Gazzetta Ufficiale N. 165 del 16 Luglio 2008 – Agcom – Deliberazione 25 giugno 2008

Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/2006 dalla societa’ Telecom Italia. (Deliberazione n. 351/08/CONS)


L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 25 giugno 2008;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
«codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE
dell’11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e
servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di
una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica;
Visto l’art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato:
«Integrazione dei poteri dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni»;
Visto il regolamento di attuazione dell’art. 14-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le
procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli
operatori di settore, regolamento recato dalla delibera 645/06/CONS e
successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera
131/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio
2008 (di seguito, «il regolamento»);
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui
alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive
modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n.
130/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile
2008 (di seguito, «il regolamento in materia di procedure
sanzionatorie»);
Visto in particolare l’art. 8-bis del citato regolamento in materia
di impegni, che, nel disciplinare il coordinamento tra piu’
procedimenti, prevede che, nell’ipotesi di presentazione di una
medesima proposta nell’ambito di piu’ procedimenti, l’istruttoria
relativa a tali impegni si svolga integralmente e ad ogni effetto
nell’ambito del solo procedimento avente natura regolatoria, o, tra
piu’ procedimenti aventi tutti tale natura, nell’ambito di quello
avente l’oggetto di maggiore ampiezza, e stabilisce altresi’ che, nel
contempo, tutti i restanti procedimenti siano sospesi fino alla
conclusione della predetta istruttoria;
Visto altresi’ l’art. 2, comma 5, dello stesso regolamento, che
prevede la sospensione dei termini del procedimento nel cui ambito
siano presentati impegni;
Visto inoltre l’art. 12-bis, comma 5, del regolamento in materia di
procedure sanzionatorie, che prevede la sospensione dei termini del
procedimento ove il soggetto al quale sia stata contestata una
violazione presenti, previa cessazione della condotta contestata,
degli impegni finalizzati a migliorare le condizioni della
concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive
dell’illecito attraverso idonee e stabili misure;
Visto il comma 2 del medesimo art. 12-bis, che attribuisce al
responsabile del procedimento il potere di chiedere all’operatore che
abbia presentato la proposta preliminare di impegni precisazioni e
chiarimenti ai fini della valutazione del contenuto degli impegni
stessi;
Vista la delibera n. 626/07/CONS di avvio del procedimento relativo
alla revisione ed eventuale integrazione delle misure regolamentari
atte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei mercati di
accesso alla rete fissa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297
del 22 dicembre 2007;
Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante
«Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella
rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del
significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e
obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono
di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla
raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi
della Commissione europea)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
208 del 7 settembre 2006, e i successivi provvedimenti concernenti i
predetti mercati;
Vista la delibera n. 133/08/CONS di avvio del procedimento relativo
ai mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/311/CE, ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice
delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 29 marzo 2008;
Vista la delibera n. 145/08/CONS di avvio del procedimento relativo
ai mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/311/CE, ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice
delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 29 marzo 2008;
Vista la delibera n. 183/08/CONS di avvio del procedimento relativo
al mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n.
2003/311/CE, ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle
comunicazioni elettroniche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
103 del 3 maggio 2008;
Vista la delibera n. 184/08/CONS di avvio del procedimento relativo
al mercato n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n.
2007/879/CE e al mercato n. 14 della raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/311/CE, ai sensi degli articolo 18 e 19
del codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008;
