Il commercialista può utilizzare la firma digitale del proprio cliente nel caso in cui debba sottoscrivere documenti da trasmettere per via telematica? In questo caso si ritiene opportuno approfondire la questione, nonostante la prassi in uso sia quella di affidare al proprio commercialista una “delega” di questo. Innanzitutto è doveroso specificare che si tratta di prassi contraria alla legge, anche in considerazione del fatto che chi deve apporre la propria firma negli atti societari non è certo il commercialista ma il rappresentante legale o amministratore della società. Prescrive infatti il codice dell’amministrazione digitale (art. 32, comma 3, lett. a) che il certificatore debba “provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione” (da www.interlex.it). Inoltre “Il certificatore è responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi” (art. 32, comma 4) e “Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono” (art. 32, comma 5). E’, pertanto, indispensabile a fini legali che il certificatore identifichi il soggetto richiedente. Se, diversamente, affrontiamo il problema dal punto di vista del titolare, la sostanza non muta: Il CAD prescrive che “Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma” (art. 32, comma 1). (LB per NL)