Gazzetta Ufficiale N. 81 del 6 Aprile 2007 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Deliberazione 28 febbraio 2007 – Servizio universale: applicabilita’ del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2003. (Deliberazione n. 28/07/CIR)


Deliberazione 28 febbraio 2007 – Servizio universale: applicabilita’ del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2003. (Deliberazione n. 28/07/CIR).

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 28 febbraio 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante
«Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160
dell’11 luglio 2000;
Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante
«Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione
sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199
del 28 agosto 2001;
Vista la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante
«Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS
Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del
28 agosto 2001;
Vista la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante
«Applicabilita’ del meccanismo di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l’anno 2001», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;
Vista la delibera n. 16/04/CIR del 23 dicembre 2004, recante
«Applicabilita’ del meccanismo di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l’anno 2002», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell’8 febbraio 2005;
Vista la delibera n. 67/05/CIR del 5 ottobre 2005, recante
«Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita’ del
meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale
per l’anno 1999», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;
Vista la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato
dell’8 luglio 2003;
Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante
«Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai
documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante
«Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 167/05/CONS del 25 maggio 2005, recante
«Approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice di cui alla
delibera n. 469/04/CONS e affidamento dell’incarico relativo alla
verifica della contabilita’ regolatoria, per gli anni 2002, 2003 e
2004, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali
aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del
costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio
universale per gli anni 2003 e 2004»;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Servizio
universale: applicabilita’ del meccanismo di ripartizione e
valutazione del costo netto per l’anno 2003», pubblicata sul sito web
dell’Autorita’ in data 17 novembre 2004;
Vista la relazione finale della societa’ Europe Economics,
acquisita in data 8 marzo 2006, concernente la verifica del calcolo
del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia
per l’anno 2003;
Vista la delibera n. 22/06/CIR relativa alla consultazione pubblica
concernente la proposta di provvedimento su «Servizio universale:
applicabilita’ del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo
netto per l’anno 2003», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006;
Vista la delibera n. 67/06/CIR relativa alla riapertura dei termini
della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 22/06/CIR
recante «Consultazione pubblica concernente la proposta di
provvedimento relativo al: «Servizio universale: applicabilita’ del
meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno
2003»; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 251 del 27 ottobre 2006;
Visti gli atti del procedimento istruttorio;
Considerato quanto segue:
(1) Il procedimento istruttorio.
1. La societa’ Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha
presentato all’Autorita’, il calcolo del costo netto derivante dagli
obblighi di fornitura del servizio universale per l’anno 2003,
previsti dagli articoli 54, 56, 57 e 59, comma 2 del decreto
legislativo n. 259/2003 recante «Codice delle comunicazioni
elettroniche» (di seguito Codice). L’Autorita’ ha, pertanto, avviato
un procedimento istruttorio volto a determinare l’applicabilita’ del
meccanismo di ripartizione e a valutare il costo netto del servizio
universale per l’anno 2003.
2. Ai fini della determinazione dell’iniquita’ dell’onere e della
conseguente applicabilita’ del meccanismo di ripartizione,
l’Autorita’, contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria,
ha richiesto agli operatori di cui all’art. 3, comma 2, dell’allegato
11 al Codice dati e informazioni concernenti varie voci di ricavi e
di costi, nonche’ di volumi di traffico e numerosita’ della
clientela.
3. L’Autorita’, sulla base dei dati forniti dagli operatori e della
conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato
delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi degli articoli 62
e 63 del Codice, gli obblighi di fornitura del servizio universale
hanno costituito, per l’anno 2003, un onere ingiustificato a carico
di Telecom Italia.
4. L’Autorita’ ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di
ripartizione, ai sensi dell’art. 63 del Codice nonche’ dell’art. 3,
comma 2 e dell’art. 6, comma 2, lettera a), dell’allegato 11 del
Codice. Conseguentemente, l’Autorita’ ha incaricato la societa’
Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara, di
verificare il calcolo del costo netto, relativo agli obblighi di
fornitura del servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per
l’anno 2003.
5. Europe Economics ha avviato, in data 9 gennaio 2006, l’attivita’
di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.
6. Nel corso dell’attivita’ di controllo del calcolo del costo
netto, Telecom Italia ha presentato all’Autorita’ ed a Europe
Economics la propria proposta di quantificazione dei vantaggi di
mercato di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), dell’allegato 11 del
Codice.
7. In data 8 marzo 2006, Europe Economics ha presentato la
relazione di conformita’ ai criteri, ai principi ed alle modalita’ di
determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal capo
IV del titolo II del Codice e dalle disposizioni dell’allegato 11
dello stesso Codice. La relazione finale riporta altresi’ le
modalita’ di calcolo e la quantificazione finale, effettuata da
Europe Economics, dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia
quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.
8. L’Autorita’, effettuate le proprie valutazioni ai sensi
dell’art. 6, comma 2, lettera c), dell’allegato 11 del Codice, ha
sottoposto a consultazione pubblica, con la delibera n. 22/06/CIR, i
propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con
riferimento all’applicabilita’ e giustificazione del meccanismo di
ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2003,
nonche’ alla metodologia di calcolo e finanziamento del servizio
universale.
9. In ragione della complessita’ delle tematiche trattate nella
delibera n. 22/06/CIR, gli operatori rispondenti alla consultazione
pubblica hanno richiesto di prorogare i termini per l’invio delle
proprie osservazioni con particolare riferimento alle questioni
relative agli aspetti di natura metodologica.
10. Con la delibera n. 67/06/CIR l’Autorita’ ha prorogato i termini
stabiliti dalla delibera n. 22/06/CIR per l’invio, da parte degli
operatori, di contributi e memorie relativi alle tematiche sulle
quali l’Autorita’ ha espresso il proprio orientamento.
11. Entro i termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR sono
pervenuti i contributi e le osservazioni dai seguenti operatori di
comunicazioni elettroniche: Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni
(di seguito Wind) e Telecom Italia.
12. I suddetti operatori di comunicazioni elettroniche hanno,
inoltre, illustrato all’Autorita’ nell’ambito di audizioni, tenutesi
nei termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR, i documenti
prodotti nel corso del processo di consultazione pubblica. Gli
operatori Eutelia e Tiscali hanno presentato e illustrato nell’ambito
di un’audizione un documento congiunto.
13. In seguito all’adozione della delibera n. 67/06/CIR, gli
operatori di comunicazioni elettroniche Vodafone Omnitel, Wind e
Telecom Italia hanno presentato documenti integrativi dei contributi
precedentemente inviati e gli operatori Wind e Telecom Italia hanno i
medesimi contributi illustrati nell’ambito di due audizioni.
14. Con il presente provvedimento l’Autorita’ approva il
finanziamento del servizio universale per l’anno 2003, derivante
dalla relazione di conformita’ del calcolo del costo netto di Europe
Economics.
A) L’orientamento dell’Autorita’ nell’ambito della consultazione
pubblica (delibera n. 22/06/cir).
(2) La valutazione dell’iniquita’ dell’onere e dell’applicabilita’
del meccanismo di ripartizione.
