Fisco. L’Agenzia delle Entrate frena sull’impugnabilità degli avvisi bonari

Corto circuito istituzionale. Si apprende da un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 23/05/2012 la non condivisione dei principi espressi nel recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 7344/2012) sulla necessità per il contribuente di impugnare anche le comunicazioni di irregolarità inoltrate in forma “bonaria” dall’Amministrazione Finanziaria.

La statuizione, già valutata con diffidenza da molti commentatori della prima ora, è di quelle che potrebbero far presagire un’inversione di rotta nella giurisprudenza di legittimità finora intervenuta sulla materia. Si ritiene, nel merito, di dover precisare che l’ammissibilità dell’impugnativa avverso una comunicazione di tal fatta, è questione trattata incidentalmente dal Collegio, laddove riconosce – alla luce delle norme costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 della Costituzione) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 della Costituzione) – «(…) l’impugnabilità davanti al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall’ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa Tributaria, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è “naturaliter” preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 [del D. Lgs. n. 546/1992, n.d.r. ]», rientrando tra quelli non espressamente contemplati dalla richiamata disposizione, appunto, l’avviso bonario. Ci sia consentito chiosare sull’eccezionalità della pronuncia in esame, nella quale la Suprema Corte sembrerebbe intervenire in controtendenza rispetto alle ultime novità introdotte dal legislatore nel settore. Sono mesi, infatti, che tanto questo come il precedente Governo – in campo fiscale – hanno giocato tutto sulla semplificazione dei procedimenti amministrati dagli uffici erariali, facendo leva sull’introduzione di strumenti deflattivi del contenzioso. In proposito, basti rammentare – oltre al condono intervenuto per le vertenze pendenti alla data del 01/05/2011 (si veda il commento a suo tempo pubblicato) – l’introduzione, sempre ad opera della legge di Stabilità (D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011), della procedura di reclamo obbligatoria per liti fiscali fino a 20.000 euro, vigente dallo scorso mese di aprile e per effetto della quale il contribuente risulta obbligato ad instaurare un primo contraddittorio con commissioni ad hoc istituite dall’Agenzia delle Entrate secondo lo schema già previsto in campo civile per la media conciliazione (anche in questo caso ce ne eravamo occupati in limine all’entrata in vigore di questa mini riforma). Inoltre, all’indomani della pubblicazione delle motivazioni della sentenza in questione, già si prospettava l’inutile balzello che l’impugnazione delle comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia comporterebbe per il contribuente, poiché non di rado i contingentati termini di ricorso (che anche per gli avvisi bonari, ovviamente, rimarrebbero di 60 giorni) potrebbero inficiare un primo contraddittorio con l’Ufficio, non di rado avviato per la correzione di incongruenze formali, quale, ad esempio, un codice tributo errato. Ma vi è di più, perché, come giustamente evidenziato su www.ilsole24ore.com del 15/05/2012, si affaccia in questo contesto l’elemento della certezza della ricezione dell’avviso bonario che, per prassi – non essendo previsti termini perentori di sorta – l’amministrazione finanziaria inoltra via posta ordinaria, elaborando il documento in tempo spesso ben precedente alla sua spedizione. Insomma, se fino ad oggi i cittadini potevano confidare in un proficuo e sereno confronto con la P.A. anche in campo tributario, senza soffrire in tali casi della spada di Damocle costituita dal decorso dei termini di impugnazione dell’avviso di accertamento, sembrerebbe che per essere maggiormente tutelati ed affinché ci si possa maggiormente allineare al supremo principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, tutti gli atti tributari afferenti una pretesa impositiva compiuta debbano essere necessariamente impugnati. Questo, pare di capire, il convincimento espresso dal Collegio di legittimità intervenuto lo scorso 11/05/2012. La reazione dell’Agenzia delle Entrate, però, non si è fatta troppo attendere e, con un comunicato stampa del 23/05/2012, si esprimono dubbi e perplessità sulla pronuncia giudiziale in questione, tanto da confermare l’adesione dell’Ente accertatore «all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione n. 16293/2007 e n. 16428/2007, secondo cui è esclusa l’impugnabilità degli avvisi bonari, con i quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati in sede di liquidazione delle dichiarazioni». Posizione, occorre riconoscerlo, certamente illuminata e nella quale l’Amministrazione finanziaria riconosce nell’impugnazione del ruolo la tutela giudiziaria delle ragioni del contribuente che – fino al momento della notifica della cartella – non può conoscere l’effettiva pretesa tributaria. Per l’effetto, nella medesima nota, l’Agenzia comunica che «gli Uffici (….) si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario», ma facendo a questo punto sorgere un dubbio: e se tale raccomandazione non dovesse essere recepita dagli organi periferici? Dal punto di vista del contribuente, a parere di chi scrive, nessuna indicazione di massima non rispettata dai funzionari incaricati della rappresentanza in giudizio dell’Erario potrebbe in alcun modo menomarne la difesa avanti alla Commissione Tributaria. Per l’effetto, una precauzione da adottare in favore del contribuente potrebbe essere quella di allegare al ricorso da notificare all’Ufficio che ha emesso il provvedimento la linea guida emergente dalla nota del 23/05/2012, argomentando in atto sull’ammissibilità del ricorso avverso il solo titolo esecutivo per la riscossione esttoriale. (S.C. per NL)
 
 
 
 

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