DTT, LCN. Agcom: pubblicato lo schema di provvedimento per la consultazione pubblica (delibera n. 442/12/CONS)

Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.

 
ALLEGATO A alla Delibera n. 442/12/CONS del 4 ottobre 2012 schema di provvedimento recante il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.
 
Articolo 1
(Definizioni)
 
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
c) Testo unico: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni;
d) ambito locale televisivo: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini; l’espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
e) ambito nazionale: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all’ambito locale;
f) fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissioni di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
g) operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
h) canale: l’insieme di programmi predisposti da un fornitore di servizi di media audiovisivi, unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico;
i) canale mosaico:canale che visualizzacontemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre;
j) canale generalista nazionale: canale storicamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e simulcast analogico-digitale che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione ai sensi dell’art. 7 del Testo unico;
k) emittente locale:il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari titolare di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, già operante in tecnica analogica e simulcast
analogico-digitale;
l) canali nativi digitali a diffusione nazionale: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica;
m) canali nativi digitali a diffusione locale: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito locale, mai diffusi in tecnica analogica;
n) genere di programmazione semigeneralista: programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati inclusa l’informazione giornaliera, tutti distribuiti in modo equilibrato nell’arco della giornata di programmazione ivi comprese le fasce di maggior ascolto, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;
o) genere di programmazione tematico: genere di programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento/ target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;
p) genere di programmazione tematico “bambini e ragazzi”: genere di programmazione tematico, dedicato a minori e ragazzi, delle diverse fasce di età, con finalità formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;
q) genere di programmazione tematico “informazione”: genere di programmazione tematico dedicato all’informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume;
r) genere di programmazione tematico “cultura”: genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari, rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume;
s) genere di programmazione tematico “sport”: genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;
t) genere di programmazione tematico “musica”: genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti;
u) genere di programmazione tematico “televendite”: genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
v) programma: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
w) arco di numerazione: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri: il primo arco di numerazione si riferisce ai numeri 1-99, il secondo arco ai numeri 101 – 199, e così via. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico;
x) delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni: la deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009.
2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
 
D.1
1.1. Si condividono le nuove definizioni proposte con riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali, nonché ai canali nativi digitali nazionali e locali?
1.2. Si ravvisa l’adeguatezza delle rimanenti definizioni alla luce dello sviluppo del settore? Si propongono ulteriori definizioni?
1.3. Si condivide la nuova definizione di genere semigeneralista? Si ritiene corretto che il genere semigeneralista debba irradiare informazione giornaliera ed includere almeno tre generi da distribuire in modo equilibrato nell’arco della giornata, ivi comprese le fasce di maggior ascolto?
 
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
 
1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il presente provvedimento stabilisce il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo.
2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della delibera n. 216/00/CONS, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l’utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile, le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico, deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un’area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell’area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare.
 
D.2
2.1. Con riferimento al comma 2 dell’articolo 2, si ritiene opportuno prevedere nuove e più aggiornate prescrizioni per quanto riguarda le guide elettroniche ai programmi (EPG) alla luce dello sviluppo dei canali digitali terrestri?
 
Articolo 3
(Criteri di ripartizione della numerazione)
 
1. Il piano di numerazione è organizzato sulla base di una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.
2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio.
3. La numerazione attribuita ai canali nativi digitali a diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera j), è effettuata in base alla suddivisione della programmazione neiseguenti generi:semigeneralista, bambini e ragazzi,informazione, cultura, sport,musica, televendite.
4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l’intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari.
5. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3.
6. Per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono previste numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione.
7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale.
 
D.3
3.1. Si ritiene che i criteri di ripartizione delle numerazioni siano tuttora validi o vadano modificati alla luce dello sviluppo di mercato?
 
Articolo 4
(Numerazione dei canali generalisti nazionali)
 
1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera j), sono attribuiti, ove operativi, i numeri da 1 a 9 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, almeno il numero 20del primo arco di numerazione.
2. L’attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 è effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.
 
