Diritto d’autore: difese e sanzioni giudiziarie (segue)

(segue da articolo precedente) La sezione I del Capo III del Titolo III della legge sul diritto d’autore, relativa alle difese e sanzioni civili, si avvia a conclusione con cinque articoli che trattano di alcuni casi particolari.

Inizia l’articolo 163 che, al primo comma, conferisce al titolare del diritto di utilizzazione economica, la possibilità di chiedere che sia disposta l’inibitoria nei confronti di chi esercita qualsiasi attività che consista in una violazione del diritto di utilizzazione stesso. Ciò anche con riferimento alle attività consistenti in servizi prestati da intermediari; tale inibitoria secondo le norme riguardanti i provvedimenti cautelari di cui al codice di procedura civile. Il secondo comma aggiunge inoltre che il giudice, nel pronunciare la inibitoria, può anche fissare una somma dovuta dal contravventore per ogni violazione od inosservanza constatata successivamente alla pronuncia dell’inibitoria stessa come pure per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento adottato. Nel comma terzo viene considerato il caso di mancata corresponsione del compenso di cui agli articoli 73 e 73-bis di questa legge. Si rammenta a tale proposito che l’art 73 tratta del diritto ad un compenso da parte del produttore di fonogrammi e di artisti interpreti e esecutori per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo di cinematografia, di diffusione radiofonica e televisiva, inclusa via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi, ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Si rammenta inoltre che l’articolo 73 bis riguarda il compenso di cui all’art.73 che spetta agli artisti, interpreti o produttori del fonogramma utilizzato, anche quando l’utilizzazione viene effettuata non a fini di lucro. Nel caso appunto di mancata corresponsione di tali compensi, in sede giudiziaria si può disporre, oltre alla liquidazione del compenso, anche l’interdizione dall’utilizzo dei fonogrammi per un periodo variante da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni. Chiude l’articolo il comma quarto che prevede che se, in sede giudiziaria, viene accertato un pregiudizio per il produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dall’utilizzo, può anche essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di 260 euro ad un massimo di 5.200 euro. L’articolo successivo, il 164, si occupa del caso in cui le azioni previste in questa sezione I sono promosse dalla Società Italiana Autori ed Editori ( cioè l’ente di diritto pubblico indicato nell’articolo 180). Le regole specifiche sono le seguenti: 1)i funzionari degli enti indicati possono esercitare le azioni sopra indicate nell’interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato essendo sufficiente la loro qualifica; 2) vi è dispensa per l’ ente di diritto pubblico dell’obbligo di prestare cauzione per l’esecuzione degli atti per i quali tale cautela è prescritta; 3) la SIAE designa i funzionari autorizzati a compiere le attestazioni di credito per il diritto di autore e per altre attribuzioni affidate all’ente; tali attestazioni sono atti che hanno efficacia di titolo esecutivo secondo l’articolo 474 del codice di procedura civile in materia di titolo esecutivo. Per sottolineare l’importanza creativa esclusiva dell’autore, l’articolo 165 sottolinea che l’autore dell’opera oggetto di diritto di utilizzazione ha sempre il diritto di intervenire, a tutela dei suoi interessi, nei giudizi promossi dal cessionario; questo anche dopo la cessione del diritto di utilizzazione. Compete inoltre al giudice, ai sensi dell’art. 166, di ordinare, a spese della parte soccombente, la pubblicazione della sentenza, per la parte dispositiva, in uno o più giornali, anche ripetutamente. Ciò sia su istanza della parte interessata, come pure di ufficio. Chiude questo primo punto della sezione prima riguardante difese e sanzioni civili, l’articolo 167 che indica chi può fare valere giudizialmente i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla legge sul diritto d’autore: lo può esercitare sia chi si trovi nel possesso legittimo di tali diritti, sia chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti. A completamento di questa prima sezione del Capo III del Titolo III ci sono come secondo punto del Capo, tre articoli che compongono una parte titolata “Norme particolari ai giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale”. Il primo di questi tre articoli, il 168, si occupa delle norme da applicare nei giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale stabilendo che, per quanto consentito dalla natura di tale diritto morale, si applicano le disposizioni fin qui esaminate salvo quanto disposto dai seguenti articoli 169 e 170. In particolare l’articolo 169 chiarisce che con riferimento all’azione a difesa dell’esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell’opera, la sanzione della rimozione o distruzione è percorribile solo nel caso in cui la violazione non sia sanabile in modo conveniente con l’aggiunta o soppressione sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o mediante altri mezzi di pubblicità. Per quanto attiene invece ai diritti relativi all’integrità dell’opera, l’azione a difesa dei diritti può comportare la rimozione o distruzione dell’esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell’opera, solo se non sia ripristinabile l’esemplare nella forma primitiva. Questo a spese della parte che ha interesse ad evitare la rimozione o distruzione. Si conclude in tale modo questa sezione I dedicata alle difese e sanzioni civili. (G.T. per NL)

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