DPR 184/2006, accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza


Un recente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dalla legge 241/90 e successive modificazioni. Si tratta del D.P.R. 184 del 12 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 maggio scorso. Tale nuovo provvedimento ha il suo fulcro nell’art. 3 che prevede, in caso di istanze di accesso ai documenti della P.A., la notifica delle medesime ai controinteressati, ossia tutti quei soggetti – individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto – che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. La norma in questione, quindi, sancisce l’obbligo in capo alla P.A. interessata da una richiesta di accesso di dare notifica agli eventuali controinteressati in merito alla richiesta pervenuta. Il fine, in buona sostanza, è quello di garantire l’opportunità di una motivata opposizione all’accesso degli atti da parte di coloro che da un’estrazione documentale potrebbero vedere lesa la propria sfera di riservatezza. Spetterà poi alla P.A. destinataria della richiesta di accesso il “delicato” compito di valutare, caso per caso, le ragioni di una eventuale (e temporanea) sottrazione del documento alla conoscenza del richiedente. Va tuttavia evidenziato che l’opposizione dei controinteressati può limitare il diritto di accesso solo qualora quest’ultimo vanti una portata minore rispetto al diritto alla riservatezza. In tutti gli altri casi, infatti, prevale comunque il diritto di accesso (fatte salve tutte le altre restrizioni già previste dalla legge sulle modalità di accesso). Pertanto, è possibile affermare che l’eventuale pregiudizio per il terzo controinteressato risulta individuato direttamente dal legislatore in modo preventivo, avendo il suo presupposto tassativo nella lesione del diritto alla riservatezza. Infine, la presenza di controinteressati deve essere valutata in relazione al contenuto dell’atto, cioè con riguardo alla possibilità che la conoscenza di dati in esso contenuti risulti pregiudizievole ai soli fini della tutela della riservatezza. (Vito Scelsi per NL)

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