D.4
Con riferimento all’assegnazione dei numeri 7, 8 e 9 ai canali nazionali ex analogici il Consiglio di Stato ha rilevato (sentenza n. 04660/2012) l’obbligo per l’Autorità di “ripronunciarsi sull’assegnazione dei numeri ai canali in questione a seguito di una
nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di elementi di comparazione“ ed ha inoltre osservato che “le posizioni otto e nove devono essere attribuite (in conformità alle abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste, ove operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate (come si è detto) ha una valenza sua propria rispetto agli ascolti.
L’Autorità ha pertanto già provveduto ad avviare la procedura per la scelta del soggetto cui affidare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di dati ed omogeneità di elementi di comparazione, le cui risultanze confluiranno nel procedimento di rivisitazione del Piano.
4.1. In merito all’assegnazione dei numeri 7-8-9, quali osservazioni si esprimono?
 
Articolo 5
(Numerazione delle emittenti locali)
 
1. Alle emittenti locali, come definite all’articolo 1, comma 1, lettera k), sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione.
2. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi attribuiti alle emittenti locali con la medesima successione del primo.
3. Il settimo arco di numerazione è riservato alle emittenti locali.
4. Al fine di valorizzare la programmazione di qualità e quella legata al territorio, le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite a partire dal numero 10, secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie regionali predisposte dal Ministero dello sviluppo economico assegnando i punteggi in relazione alle seguenti aree di valutazione: qualità della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento nel territorio, secondo i criteri di valutazione di cui ai commi 5 e 6.
5. La qualità della programmazione è valutata in base ai piani editoriali degli ultimi cinque anni e ai dipendenti impiegati fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione irradiata, valutata fino ad un massimo di punti —-;
b) quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione, valutata fino ad un massimo di punti —-;
c) quota percentuale di programmi autoprodotti legati al territorio sul totale della programmazione irradiata, al netto di quelli a carattere informativo valutata fino ad un massimo di punti —-;
d) numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva, valutato fino ad un massimo di punti —-;
e) quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori, valutata fino ad un massimo di punti —-;
f) numero di dipendenti impiegati, valutato fino ad un massimo di punti —-.
Ai fini dell’applicazione del presente comma non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.
6. Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio, sono valutatiin base agli indici di ascolto, alla storicità e al grado di copertura, fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) le preferenze degli utenti sono valutate in base agli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel negli ultimi [cinque/tre] anni, così come documentati dalle emittenti richiedenti, fino ad un massimo di punti —–;
b) la storicità dell’emittente espressa in numero di anni di irradiazione del programma è valutata fino ad un massimo di punti —-;
c) il grado di copertura del programma irradiato, anche mediante multiplex di operatori terzi, è valutato fino ad un massimo di punti —-.
7. Le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali, di cui ai commi 1, 2 e 3, successive a quelle attribuite ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 sono utilizzate per la diffusione dei canali nativi digitali a diffusione locale diversi dai canali di cui al comma 4 sulla base della data di avviamento del programma e degli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.
8. Alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma su più regioni e che intendono richiedere l’attribuzione di un’identica numerazione su tutti i bacini serviti, sono attribuiti i numeri da 75 a 84 sulla base di graduatorie per aree pluriregionali di diffusione redatte secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7.
 
D.5
5.1. Si condividono i nuovi criteri proposti per l’attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali in sostituzione delle graduatorie dei Corecom?
5.2. Si condividono gli elementi individuati per la valutazione della qualità della programmazione, del radicamento sul territorio, nonché il ricorso agli indici di ascolto Auditel per la valutazione delle preferenze degli utenti? Quale si ritiene essere il periodo più congruo per la rilevazione degli indici di ascolto?
5.3. Si condivide l’applicazione ai canali nativi digitali in ambito locale dei medesimi criteri utilizzati per i canali nativi digitali in ambito nazionale in luogo dell’applicazione delle graduatorie dei Corecom e della riserva automatica di sei numeri per ciascun soggetto?
 