15. Con le delibere n. 16/04/CIR e n. 67/05/CIR relative
rispettivamente alla valutazione del costo netto del servizio
universale per l’anno 2002 e alla rinnovazione del procedimento
concernente l’applicabilita’ del meccanismo di ripartizione per
l’anno 1999, l’Autorita’ ha provveduto a definire criteri puntuali
per stabilire l’iniquita’ dell’onere del costo netto del servizio
universale e la conseguente applicabilita’ del meccanismo di
ripartizione, di tale costo netto, tra tutti gli operatori di
mercato. In particolare tali criteri prevedono di valutare il livello
di sostituibilita’ tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e
mobile, in un contesto di servizio universale, nonche’ di valutare il
livello di interdipendenza tra operatori che domandano servizi di
interconnessione e il fornitore del servizio universale. Peraltro
tale interdipendenza genera benefici sia per i consumatori, sia per
gli operatori di rete fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi
di originazione e terminazione delle chiamate da e verso le aree non
remunerative.
(2.1) Il livello concorrenziale nel mercato della telefonia vocale su
rete fissa.
16. L’Autorita’ ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per
accertare che il livello di concorrenza del mercato della telefonia
vocale su rete fissa sia tale da giustificare l’eventuale
applicazione del meccanismo di ripartizione del costo netto. Le
risultanze dell’analisi economica e concorrenziale per i servizi al
dettaglio di telefonia e per i servizi di interconnessione offerti
dagli operatori di rete fissa e mobile, hanno mostrato, per il 2003,
il permanere delle condizioni di concorrenza gia’ riscontrate nel
corso dei procedimenti relativi al costo netto del servizio
universale per gli anni 1999-2002.
17. In particolare, relativamente all’analisi concorrenziale, si e’
proceduto a valutare la struttura del mercato al dettaglio dei
servizi di telefonia e del mercato all’ingrosso dei servizi di
interconnessione offerti su rete fissa e mobile, sulla base dei dati
inviati dagli operatori. A tale riguardo, dall’analisi
dell’aggregazione da un lato delle direttrici di traffico e
dall’altro dei servizi all’ingrosso degli operatori di rete fissa, e’
emerso che nel corso del 2003, la quota di Telecom Italia si e’
attestata rispettivamente intorno al 63% e 65%. Le risultanze
dell’analisi concorrenziale hanno altresi’ evidenziato che diversi
operatori di rete fissa in concorrenza con Telecom Italia sono stati
in grado di conseguire nell’anno 2003 quote di mercato significative
sia per i servizi di interconnessione, sia per i servizi al dettaglio
di telefonia vocale.
18. L’analisi concorrenziale mostra infine un elevato livello di
interdipendenza tra gli operatori alternativi di rete fissa e mobile
e il fornitore del servizio universale. Tale livello di
interdipendenza e’ mostrato dai rilevanti costi di interconnessione
sostenuti dagli operatori in relazione ai propri costi totali.
L’interdipendenza tra operatori genera, tuttavia, anche vantaggi di
mercato derivanti dall’esistenza degli obblighi di servizio
universale in capo a Telecom Italia. A titolo di esempio, le analisi
dei dati richiesti mostrano che gli operatori di rete mobile
conseguono significativi ricavi di interconnessione derivanti dal
servizio di terminazione mobile per chiamate originate dalle
categorie agevolate di clienti, dalle aree non remunerative e dalle
postazioni di telefonia pubblica non remunerative di Telecom Italia.
(2.2) La sostituibilita’ tra servizi di telefonia mobile e servizi di
telefonia fissa nelle aree non remunerative.
19. Al fine di identificare le categorie di operatori ai quali
imporre obblighi di contribuzione al fondo, l’Autorita’ ha provveduto
a valutare la sostituibilita’, in un contesto di servizio universale,
dal lato della domanda e dell’offerta tra servizi di telefonia vocale
offerti su rete fissa e rete mobile, cosi’ come richiesto dalla
sentenza del Consiglio di Stato e coerentemente con le delibere n.
16/04/CIR e n. 67/05/CIR.
20. Il contesto merceologico e geografico di riferimento e’
rappresentato in particolare dalle aree non remunerative del Paese,
servite in perdita dal fornitore del servizio universale. L’area non
remunerativa e’ definita come quel bacino di clienti non profittevoli
serviti dalla stessa centrale di stadio di linea la quale svolge
tipicamente funzioni di concentrazione e di attestazione di linee
afferenti alla rete di distribuzione in rame. Il servizio di accesso
al dettaglio consente al consumatore di effettuare e/o ricevere
chiamate di telefonia vocale e di usufruire di alcuni dei servizi
correlati previsti dall’art. 54 del Codice. L’art. 53 del Codice
prevede, inoltre, che i servizi forniti in regime di servizio
universale debbano essere offerti a condizioni economiche accessibili
a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica
dell’utente.
21. Per quanto concerne il contesto geografico del servizio
universale, si tratta di aree geografiche marginali del paese,
situate prevalentemente in montagna o collina dove la densita’ di
popolazione e’ particolarmente bassa e il reddito medio pro-capite e’
inferiore a quello della provincia di riferimento, i clienti affari
sono inferiori alla percentuale media della provincia di appartenenza
e le condizioni economiche praticate ai clienti finali sono
indifferenziate geograficamente in forza degli obblighi di servizio
universale.
22. L’Autorita’ ha, quindi, provveduto ad accertare in tale
contesto merceologico/geografico l’esistenza di sostituibilita’ sia
dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta tra servizi di
telefonia vocale forniti su rete fissa e mobile.
23. La sostituibilita’ e’ stata valutata accertando il
comportamento dei clienti di Telecom Italia a seguito di un ipotetica
disattivazione delle linee di accesso presenti nelle aree non
remunerative. In tal caso, infatti, e’ stato accertato che un volume
elevato di traffico (circa il 90% nel 1999 e 2000, il 95% nel 2001,
2002 e 2003) sarebbe stato originato con terminali di telefonia
mobile, qualora il fornitore del servizio universale avesse deciso di
non servire le aree non remunerative attraverso la rete fissa di
telecomunicazioni. Tale sostituibilita’ e’ stata valutata, nel corso
degli anni, anche dai soggetti revisori nell’ambito delle attivita’
di verifica del calcolo del costo netto (consorzio ERCS-WIK-NERA per
l’anno 1999, NERA per il 2000, Analysys per il 2001, Europe Economics
per il 2002). In tale ambito, la valutazione della sostituibilita’
tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile e’
necessaria per determinare i cosiddetti ricavi di sostituzione, i
quali hanno un impatto significativo sull’ammontare complessivo del
costo netto.
24. I ricavi di sostituzione possono essere definiti come i ricavi
che Telecom Italia non perderebbe nonostante la disattivazione di
un’area di centrale, di una linea telefonica di un cliente o di una
postazione telefonica pubblica, in quanto i clienti disattivati
deciderebbero di far ricorso, ad esempio, a linee telefoniche
alternative (per esempio amici, vicini, postazioni di lavoro,
telefoni pubblici) presenti in adiacenti aree remunerative.
