DTT. TAR Lazio: l’attribuzione delle numerazioni LCN deve corrispondere all’area servita dalle emittenti locali in tecnica analogica

L’ambito territoriale dell’assegnazione dei numeri LCN alle emittenti locali ex analogiche deve corrispondere all’area servita dalle medesime in tecnica analogica”.

Questo l’orientamento espresso dal TAR Lazio con sentenza depositata lo scorso febbraio e resa nell’ambito del ricorso proposto da un’emittente locale avverso un provvedimento del commissario ad acta, che ha attribuito al marchio di un altro fornitore di servizi di media audiovisivi, rimasto escluso dall’assegnazione della numerazione LCN, lo stesso numero della ricorrente, nei bacini provinciali dalla stessa non coperti. L’intervento del commissario ad acta si era reso necessario a seguito dell’inerzia del MSE-Com di fronte alla richiesta che il fornitore di servizi di media audiovisivi aveva avanzato per ottenere l’attribuzione della numerazione in questione. Il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso, sostenendo la legittimità dell’assegnazione effettuata dal commissario ad acta ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. c) della delibera Agcom n. 366/10/CONS, secondo cui "eventuali numerazioni rimaste inutilizzate in una o più province (…) vengono attribuite alle emittenti locali che operano esclusivamente in queste ultime province, che non siano già diversamente posizionate, sulla base della media dei punteggi conseguiti dalle medesime nelle graduatorie di cui alla lettera a)", cioè nelle tanto contestate graduatorie Corecom. A giudizio del TAR, nel caso in esame, ricorrono infatti le tre condizioni previste dalla citata disposizione, che presuppone, ai fini dell’assegnazione, che le numerazioni “siano rimaste inutilizzate (in sede di prima attribuzione) in una o più province; che il richiedente (…) operi esclusivamente nella specifica provincia in cui è rimasta inutilizzata la numerazione; che il richiedente non fosse già diversamente posizionato a seguito di procedente attribuzione operata dal Ministero (…)”. Secondo il giudice amministravo, inoltre, il disposto del richiamato art. 5, comma 4, lett. c), consentendo l’attribuzione dei numeri non assegnati in determinate province ad emittenti operanti nelle medesime province, porta a confutare la tesi, sostenuta dalla ricorrente, secondo cui “tutte le numerazioni sono assegnate per l’intero ambito regionale”. Il TAR ha ritenuto infatti che l’uso della numerazione LCN in questione è consentito alla ricorrente “per quei bacini provinciali per i quali alla stessa (…) sono stati assegnati diritti di uso di frequenze digitali ai fini dello switch off nell’area in cui operava (…)”, con conseguente assentibilità dello stesso numero ad altre emittenti nelle province non raggiunte dalla ricorrente. Alla base del ragionamento del TAR vi è la convinzione secondo cui “(…) il sistema è preordinato al mero ottenimento, nell’ambito della propria area di trasmissione analogica, di un più vantaggioso posizionamento LCN e non già all’estensione geografica di tale vantaggio (..)”. Pertanto, “è legittimo assegnare il medesimo numero da usare in aree in cui il precedente assegnatario non è operativo". (D.A. per NL)
 

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