La libertà del legislatore di atteggiare i mezzi di tutela del diritto di difesa in relazione alla protezione di altri interessi costituzionalmente garantiti non può spingersi a vanificare in sede giurisdizionale situazioni sostanziali
di Ferdinando Bruno, Avvocato e Solicitor, LLM, PhD, Professore a contratto di International fiscal systems and financial instruments presso l’Università di Lugano
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 31/03/anno 2008
La libertà del legislatore di atteggiare i mezzi di tutela del diritto di difesa in relazione alla protezione di altri interessi costituzionalmente garantiti (celerità del processo) non può spingersi a vanificare in sede giurisdizionale situazioni riconosciute in sede sostanziale, ponendo, più che incentivi ad un procedere spedito del giudizio, ostacoli all’esercizio dell’azione, che si rivelano tali in quanto non congrui e non ragionevoli.