25. La quantificazione dei ricavi di sostituzione dipende anche dal
livello riscontrato di sostituibilita’ tra telefonia fissa e mobile,
nel senso che all’aumentare della sostituibilita’ una sempre maggiore
quantita’ di traffico si trasferira’ dalla rete fissa di Telecom
Italia alla rete mobile. Il verificarsi di un livello significativo
di sostituibilita’ tra servizi di telefonia fissa e mobili comporta
quindi una perdita di traffico per Telecom Italia e una conseguente
diminuzione dei cosiddetti ricavi di sostituzione. Poiche’ questi
sono allocati in diminuzione degli effettivi ricavi che l’area non
remunerativa consegue, maggiore sara’ la sostituibilita’, minore
sara’ il costo netto di un’area non remunerativa. Pertanto l’analisi
di sostituibilita’, che e’ effettuata dal revisore nel corso delle
attivita’ di controllo del calcolo del costo netto, viene considerata
nella valutazione del costo netto e concorre alla sua
quantificazione, riducendone il valore all’aumentare del grado di
sostituibilita’.
26. A questo riguardo vale la pena sottolineare che l’elevato grado
di sostituibilita’ tra telefonia fissa e mobile accertato dai
soggetti revisori ha ridotto sensibilmente il costo netto di Telecom
Italia ammesso al meccanismo di ripartizione dall’Autorita’.
27. La sostituibilita’ sul versante dell’offerta rappresenta una
fase dell’analisi successiva ed accessoria rispetto alla
sostituibilita’ dal lato della domanda. Si tratta di verificare
l’esistenza di concorrenza potenziale derivante dall’ipotetica scelta
del fornitore del servizio universale di non offrire il servizio di
accesso alla telefonia vocale su rete fissa per i clienti residenti
nelle aree non remunerative. In altre parole, si realizza la
sostituibilita’ sul versante dell’offerta nel caso in cui, a seguito
della disattivazione delle linee di accesso delle aree non
remunerative da parte di Telecom Italia, gli operatori presenti nel
mercato dell’accesso di rete fissa sono disponibili ad incrementare
la capacita’ produttiva per fornire il servizio universale, oppure
gli operatori presenti in altri mercati possono convertire parte
della produzione per entrare nel mercato dell’accesso di telefonia
vocale su rete fissa nell’ambito geografico delle aree non
remunerative.
28. In un contesto di servizio universale, la sostituibilita’ dal
lato dell’offerta puo’ essere valutata solo attraverso un meccanismo
di designazione ex-ante del fornitore del servizio universale al
quale possono prendere parte a parita’ di condizioni tutti gli
operatori di telecomunicazioni. Tale meccanismo di designazione
ex-ante non e’ mai stato implementato nel settore delle
telecomunicazioni italiano ed europeo. Nell’ambito dell’indagine
conoscitiva dell’Autorita’ del 2002, in merito all’introduzione di
meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale,
diversi operatori avevano espresso osservazioni anche sulla
possibilita’ di migliorare l’efficienza della fornitura del servizio
universale tramite selezione competitiva del fornitore. Non e’ quindi
possibile escludere a priori che gli operatori di telecomunicazioni
possano essere interessati a partecipare ad un meccanismo di
designazione ex-ante in ragione anche dei benefici indiretti
derivanti dagli obblighi di servizio universale.
29. Alla luce di quanto premesso, l’Autorita’ ritiene che
sussistano i presupposti economici per stabilire l’esistenza di un
certo grado di sostituibilita’ potenziale anche dal lato dell’offerta
del servizio di accesso alla telefonia vocale su rete fissa in un
contesto di servizio universale.
30. L’Autorita’ non ha ritenuto opportuno valutare i comportamenti
dei consumatori sulla base delle variazioni dei prezzi relativi alla
telefonia in quanto per i servizi erogati in forza degli obblighi di
servizio universale non esiste, per definizione, alcun tipo di
concorrenza. Si tratta di servizi offerti esclusivamente in perdita,
dove i meccanismi di mercato falliscono ed e’ possibile la fornitura
dei servizi stessi solo attraverso l’imposizione di obblighi
normativi primari e secondari in capo ad uno o piu’ operatori
designati, al fine di tutelare determinate categorie di clienti
finali (che risiedono in aree non remunerative, fanno uso di
postazioni telefoniche pubbliche non remunerative ed hanno
particolari esigenze sociali).
31. L’Autorita’, sulla base di quanto premesso, ritiene che il
livello di sostituibilita’ tra servizi di telefonia fissa e mobile
offerti in un contesto di servizio universale sia particolarmente
elevato e tale da rendere gli operatori di rete mobile soggetti
contribuenti al fondo del servizio universale attraverso il
meccanismo di ripartizione del costo netto.
32. L’Autorita’ ritiene pertanto che l’onere della fornitura degli
obblighi di servizio universale a carico di Telecom Italia sia
ingiustificato, ed altresi’ che sia applicabile il meccanismo di
ripartizione agli operatori di rete fissa e mobile, coerentemente con
quanto previsto dall’art. 63, comma 1, del Codice, dall’art. 3,
comma 2, e dall’art. 6, comma 2, lettera a), dell’allegato 11 al
Codice stesso.
(3) L’esenzione dalla contribuzione al fondo.
33. L’anno 2003 e’ stato caratterizzato da un livello significativo
e consolidato della concorrenza in termini di numero di operatori
presenti sul mercato, in termini di domanda dei servizi di
interconnessione e delle quote di mercato degli operatori alternativi
nei servizi al dettaglio di telefonia vocale. I costi di
interconnessione degli operatori alternativi costituiscono tuttora
una porzione rilevante dei costi totali sostenuti dagli operatori
stessi. Si rileva, infatti, che, diversi operatori hanno registrato,
per l’anno 2003, una differenza negativa tra i ricavi ed i costi
previsti dall’allegato 11 del Codice.
34. In ragione di tali considerazioni, come per gli anni 1999,
2000, 2001 e 2002, l’Autorita’ ritiene opportuno applicare una soglia
di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale
pari all’1% dei ricavi netti degli operatori. L’Autorita’ ritiene,
infatti, che l’applicazione di un meccanismo di ripartizione delle
quote di contribuzione al fondo, con l’aggiunta di una soglia di
esenzione, possa minimizzare eventuali distorsioni di mercato in
quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo piu’ ampio
possibile e, dall’altro, tutela gli operatori nuovi entranti
caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione.
A. Quesito relativo ai paragrafi (2) e (3)
A.1 Si condividono le valutazioni effettuate dell’Autorita’ in merito
all’applicabilita’ del meccanismo di ripartizione del costo netto del
servizio universale, ivi compreso il meccanismo di esenzione dalla
contribuzione al fondo del servizio universale per ciascun operatore
di rete fissa e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di
quanto previsto dall’allegato 11 del Codice, sono inferiori al 1% del
totale?
B) Le osservazioni degli operatori sul quesito A.1.
35. In merito al meccanismo di ripartizione dei costi netti del
servizio universale, due operatori (Telecom Italia e Wind)
condividono le valutazioni dell’Autorita’ sul sistema di ripartizione
del costo netto, comprese quelle riguardanti il meccanismo di
esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale.
36. Un operatore (Vodafone Omnitel) non condivide la metodologia
utilizzata dall’Autorita’ per verificare l’esistenza di concorrenza
tra i servizi di telefonia fissa e quelli di telefonia mobile. Piu’
precisamente, tale operatore afferma che un approccio coerente e
rispettoso della normativa regolamentare e della sentenza del
Consiglio di Stato dell’8 luglio 2003, non puo’ prescindere dallo
svolgimento di una fase preliminare volta a definire il mercato
rilevante nell’ambito del quale effettuare l’analisi della
concorrenza. In tal senso, l’Autorita’ avrebbe dovuto svolgere un
processo composto dalle seguenti tre fasi:
1) definizione del mercato rilevante anche attraverso l’analisi
di sostituibilita’ dei servizi (fissi e mobili);
2) valutazione dell’iniquita’ dell’onere;
3) individuazione dei soggetti chiamati a contribuire.