Articolo 6
(Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro)
 
1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
2. L’attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1, è effettuata sulla base di una suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi, secondo l’ordine di cui al comma 1; nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri in relazioni ai generi di cui al comma 1, le numerazioni relative al genere di programmazione “televendite” sono collocate nel secondo arco di numerazione.
3. La dimensione di ciascun sottoblocco è individuata dal Ministero in relazione all’offerta esistente e in base alle richieste formulate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale già abilitati all’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre alla data di emanazione del bando di cui all’articolo 10 e riservando comunque una percentuale non inferiore al 30 per cento di ciascun sottoblocco a disposizione per soggetti nuovi entranti.
4. Ai fini dell’attribuzione del numero ai canali nazionali già irradiati in tecnica digitale terrestre, in ciascun sottoblocco, si considera la data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e gli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.
5. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi e sottoblocchi con la medesima successione del primo, salvo l’eventuale inserimento del sottoblocco riservato al genere di programmazione tematico“televendite” a partire dal secondo arco di numerazione.
 
D.6
6.1. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva dei numeri da 21 a 70 stabilita al comma 1 dell’articolo 6 per le emittenti nazionali nel primo arco di numerazione?
6.2. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva del 30% di ciascun sottoblocco per eventuali soggetti nuovi entranti di cui al comma 3 dell’articolo 6?
6.3. Si reputano validi, alla luce dello sviluppo del mercato, i criteri di cui al comma 4 dell’articolo 6 per l’attribuzione dei numeri in ciascun sottoblocco?
6.4. Si reputa opportuno, alla luce dello sviluppo del mercato, confermare la ripetizione della numerazione assegnata alle emittenti nazionali nei diversi sottoblocchi di ciascun arco di numerazione successivo al primo, di cui al comma 5 dell’articolo 6?
 
Articolo 7
(Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto)
 
1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo arco di numerazione è riservata la numerazione nel secondo e terzo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella del primo arco,al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell’utente.
 
D.7
7.1. Si reputa opportuno, alla luce dello sviluppo del mercato, confermare il criterio della ripetizione della numerazione per le trasmissioni differite dei medesimi palinsesti di cui all’articolo 7?
 
Articolo 8
(Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento)
 
1. Ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono riservati il quarto e quinto arco di numerazione.
2. Le numerazioni per i servizi di cui di cui al comma 1 sono attribuite sulla base dell’offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L’attribuzione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi. L’attribuzione della numerazione ai sensi del presente provvedimento non pregiudica la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.
3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
D.8
8.1. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva del 4° e 5° arco ai servizi di media audiovisivi a pagamento di cui all’articolo 8?
 
Articolo 9
(Numerazione di ulteriori servizi)
 
1. Alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD) è riservato il sesto arco di numerazione. Ai canali che costituiscono simulcast di quelli già diffusi in definizione standard (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella già attribuita nel precedente arco di numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell’utente.
2. Alle numerazioni per i servizi di radiofonia è riservato l’ottavo arco di numerazione.
3. Ad ulteriori tipologie di servizi sono riservate le numerazioni successive all’ottavo arco di numerazione.
4. Ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
 
D. 9
9.1. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva di un intero arco in alta definizione (HD)?
9.2. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva di un intero arco di numerazione per i servizi di radiofonia?
9.3. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva delle ultime numerazioni ad ulteriori tipologie di servizi?
 
