Digitale terrestre: le regole previste dal Decreto Romani sull’ordinamento automatico dei canali (LCN)

E’ entrato in vigore ieri il Decreto legislativo n. 44 del 15/03/2010 (c.d. Decreto Romani), con cui il Governo ha provveduto a recepire la direttiva europea sui servizi di media audiovisivi, prevedendo, tra l’altro, la disciplina dell’ordinamento automatico dei canali (LCN) nella televisione digitale terrestre.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni aveva dichiarato, nelle scorse settimane, che con l’approvazione del Decreto Romani “si semplifica e si omogeneizza il posizionamento dei canali televisivi sul telecomando”, attraverso la previsione di “una sinergia” tra Agcom e Ministero. Questa sinergia è stabilita all’art. 32 del Decreto Legislativo n. 177/2005, così come modificato dall’art. 5 del Decreto legislativo 44/2010. L’art. 32 prevede, al comma 2, che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “(…) al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre (..)”. La disposizione fa comunque salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali, così come resta salva la facoltà, per gli operatori di offerta televisiva a pagamento, di introdurre, in aggiunta, altri servizi di guida ai programmi e di ordinamento dei canali. Vengono poi individuati, in ordine di priorità, i principi ed i criteri direttivi a cui deve attenersi l’Agcom nella propria attività di regolamentazione attribuitale in materia. L’Autorità è tenuta, innanzitutto, a garantire la semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali; a rispettare le abitudini e preferenze degli utenti, in particolare con riguardo ai canali generalisti nazionali ed alle emittenti locali; a suddividere “le numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite”. E’ stabilito nel merito che “Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio”, con il divieto di irradiare nello stesso arco di numeri programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. A tutela del pluralismo, è prevista poi la riserva, per ciascun genere, di una serie di numeri che dovranno essere messi a disposizione di nuovi soggetti entranti nel mercato. L’Autorithy dovrà, inoltre: individuare apposite numerazioni per i servizi di media audiovisivi a pagamento; prevedere la possibilità di concordare scambi della numerazione all’interno di uno stesso genere, previa comunicazione alla P.A., ed infine rivedere il piano di numerazione alla luce dello sviluppo del mercato. Una volta adottato dall’Agcom il piano di numerazione ed il regolamento sulle modalità di attribuzione dei numeri, il Ministero assegnerà, conseguentemente, a ciascun canale la numerazione ad esso spettante, stabilendo anche le condizioni di utilizzo del numero attributo. E’ previsto che l’assegnazione del numero venga effettuata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero provvede al rilascio dell’autorizzazione ministeriale per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre o, nel caso di soggetti già autorizzati, con un separato provvedimento integrativo del titolo abilitativo. I fornitori di servizi di media audiovisivi che non rispettano la disciplina prevista dall’Agcom o le condizioni, fissate dal Ministero, relativamente all’utilizzo del numero loro assegnato, rischiano la sospensione dell’autorizzazione (che li abilita a trasmettere) e dell’utilizzazione del numero per un periodo fino a due anni. In particolare, l’art. 32, comma 4, precisa che il Ministero dispone la sospensione se il soggetto “dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni”. E’ prevista anche la revoca dell’autorizzazione a trasmettere e dell’utilizzazione del numero assegnato nel caso di violazione reiterata, compiuta nei tre anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione. (Daniela Asero per NL)

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