L’operatore conclude sostenendo che l’estensione dell’obbligo di
contribuzione a carico degli operatori mobili e’ ingiustificato, in
quanto gli stessi non concorrendo con Telecom Italia sul mercato
della telefonia vocale su rete fissa, non sono responsabili della
pressione competitiva che determina l’iniquita’ del costo netto
sostenuto.
Lo stesso operatore, con riferimento alla soglia di esenzione dalla
contribuzione al fondo del servizio universale, pari all’1% dei
ricavi netti degli operatori, ritiene che una piu’ corretta
metodologia debba prevedere l’esclusione dei soli operatori nuovi
entranti che non producono ricavi netti. A tal proposito, l’Autorita’
dovrebbe definire, in via preliminare, il concetto di «nuovo
entrante» correlandolo al periodo di inizio dell’attivita’
commerciale.
37. Gli operatori alternativi Eutelia e Tiscali che hanno
presentato un contributo congiunto alla consultazione, affermano che
la valutazione del grado di concorrenza raggiunto nel mercato della
fonia vocale, limitata alla quota di mercato dei servizi di traffico
non sia aderente alla reale situazione di mercato e che bisognerebbe
prendere in considerazione anche la quota detenuta dall’operatore ex
dominante nel mercato dell’accesso. In merito alla sostituibilita’
tra servizi di telefonia mobile e quelli di telefonia fissa nelle
aree non remunerative, si condividono sostanzialmente le valutazioni
dell’Autorita’ e le conseguenti conclusioni in merito
all’opportunita’ di inserire gli operatori mobili come soggetti
contribuenti al fondo. Per quanto riguarda la fissazione della soglia
di esenzione a carico degli operatori, si afferma che bisognerebbe
tenere conto di due fattori, il primo relativo al fatto che l’attuale
meccanismo di contribuzione al fondo non tiene conto dei ricavi netti
per i servizi di accesso che andrebbero considerati visto che il
cosiddetto ribilanciamento tariffario sull’accesso e’ gia’ da tempo
ampiamente avvenuto.
L’altro fattore e’ connesso al fatto che la consultazione in
oggetto riguarda alcune modifiche metodologiche importanti inerenti
alle modalita’ di calcolo del costo netto del servizio universale,
tali modifiche che risponderebbero a ragioni di maggiore equita’,
determinerebbero un cambiamento delle quote di contribuzione e una
riduzione della quota stessa soggetta a contribuzione. Gli operatori
alternativi nel loro contributo affermano che, nelle more di una
revisione delle metodologie di calcolo del costo netto del servizio
universale bisognerebbe aumentare in misura congrua la soglia di
esenzione al fine di non penalizzare gli operatori fissi nuovi
entranti.
C) Le conclusioni dell’autorita’.
38. Il meccanismo di recupero dei costi netti basato su prelievi a
carico delle imprese mira a ripartire tra tutti gli operatori
concorrenti le perdite subite dal soggetto fornitore del servizio
universale. A tale riguardo, l’Autorita’ ha determinato
l’applicabilita’ del meccanismo di ripartizione sulla base del
livello concorrenziale accertato per il servizio di telefonia vocale
offerto dagli operatori di rete fissa e mobile. Sempre ai fini di
stabilire l’applicabilita’ del meccanismo di ripartizione l’Autorita’
ha altresi’ provveduto a valutare il grado di sostituibilita’ per le
chiamate originate dalle aree non remunerative da rete fissa e da
apparati di rete mobile nonche’ a stimare i benefici che derivano a
terzi operatori dall’esistenza degli obblighi di servizio universale
in capo a Telecom Italia.
39. L’analisi della sostituibilita’ tra i servizi di telefonia
mobile e quelli di telefonia fissa, se diretta all’identificazione
dei soggetti tenuti a contribuire al servizio universale, deve essere
strettamente legata alle finalita’ che la normativa comunitaria e
nazionale si propongono di perseguire in materia di finanziamento del
costo netto del servizio universale. L’istituto del servizio
universale persegue, infatti, finalita’ sociali e di interesse
pubblico non sempre raggiungibili attraverso i meccanismi di mercato.
Per tale ragione, l’Autorita’ ritiene, coerentemente con la delibera
n. 16/04/CIR, che i criteri di definizione dei mercati rilevanti,
secondo criteri antitrust (per esempio test dell’ipotetico
monopolista), non siano applicabili al contesto del servizio
universale, per stabilire il meccanismo di ripartizione del costo
netto tra gli operatori di telecomunicazioni. In tal senso, si e’
pronunciata anche l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato
nel parere reso sulla delibera n. 67/05/CIR, concernente la
rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita’ del
meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale
per l’anno 1999.
40. L’accertamento della sostituibilita’ tra i servizi di telefonia
vocale offerti da operatori di rete fissa e mobile deve essere,
quindi, adattato al contesto del servizio universale. In merito a
tale accertamento si richiama espressamente quanto gia’, effettuato
metodologicamente con la delibera n. 16/04/CIR e indicato nell’ambito
del punto 2.2 dell’allegato B alla delibera n. 22/06/CIR. Pertanto,
l’Autorita’ ribadisce che il livello di sostituibilita’ accertato tra
i servizi di telefonia vocale fissa e mobile risulta particolarmente
elevato nell’ambito del servizio universale.
41. Si sottolinea che alcuni operatori chiamati a contribuire al
fondo conseguono dei benefici netti dalla fornitura dei servizi che
ricadono negli obblighi di servizio universale in capo a Telecom
Italia. Cio’ avvalora la scelta effettuata dall’Autorita’ di
ricondurre l’analisi di sostituibilita’ tra servizi di telefonia
vocale offerti da operatori di rete fissa e mobile a un contesto di
servizio universale.
42. Alla luce di quanto evidenziato, l’Autorita’, richiamando
espressamente quanto affermato nel punto 2.2 dell’allegato B alla
delibera n. 22/06/CIR, ritiene che gli operatori di rete fissa e di
rete mobile siano obbligati, secondo quanto previsto dall’art. 63 del
Codice e dall’art. 3, commi 2 e 3, dell’allegato 11 al Codice, alla
contribuzione al fondo conformemente ai principi di trasparenza,
proporzionalita’ e non discriminazione di cui all’art. 63, comma 3, e
art. 2, commi 5, 6 e 7, dell’allegato n. 11 al Codice.
43. In merito al meccanismo di esenzione dalla contribuzione al
fondo, l’Autorita’ ribadisce l’orientamento espresso in consultazione
sulla base di quanto affermato nel paragrafo 3 dell’allegato B alla
delibera n. 22/06/CIR. Il meccanismo di esenzione introdotto
dall’Autorita’, coerentemente con le finalita’ dell’art. 63, comma 3,
del Codice, minimizza eventuali distorsioni di mercato in quanto, da
un lato, ripartisce i contributi nel modo piu’ ampio possibile e,
dall’altro, tutela gli operatori nuovi entranti che conseguono bassi
ricavi e sostengono alti costi di interconnessione.
