato abrogato) ed occorrerà coordinarlo con le norme di cui trattasi, posto che non è pensabile di accollare ai soli operatori di rete l’onere di servire nuclei abitativi ridotti di scarsa rilevanza commerciale ed editoriale, dacché se qualche ente locale intendesse sopperire in autonomia alla mancata ricezione dei canali tv nella propria circoscrizione, al fine di non discriminare l’utenza residenziale, tale possibilità (oggi consentita dal più volte citato art. 30 D. Lgs 177/2005) dovrà essere preservata.
 
(*) Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l’adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l’impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l’impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all’impresa interessata entro sette giorni dall’adozione.
 
(**) In caso di mancato rispetto dei principi di cui all’articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, Il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione.

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