Vista la proposta preliminare di impegni del 19 giugno 2008 che la
societa’ Telecom Italia ha presentato con riferimento ai procedimenti
avviati con le delibere n. 626/07/CONS, n. 133/08/CONS, n.
145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS, ai procedimenti n.
4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 62/07/DIT, n. 63/07/DIT, n.
2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT e ai procedimenti attinenti ai
mercati riconducibili ai mercati 8, 9 e 10 della raccomandazione
della Commissione europea n. 2003/311/CE;
Considerato che il procedimento n. 62/07/DIT, essendo stato gia’
concluso con l’ordinanza-ingiunzione di cui alla delibera 221/08/CONS
del 7 maggio 2008, non puo’ formare oggetto di impegni da parte della
societa’ proponente;
Considerato che nella proposta preliminare si afferma che gli
impegni di cui si tratta sarebbero potenzialmente idonei a produrre
effetti sull’attivita’ di analisi, di valutazione della sussistenza
del significativo potere di mercato e di individuazione degli
obblighi regolamentari avente ad oggetto i mercati riconducibili ai
mercati 8, 9 e 10 della raccomandazione della Commissione europea n.
2003/311/CE;
Ritenuto che la proposta, nella parte in cui la societa’ Telecom
Italia considera gli impegni riferibili ai suddetti mercati 8, 9 e
10, e’ soggetta alla verifica di cui all’art. 2, comma 7, del
regolamento, trattandosi di impegni presentati semplicemente in
previsione dell’apertura di un procedimento;
Ritenuto, avuto invece riguardo alle istruttorie attualmente gia’
pendenti, in precedenza indicate, che i procedimenti avviati con le
delibere n. 626/07/CONS n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n.
183/08/CONS, n. 184/08/CONS hanno indubitabilmente natura
regolatoria;
Considerato che, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 2, del
regolamento, nell’ipotesi di piu’ procedimenti aventi natura
regolatoria, l’istruttoria sugli impegni si svolge nell’ambito del
procedimento avente l’oggetto piu’ ampio, e rilevato che l’oggetto
del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS e’ piu’ vasto
rispetto a quello degli altri procedimenti aventi natura regolatoria,
perche’ riguarda la revisione ed eventuale integrazione delle misure
regolamentari volte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza
nei mercati di accesso alla rete fissa;
Ritenuto pertanto che l’istruttoria sulla proposta preliminare
presentata da Telecom Italia si debba svolgere nell’ambito del
procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS;
Ritenuto, di conseguenza, che i termini per lo svolgimento del
procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS debbano essere
sospesi ai sensi dell’art. 2, comma 5, del regolamento;
Considerato che tutti gli altri procedimenti pendenti interessati
dalla proposta preliminare devono essere sospesi ai sensi dell’art.
8-bis, comma 2, del regolamento;
Ritenuto, conseguentemente, che i termini dei procedimenti, gia’
indicati in precedenza, n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n.
63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT, aventi tutti natura
sanzionatoria, debbano essere sospesi ai sensi dell’art. 8-bis
regolamento e dell’art. 12-bis del regolamento in materia di
procedure sanzionatorie, sussistendo per di piu’, nell’ipotesi di
specie, un’obiettiva esigenza di approfondimento che in ogni caso
giustificherebbe la sospensione dei medesimi procedimenti
sanzionatori ai sensi dell’art. 7 del relativo regolamento;
Rilevato, invero, che con riferimento alla proposta preliminare
degli impegni di cui al comma 3 dell’art. 2 del regolamento deve
ritenersi operante la sospensione prevista dagli articoli 2, comma 5,
e 8-bis, comma 2, poiche’ gia’ da tale momento si determina
oggettivamente un cambio di direzione dell’attivita’ istruttoria
degli uffici, che abbandona l’oggetto originario del procedimento e
si concentra sulla proposta preliminare, per poi concludersi con la
sottoposizione all’esame dell’organo collegiale della correlata
proposta definitiva di impegni;
Ritenuto opportuno precisare che, nello svolgimento
dell’istruttoria sugli impegni in esame, l’applicazione delle regole
procedimentali previste dall’art. 8-bis del regolamento prevale sulle
corrispondenti regole contemplate nel regolamento in materia di
procedure sanzionatorie, ferma restando la diversa disciplina
sostanziale in materia di decisione ed attuazione degli impegni
prevista rispettivamente per i procedimenti regolatori e per quelli
sanzionatori;
Considerato che, proprio in applicazione del predetto principio, la
decorrenza della sospensione opera dalla data fissata nella presente
delibera, come previsto dall’art. 8-bis del regolamento, norma
procedimentale che prevale sulla diversa disposizione di cui all’art.
12-bis, comma 5, del regolamento in materia di procedure
sanzionatorie;
Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:

Art. 1.
1. L’istruttoria sulla proposta preliminare della societa’ Telecom
Italia del 19 giugno 2008 recante gli impegni che la medesima
societa’ ha presentato con riferimento ai procedimenti pendenti, n.
4/07/DIR, n. 1/08/DIR n. 2/08/DIR, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n.
3/08/DIT, n. 7/08/DIT, e ai procedimenti avviati con le delibere n.
626/07/CONS n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n.
184/08/CONS, si svolge integralmente e ad ogni effetto nell’ambito
del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del regolamento, i termini per lo
svolgimento del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS,
avente ad oggetto la revisione ed eventuale integrazione delle misure
regolamentari volte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza
nei mercati di accesso alla rete fissa, sono sospesi per novanta
giorni dalla data di adozione della presente delibera. Ai sensi
dell’art. 8-bis, comma 2, del regolamento restano sospesi i
procedimenti n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR n. 2/08/DIR, n. 63/07/DIT, n.
2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT, e i procedimenti avviati con le
delibere n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n.
184/08/CONS, fino al momento della conclusione dell’istruttoria sugli
impegni di cui al comma 1, ivi compresi i periodi di tempo che
saranno eventualmente concessi dall’organo collegiale all’operatore
per modificare la propria proposta, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
del regolamento.
3. Le sospensioni disposte ai sensi del precedente comma 2
decorrono dalla data di adozione della presente delibera. Tali
sospensioni cessano comunque di avere efficacia dal momento in cui e’
comunicata all’operatore l’eventuale decisione dell’organo collegiale
competente che dichiari inammissibile la proposta di impegni carente
di serieta’ o presentata per finalita’ dilatorie, o apparsa
contenente impegni manifestamente inidonei a migliorare le condizioni
della concorrenza nel settore.
4. Le unita’ organizzative competenti a svolgere l’istruttoria sui
procedimenti sospesi comunicano al piu’ presto all’unita’
organizzativa che cura l’istruttoria del procedimento avviato con la
delibera n. 626/07/CONS le questioni da approfondire e forniscono
ogni elemento di valutazione utile collaborando all’istruttoria per
tutto quanto di loro competenza.
5. L’unita’ organizzativa che cura l’istruttoria del procedimento
avviato con la delibera n. 626/07/CONS:
a) avvia preliminarmente, con riferimento agli impegni destinati
ad avere effetto su procedimenti sanzionatori, gli accertamenti
diretti a verificare la ricorrenza del presupposto richiesto
dall’art. 12-bis, comma 1, del regolamento in materia di procedure
sanzionatorie, consistente nella cessazione della condotta
contestata;
b) acquisisce prioritariamente dall’operatore interessato, ai
sensi dell’art. 2, comma 3, del regolamento, le precisazioni e i
chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni
indicati nella proposta preliminare, verificando, in particolare, la
sussistenza dei requisiti di ammissibilita’ degli impegni previsti
dall’art. 2, comma 4, del regolamento, con riferimento ai
procedimenti di natura regolatoria sospesi dal comma 2;
c) provvede, infine, nei termini e con le modalita’ indicate
all’art. 2, comma 7, del regolamento, a verificare che gli impegni
siano altresi’ pertinenti all’attivita’ di analisi, di valutazione
della sussistenza del significativo potere di mercato e di
individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai mercati
riconducibili ai mercati 8, 9 e 10 della raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/311/CE.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale
dell’Autorita’.

Napoli, 25 giugno 2008

Il presidente: Calabro’

I commissari relatori: Innocenzi Botti – Lauria

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