44. L’Autorita’ ritiene, pertanto, che il meccanismo di esenzione
dalla contribuzione al fondo del servizio universale debba essere
applicato per ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi
netti, calcolati sulla base di quanto previsto dall’allegato 11 del
Codice, sono inferiori al 1% del totale.
A) L’orientamento dell’autorita’ nell’ambito della consultazione
pubblica (delibera n. 22/06/cir).
(4) La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom
Italia.
45. Telecom Italia ha presentato all’Autorita’ la relazione sul
calcolo del costo netto del servizio universale per l’esercizio
contabile 2003, la quale include tra i servizi previsti dal capo IV
del Codice:
a) telefonia vocale composta da:
i) aree di centrale SL non remunerative;
ii) aree armadio non remunerative presenti all’interno di aree
di centrale SL remunerative;
iii) categorie agevolate di clienti;
iv) telefoni pubblici non remunerativi presenti all’interno di
aree SL remunerative.
46. Successivamente all’approvazione della delibera n. 16/04/CIR,
Telecom Italia ha presentato un nuovo calcolo del costo netto del
servizio universale, al fine di recepire i cambiamenti alle tecniche
di calcolo proposti da Europe Economics, nell’esercizio di verifica
del costo netto 2002, ed approvati dall’Autorita’. L’impatto sul
costo netto dei calcoli effettuati da Telecom Italia, ante e post
delibera n. 16/04/CIR, sono riportati nella relazione finale di
Europe Economics, allegata al presente provvedimento di consultazione
pubblica.
(5) Il costo netto delle aree SL e delle aree armadio.
(5.1) La proposta di Telecom Italia.
47. Telecom Italia ha impiegato una metodologia basata su dati
geo-referenziati, descritta in dettaglio nella propria relazione sul
costo netto del servizio universale dell’anno 2003, per identificare
ex-ante le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative
e quindi evitabili da un operatore non soggetto agli obblighi di
servizio universale.
48. Il calcolo del costo netto non e’ stato quindi effettuato su
tutte le aree ma solo su quelle aree che presentano determinate
caratteristiche altimetriche, di marginalita’
demografico-territoriale e di capacita’ di generare reddito che le
possano qualificare come aree potenzialmente non remunerative e che,
pertanto, Telecom Italia non avrebbe servito, a seguito di una
propria pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio
universale.
49. Nell’esercizio di determinazione del costo netto 2003, Telecom
Italia ha provveduto a recepire nel proprio sistema di calcolo
(SusyXP) tutte le modifiche effettuate da Europe Economics nel corso
dell’esercizio di verifica 2002 (con l’eccezione delle modifiche
apportate ai costi commerciali e delle modifiche metodologiche) ed
approvate dall’Autorita’ con la delibera n. 16/04/CIR.
50. Il costo netto presentato da Telecom Italia, derivante
dall’applicazione della metodologia di calcolo prevista dal quadro
normativo vigente, e’ risultato pari a 74,9 milioni di euro, ante
valutazione dei relativi benefici indiretti.
51. La descrizione puntuale degli elementi di costo e di ricavo,
afferenti il servizio di telefonia vocale offerto nelle aree non
remunerative, e’ riportata nella relazione finale di Europe
Economics.
(5.2) La verifica di Europe Economics.
52. Europe Economics, sulla base dell’attivita’ di verifica del
modello di Telecom Italia per la stima del costo netto della fonia
vocale, e’ pervenuta alle seguenti conclusioni generali:
a) le procedure di calcolo inserite in SusyXP applicano
correttamente quanto descritto nel documento metodologico e sono
generalmente in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente
per il calcolo del costo netto relativo agli obblighi di servizio
universale per la fonia vocale;
b) ciononostante, sono stati osservati specifici casi in cui e’
stato ritenuto che le tecniche di calcolo e i dati di input debbano
essere modificati.
53. Al fine di rendere il calcolo del costo netto maggiormente
accurato, Europe Economics ha apportato alcuni cambiamenti al modello
presentato da Telecom Italia. Tali cambiamenti sono di seguito
elencati:
a) aggiornamento tabelle di input;
b) allocazione dei costi di spostamento per interventi su
centrali SL;
c) allocazione dei ricavi da contributi di installazione del
raccordo abbonato;
d) calcolo del traffico entrante netto;
e) calcolo dei ricavi da traffico entrante netto;
f) condivisione del tracciato/cavo;
g) costo unitario della fibra ottica di collegamento del link
SL-SGU;
h) costi della gestione commerciale;
i) costi amministrativi e di disallineamento temporale.
54. In merito alle questioni di natura metodologica, Telecom Italia
ha presentato il calcolo del costo netto assumendo che in media i
cespiti di rete si trovino al 50% della propria vita utile, in linea
con il vigente quadro regolamentare. Europe Economics, analogamente
all’esercizio di verifica del costo netto 2002, ha apportato delle
modifiche alla valorizzazione del capitale impiegato, utilizzando il
valore residuo medio dei cespiti desumibile dai dati di contabilita’.
Europe Economics ha altresi’ introdotto, nell’esercizio di verifica
dell’anno 2003, un ulteriore cambiamento metodologico relativo ai
cespiti completamente ammortizzati.
55. L’impatto complessivo degli aggiustamenti apportati da Europe
Economics e’ di una riduzione del costo netto della telefonia vocale
di circa 63,3 milioni di euro rispetto al calcolo del costo netto
presentato da Telecom Italia (74,9 milioni di euro). Il costo netto
risultante dalla revisione del calcolo e’ quindi pari a 11,6 milioni
di euro. Europe Economics ha comunque quantificato il costo netto
della telefonia vocale escludendo dal calcolo i cambiamenti
metodologici relativi al valore netto di sostituzione, alle
minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Il
costo netto della telefonia vocale cosi’ ricalcolato e’ risultato
pari a 44,4 milioni di euro.
(6) Il costo netto delle categorie agevolate di clienti.
(6.1) La proposta di Telecom Italia.
56. Telecom Italia ha presentato, per l’anno 2003, il costo netto
relativo alle categorie agevolate di clienti che ammonta a circa 7,8
milioni di euro. Tale voce di costo netto deriva dalle disposizioni,
di recepimento della normativa nazionale, previste dalle delibere n.
314/00/CONS e n. 330/01/CONS in merito alla fornitura di condizioni
economiche agevolate a favore di particolari categorie di clienti.
57. Secondo quanto previsto dai suddetti provvedimenti, Telecom
Italia pratica quindi il 50% di riduzione del prezzo al dettaglio del
canone di abbonamento mensile al servizio telefonico e applica
l’esenzione totale dal pagamento dello stesso prezzo a coloro che
utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo
Telefonico per Sordomuti).
58. Il costo netto delle categorie agevolate di clienti deriva
dalla riduzione dei ricavi generata dalle disposizioni regolamentari
nonche’ dai costi evitabili dell’erogazione e gestione del servizio
medesimo (comunicazione ai clienti, adeguamento dei sistemi
informativi, formazione del personale).
59. Telecom Italia ha recepito nel proprio modello di calcolo, ad
eccezione dell’elasticita’ dei consumi rispetto al reddito, tutte le
modifiche apportate da Europe Economics nell’esercizio di verifica
del costo netto 2002 ed approvate dall’Autorita’ con la delibera n.
16/04/CIR. La descrizione del modello di calcolo del costo netto
delle categorie agevolate di clienti e’ riportata nella relazione
finale di Europe Economics.
(6.2) La verifica di Europe Economics.