Articolo 10
(Modalità di attribuzione della numerazione)
 
1. Il Ministero, in prima applicazione del presente provvedimento, procede alla riattribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi dei numeri, in conformità al nuovo Piano di numerazione, secondo la procedura definita al presente articolo.
2. Il Ministero pubblica i bandi nazionali, regionali e pluriregionali per l’attribuzione delle numerazioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Piano, invitando i soggetti interessati a produrre la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dai bandi stessi. Il Ministero provvede a formare le relative graduatorie e ad attribuire le numerazioni ai soggetti richiedenti entro il termine stabilito dai bandi di gara. Le graduatorie sono rese pubbliche. Fino all’attribuzione delle nuove numerazioni restano in vigore quelle attualmente in uso.
3. Successivamente alla fase di prima applicazione il Ministero attribuisce le numerazioni disponibili su domanda dei soggetti interessati secondo la procedura di cui al comma 4.
4. Il Ministero esamina le domande pervenute con cadenza mensile. Nel caso in cui i numeri disponibili siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute nell’arco del mese provvede alla relativa attribuzione. Ove le numerazioni disponibili siano inferiori alle richieste pervenute, il Ministero provvede mediante sorteggio pubblico. Nel caso in cui uno stesso soggetto presenti domande per l’attribuzione di più numeri, il soggetto richiedente è ammesso al sorteggio di un solo numero per ciascun genere oggetto di richiesta. Il numero ottenuto in esito a sorteggio pubblico non può essere oggetto di scambio per almeno un anno dall’assegnazione.
5. L’attribuzione dei numeri è effettuata per la durata del titolo autorizzatorioper la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a terzi del titolo autorizzatorio, nei casi previsti dalla legge, include anche l’attribuzione della numerazione corrispondente. In caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l’attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.
6. L’attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo dell’autorizzazione.
7. Il Ministero comunica l’attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti e all’Autorità e li rende disponibili sul proprio sito internet. A tal fine istituisce un elenco pubblico nel quale sono riportati i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario, nonché i numeri ancora disponibili e lo aggiorna con cadenza periodica.
 
D. 10
10.1. Si condividono le procedure proposte per l’assegnazione delle numerazioni nella fase di prima applicazione e per le fasi successive ?
 
Articolo 11
(Condizioni di utilizzo delle numerazioni)
 
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della
massima diligenza professionale, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni comunicano al proprio operatore di rete le numerazioni di cui sono assegnatari. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l’altro, la chiusura immediata dell’offerta di trasmissione e multiplazione a seguito della sospensione o revoca dell’autorizzazione a trasmettere e dell’utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma 8.
3. In ogni caso, è fatto divieto, siaai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri, siaagli operatori di rete, di utilizzare numerazioni diverse o in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione.
4. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre rispetto al piano di numerazione automatica.
5. L’attribuzione delle numerazioni da parte del Ministero comporta la corresponsione, da parte del soggetto assegnatario della numerazione, dei contributi ove previsti dalla normativa vigente.
6. È consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all’interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera j), previa comunicazione al Ministero e all’Autorità. Il Ministero provvede all’adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all’Autorità, provvedendo altresì all’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 10, comma 7.
7. È consentito, sulla base di accordi, lo scambio della numerazione tra emittenti e canali locali, qualora finalizzato a uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso, previa comunicazione al Ministero e all’Autorità. Il Ministero provvede all’adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all’Autorità, provvedendo altresì all’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 10, comma 7.
8. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell’autorizzazione a trasmettere e dell’utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero, dispone la revoca dell’autorizzazione a trasmettere e dell’utilizzazione del numero assegnato
9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del Testo unico.
10. In caso di mancata comunicazione all’Autorità degli scambi di numerazione di cui ai commi 6 e 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
D. 11
11.1. Si condivide la proposta che gli scambi di numerazione tra emittenti e canali locali siano comunicati, analogamente agli scambi che avvengono tra canali nazionali, al Ministero e all’Autorità?
11.2. Si condivide il richiamo nel presente testo del presidio sanzionatorio applicabile in caso di omessa comunicazione all’Autorità?
 
Articolo 12
(Adeguamento del Piano di numerazione)
 
1. L’Autorità si riserva di rivedere il presente piano sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.

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