60. Europe Economics ha effettuato i seguenti aggiustamenti
rispetto alle voci di costi e di ricavi prospettati da Telecom Italia
per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate di utenti:
modifica dei ricavi mancati; eliminazione dei costi amministrativi;
eliminazione dei costi per il disallineamento temporale.
61. Gli aggiustamenti di Europe Economics hanno ridotto il costo
netto delle categorie agevolate di clienti da 7,76 a 7,47 milioni di
euro.
(7) Il costo netto della telefonia pubblica.
(7.1) La proposta di Telecom Italia.
62. La metodologia di calcolo del costo netto della telefonia
pubblica proposta da Telecom Italia prevede che la ricerca delle
postazioni telefoniche non remunerative avvenga esclusivamente
all’interno di aree SL e armadio complessivamente profittevoli, in
quanto le postazioni incluse nelle aree non profittevoli sono gia’
considerate nel costo netto della telefonia vocale. Sempre
nell’ambito di tale metodologia, Telecom Italia ha proposto di
identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche
della telefonia pubblica, che la stessa societa’ avrebbe potuto
evitare se non fosse stata soggetta agli obblighi di servizio
universale.
63. Telecom Italia ha applicato i criteri stabiliti dalla delibera
n. 290/01/CONS concernente «Determinazioni di criteri per la
distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle
postazioni telefoniche pubbliche», per individuare il numero di
postazioni telefoniche pubbliche per ogni area geografica necessarie
a soddisfare gli obblighi richiesti. In applicazione di tali criteri,
Telecom Italia ha presentato un costo netto della telefonia vocale
pari a 28,8 milioni euro. Con l’approvazione della delibera n.
16/04/CIR l’Autorita’ ha accettato le rettifiche apportate da Europe
Economics al calcolo del costo netto della telefonia pubblica
presentato da Telecom Italia. Telecom Italia ha quindi provveduto a
recepire tali rettifiche nel proprio sistema di calcolo, pervenendo
ad un costo netto pari a 14,5 milioni di euro, il quale e’ stato
sottoposto alla verifica di Europe Economics.
(7.2) La verifica di Europe Economics.
64. L’esercizio di verifica del calcolo del costo netto della
telefonia pubblica e’ stato effettuato a partire dal nuovo calcolo
predisposto all’interno del sistema SusyXP da parte di Telecom Italia
una volta recepite le rettifiche effettuate da Europe Economics ed
approvate dall’Autorita’ con la delibera n. 16/04/CIR. Nel corso
dell’attivita’ di verifica Europe Economics ha rilevato alcuni errori
sia dal punto di vista dell’approccio metodologico sia per quanto
concerne le procedure di calcolo del costo netto utilizzate da TI.
65. Europe Economics ha dunque apportato alcune correzioni alle
procedure di calcolo di seguito elencate:
a) postazioni di telefonia pubblica in luoghi di particolare
rilevanza sociale ai sensi della delibera 290/01/CONS;
b) postazioni telefoniche pubbliche con ricavi da traffico nulli;
c) postazioni telefoniche pubbliche senza codice ISTAT;
d) file di costi unitari per impianti e apparati.
La descrizione puntuale delle modifiche apportate al calcolo del
costo netto, sono riportate nella relazione finale di Europe
Economics.
66. Europe Economics ha apportato altresi’ rettifiche alle
procedure di calcolo e ai dati di input. Tali rettifiche, riportate
in dettaglio nella relazione finale, hanno riguardato le poste
contabili relative alla pulizia del parco impianti USO, alla
percentuale di ricarico, ai ricavi mancati, ai ricavi da pubblicita’,
ai costi dei sistemi di gestione e della rete intelligente, ai costi
commerciali, ai costi amministrativi, ai costi di disallineamento
temporale e agli aspetti metodologici.
67. Il costo netto risultate dall’esercizio di verifica di Europe
Economics si e’ attestato a 11,7 milioni di euro. Europe Economics ha
comunque quantificato il costo netto della telefonia pubblica al
netto dei cambiamenti metodologici che, cosi’ ricalcolato, e’
risultato pari a 9,2 milioni di euro.
(8) I vantaggi di mercato presentati da Telecom Italia e verificati
da Europe Economics.
68. Nel corso della verifica del costo netto, Telecom Italia ha
presentato a Europe Economics la propria proposta relativa alla
quantificazione dei vantaggi di mercato derivanti dall’essere
organismo incaricato della fornitura del servizio universale. Il
totale dei vantaggi di mercato proposti e’ pari a 12,3 milioni di
euro, risultanti dalla somma dei benefici della fedelta’ al marchio
(10,2 milioni di euro) e del valore pubblicitario delle occasioni di
contatto (2,1 milioni di euro).
69. Europe Economics ha quantificato i vantaggi di mercato
derivanti dalla fedelta’ al marchio e dal valore pubblicitario delle
occasioni di contatto ed ha ritenuto che il ciclo di vita, la
presenza diffusa ed il database dei clienti non abbiano generato
alcun vantaggio a favore del soggetto fornitore del servizio
universale. L’attivita’ di verifica di Europe Economics ha condotto
ad alcune rettifiche delle stime sui vantaggi di mercato effettuate
da Telecom Italia. La quantificazione delle voci componenti i
vantaggi di mercato e’ riportata nella seguente tabella n. 4.

Tabella 4
VALUTAZIONE DEI VANTAGGI DI MERCATO DEGLI OBBLIGHI
DI SERVIZIO UNIVERSALE DEL 2003

pag. 51
70. L’analisi dettagliata relativa alla valutazione dei vantaggi di
mercato di Europe Economics e’ descritta nella relazione finale sulla
verifica del calcolo del costo netto, allegata al presente
provvedimento.
71. Europe Economics in ottemperanza alla delibera n. 16/04/CIR ha
infine sottratto dal costo netto complessivo l’ammontare totale dei
vantaggi di mercato.
(9) Le risultanze dell’esercizio di verifica del calcolo del costo
netto del servizio universale relativo all’esercizio contabile 2003.
72. L’impatto delle rettifiche apportate al costo netto presentato
da Telecom Italia e la valutazione dei vantaggi di mercato sono
sintetizzati nella tabella sottostante.

Tabella 6
RISULTANZE DELLA VERIFICA DEL CALCOLO
DEL COSTO NETTO DELL’ANNO 2003 DI EUROPE ECONOMICS.
(Euro/milioni)

pag. 51
73. Europe Economics ha apportato una serie di aggiustamenti sia di
natura metodologica sia nelle procedure di calcolo adottate da
Telecom Italia per la determinazione del costo netto. Piu’ in
particolare, Europe Economics ha modificato la metodologia di calcolo
in merito al valore netto di sostituzione e alle minusvalenze nonche’
al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e delle vite utili dei
cespiti. Europe Economics ha comunque proceduto a quantificare in
modo disaggregato l’impatto che tali cambiamenti metodologici hanno
sul costo netto sia della telefonia vocale sia della telefonia
pubblica. I risultati sul costo netto derivanti dell’esclusione dei
cambiamenti metodologici sono stati forniti da Europe Economics nella
propria relazione finale.
(9.1) L’ammissibilita’ dei costi netti del servizio universale.
74. Secondo la normativa vigente, il soggetto incaricato della
fornitura degli obblighi di servizio universale deve dimostrare, nel
richiedere il finanziamento del costo netto ad operatori terzi, che
avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso se non fosse
stato soggetto all’obbligo di fornitura.
75. Telecom Italia ha quindi presentato il calcolo del costo netto
solo per quei servizi che non avrebbe offerto e per quei costi che
non avrebbe sostenuto in assenza degli obblighi di servizio
universale. In tal senso, Telecom Italia ha inteso imputare nel
calcolo del costo netto dei vari servizi anche i costi amministrativi
e di disallineamento temporale.
76. L’Autorita’, con la delibera n. 16/04/CIR ha stabilito che i
costi amministrativi e di disallineamento temporale costituiscano un
onere in capo a Telecom Italia qualora intenda richiedere il
finanziamento del servizio universale all’Autorita’. Peraltro l’art.
63, comma 2 del Codice prevede che possa essere finanziato
esclusivamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da
53 a 60 del Codice, tra cui non figurano i costi di amministrativi e
di disallineamento temporale. A questo proposito, l’Autorita’ ritiene
che al fine di garantire l’efficienza delle attivita’ di verifica,
tali voci di costo non debbano essere imputate e presentate da
Telecom Italia nel calcolo del costo netto dei futuri esercizi
contabili (a partire dall’esercizio contabile 2005 incluso).
(9.2) L’ammissibilita’ del costo netto della telefonia vocale (aree
non remunerative e categorie agevolate di clienti.
77. Relativamente alla telefonia vocale, Telecom Italia ha
utilizzato anche per l’anno 2002 la metodologia di calcolo del costo
netto che permette di identificare a priori le aree SL e le aree
armadio potenzialmente non remunerative, conformemente a quanto
previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, la quale ha definito un bacino
di aree potenzialmente non remunerative, sulla base di dati
geo-referenziati e di profittevolezza, al fine di individuare le aree
che Telecom Italia non avrebbe servito in assenza di obblighi di
servizio universale.
78. Telecom ha altresi’ presentato il costo netto della fornitura
del servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate
per particolari categorie di clienti.
79. Europe Economics ha apportato delle rettifiche al calcolo del
costo netto presentato da Telecom Italia. Tali rettifiche sono
separate in funzione della natura della modifica apportata e sono
distinte in rettifiche metodologiche e rettifiche alle tecniche di
calcolo e dati di input. Piu’ in particolare, Europe Economics ha
inteso da un lato confermare i cambiamenti metodologici concernenti
la valorizzazione del capitale impiegato, gia’ applicati per il
calcolo del costo netto 2002, e dall’altro ha introdotto nuove
modifiche metodologiche relative alla vita utile dei cespiti. A tale
proposito, Europe Economics nel corso delle attivita’ di verifica ha
rilevato che talune categorie di cespiti risultavano totalmente
ammortizzate anche se in esercizio. Europe Economics ha quindi
proceduto ad allungare le vite utili dei cespiti al fine di
riflettere il maggior utilizzo del cespite rispetto ai piani di
ammortamento di Telecom Italia.
80. Sulla base dei cambiamenti metodologici e alle tecniche di
calcolo nonche’ ai dati di input, Europe Economics e’ pervenuta ad un
ammontare di costo netto delle aree non remunerative pari a 11,6
milioni di euro.
81. Con la delibera n. 16/04/CIR l’Autorita’, ha inteso separare le
questioni relative alle tecniche di calcolo dalle questioni
metodologiche concernenti il costo netto. Piu’ in dettaglio,
l’Autorita’ ha stabilito che le modifiche metodologiche, apportate al
calcolo del costo netto, possono essere implementate solo a seguito
di un processo di consultazione pubblica volto ad acquisire le
osservazioni di tutti gli operatori di mercato. La metodologia deve
definire criteri generali di base, al fine di fornire coerenza e
continuita’ di calcolo nel medio periodo. E’ pertanto evidente che
non tutte le modifiche apportate al calcolo del costo netto, da parte
del soggetto revisore, comportano un cambiamento della metodologia di
base. In tal senso, l’Autorita’ con la delibera n. 14/02/CIR ha
stabilito, sulla base di criteri e dati geo-referenziati, un bacino
di aree potenzialmente non remunerative, fissato per ventiquattro
mesi, al di fuori del quale Telecom Italia non ha facolta’ di
richiedere un costo netto, anche se sul territorio nazionale dovesse
rilevare altre aree in perdita.
82. Europe Economics ha effettuato una serie di cambiamenti
metodologici tra cui il metodo di valutazione del capitale impiegato
e di determinazione delle vite utili dei cespiti. Tali cambiamenti
hanno un impatto significativo sui criteri di calcolo del costo netto
e pertanto, l’Autorita’ ritiene che i suddetti cambiamenti
metodologici debbano essere oggetto di un processo di consultazione
pubblica e non introdotte nel calcolo del costo netto del servizio
universale relativo all’esercizio contabile 2003.
83. In merito alle modifiche alle tecniche di calcolo e ai dati di
input, Europe Economics ha riscontrato la necessita’ di apportare
delle rettifiche rispetto ai valori di costo presentati da Telecom
Italia. L’Autorita’ ritiene che tali rettifiche apportate da Europe
Economics al calcolo del costo netto delle aree non remunerative
siano pienamente giustificate.
84. L’Autorita’ ritiene pertanto opportuno sottoporre a
consultazione pubblica sia la quantificazione effettuata da Europe
Economics per il costo netto delle aree non remunerative (aree SL e
aree armadio), con i cambiamenti metodologici (pari a 11,6 milioni di
euro) sia quella effettuata escludendo i cambiamenti metodologici,
quantificata nella misura di 44,4 milioni di euro.
85. In merito alle categorie agevolate, l’Autorita’ ritiene
ammissibile, ai sensi dell’art. 59, comma 2, del Codice delle
comunicazioni, il relativo costo netto nella misura di 7,5 milioni di
euro stabilita da Europe Economics.
86. L’Autorita’ ritiene quindi che il costo netto delle aree non
remunerative (SL e armadio) quantificato in 44,4 milioni di euro e il
costo netto delle categorie agevolate di clienti valutato da Europe
Economics in 7,5 milioni di euro sono giustificati ai fini del
meccanismo di ripartizione del costo netto per l’anno 2002.
(9.3) L’ammissibilita’ del costo netto della telefonia pubblica.
87. La delibera n. 290/01/CONS stabilisce i criteri per la
distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle
postazioni telefoniche pubbliche. Telecom Italia ha presentato il
costo netto della telefonia pubblica in relazione alle postazioni
telefoniche pubbliche in perdita installate sulla base dei criteri di
distribuzione territoriale stabiliti dall’Autorita’ anche attraverso
la delibera n. 16/04/CIR.
88. Nell’esercizio di verifica del costo netto, Europe Economics ha
apportato una serie di rettifiche di carattere metodologico sia
riferite alle procedure di calcolo.
89. Ribadendo quanto gia’ evidenziato sugli aspetti
metodologico-contabili, l’Autorita’ ritiene opportuno sottoporre a
consultazione pubblica sia la quantificazione effettuata da Europe
Economics per la telefonia pubblica con i cambiamenti metodologici
(pari a 11,7 milioni di euro) sia quella effettuata escludendo i
cambiamenti metodologici, quantificata nella misura di 9,2 milioni di
euro.
(9.4) La valutazione dei vantaggi di mercato.
90. L’Autorita’ riconosce che la stima dei vantaggi di mercato
derivanti dalla fornitura del servizio universale risulta
particolarmente complessa, in quanto non esistono metodologie di
calcolo univoche, in ambito internazionale, per tale valutazione.
D’altra parte, il quadro normativo richiede che il calcolo del costo
netto tenga conto dei vantaggi di mercato derivanti al soggetto
fornitore del servizio universale e, a tale riguardo, indica alcune
tipologie di vantaggi di cui il soggetto revisore deve tener conto
nell’ambito della verifica. Le valutazioni dei vantaggi di mercato
effettuate da Europe Economics sono in linea con la prassi seguita
per tali stime da altre Autorita’ di settore e societa’ di consulenza
di rilevanza internazionale e confermano le metodologie di calcolo
utilizzate per il costo netto 2002 e dalle societa’ Analysys e NERA
rispettivamente per il costo netto 2001 e 2000.

Tabella 7
VALUTAZIONE DEI BENEFICI INDIRETTI
PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002
(Euro/milioni)

pag. 52
L’Autorita’ pertanto ritiene, sulla base delle risultanze
dell’attivita’ di verifica che i vantaggi di mercato stimati da
Europe Economics siano giustificati e pertanto ammissibili al
meccanismo di ripartizione nella misura di 20,2 milioni di euro.
(10) Finanziamento del servizio universale.
91. Considerate le valutazioni espresse nella precedente sezione,
l’onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio
universale ed agli elementi di costo, di cui all’art. 4 dell’allegato
11 del Codice, risulta pari, nell’ipotesi di ammettere i cambiamenti
metodologici a Euro 10.712.341 mentre, nell’ipotesi di escludere i
cambiamenti metodologici, lo stesso risulta pari a Euro 41.039.340.
Tali valori, riassunti nella tabella 9, comprendono, in entrambe le
ipotesi proposte in consultazione pubblica, il costo netto
ammissibile al meccanismo di ripartizione tenuto conto dei vantaggi
di mercato derivanti a Telecom Italia quale soggetto fornitore del
servizio universale e gli oneri (Euro 164.000 IVA compresa) relativi
al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte
dell’organismo indipendente dotato di specifiche competenze,
incaricato dall’Autorita’.
Il dettaglio delle voci di costo netto e dei relativi vantaggi di
mercato giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione e’
sintetizzato in tabella 9.

Tabella 9
ONERE COMPLESSIVO
DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER L’ANNO 2003
(Euro/milioni)

pag. 53
92. Con l’avvio del procedimento relativo all’applicabilita’ del
meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio
universale dell’anno 2003, l’Autorita’ ha provveduto a richiedere
agli operatori i dati e le informazioni indicate nell’allegato 11 del
Codice al fine di determinare le quote di contribuzione al fondo
sulla base delle modalita’ di calcolo.
93. L’Autorita’ ha pertanto determinato le seguenti percentuali di
contribuzione come indicato nella seguente tabella 10:

Tabella 10
QUOTE DI CONTRIBUZIONE

pag. 53
B. Quesiti relativi alla sezione (9).
B.1. Quesiti relativi alla sezione (9.2).
B.1.1. Quale delle proposte dell’Autorita’ si ritiene condivisibile,
e per quali motivazioni, per l’ammissione al meccanismo di
ripartizione del costo netto della telefonia vocale (aree non
remunerative SL e armadio), ovvero con e senza i cambiamenti di
natura metodologica (rispetto alla metodologia usata per il controllo
del costo netto per l’anno 2001) riferiti al valore netto di
sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli
ammortamenti nonche’ alla vita utile dei cespiti derivanti
dall’attivita’ di verifica del calcolo del costo netto? ^ B.1.2. Si
ritiene giustificata la proposta dell’Autorita’ di ammettere al
meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate
di clienti nella misura presentata da Europe Economics e
dall’Autorita’?
B.2. Quesito relativo alla sezione (9.3).
B.2.1. Quale delle proposte dell’Autorita’ si ritiene condivisibile,
e per quali motivazioni, per l’ammissione al meccanismo di
ripartizione del costo netto della telefonia pubblica ovvero con e
senza i cambiamenti di natura metodologica riferiti al valore netto
di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione
degli ammortamenti e derivanti dall’attivita’ di verifica del calcolo
del costo netto?
B.3. Quesito relativo alla sezione (9.4).
B.3.1. Si ritiene condivisibile la proposta dell’Autorita’ di
ammettere al meccanismo di ripartizione i vantaggi di mercato nella
misura presentata da Europe Economics.
C. Quesito relativo alla sezione (10).
C.1. Quale delle proposte dell’Autorita’, di cui alla tabella 9, si
ritiene condivisibile, e per quali motivazioni, per l’adozione del
meccanismo di ripartizione del costo netto 2003 in relazione alle
voci di costo e di ricavo previste dall’allegato 11 al Codice?
B) Le osservazioni degli operatori sui quesiti da B.1 a C.1.
94. Telecom Italia condivide l’orientamento dell’Autorita’ di
ammettere al meccanismo di ripartizione del costo netto 2003 il costo
netto delle aree non remunerative ma ritiene necessario escludere
l’applicazione dei cambiamenti metodologici citati nel testo della
consultazione che introdurrebbero un elemento di discontinuita’
metodologica e di incoerenza a livello regolatorio rispetto alle
decisioni susseguitesi in materia di SU dal 1998 ad oggi e, in
particolare, rispetto alle decisioni sul costo netto 2001 (delibera
n. 14/02/CIR) e 2002 (delibera n. 16/04/CIR). Secondo Telecom Italia,
posto che le modifiche metodologiche dovrebbero essere di esclusiva
pertinenza dell’Autorita’ e non proposte dal Revisore, le modifiche
avanzate sulla definizione del bacino di aree non remunerative, se
accettate, condurrebbero a una situazione di incoerenza tra le
metodologie di costo impiegate a suo tempo per pervenire alla
definizione delle aree non remunerative e quelle utilizzate adesso
per calcolare il costo netto effettivo per l’anno 2003 in riferimento
a tali medesime aree. Cio’ comporta quindi una incoerenza regolatoria
suscettibile di censura sul piano amministrativo.
95. In tutti gli altri contributi si afferma la necessita’ di
recepire al piu’ presto le modifiche metodologiche proposte dal
Revisore. Non risulta, infatti, accettabile per gli operatori
alternativi di telefonia fissa e per la maggioranza degli operatori
di telefonia mobile, rendere tali modifiche applicabili solamente a
partire dal procedimento relativo all’anno 2004.
In particolare, un operatore di telefonia mobile (Vodafone Omnitel)
ritiene che il calcolo della quota di deprezzamento effettuato dal
revisore sia in linea con i principi normativi per il recupero dei
costi, conforme con la pratica regolatoria e coerente con la
Raccomandazione della Commissione europea e con la delibera n.
399/02/CONS relativa all’applicazione dei costi correnti per la rete
di trasporto.
Lo stesso operatore ritiene corretto includere nel calcolo
dell’esercizio corrente le sole minusvalenze sostenute coerentemente
con un principio di efficienza. E’ corretto non includere nel calcolo
le perdite da radiazione degli anni precedenti. L’operatore ritiene,
inoltre, condivisibile l’approccio del Revisore con riferimento alla
determinazione della quota di investimento su cui calcolare il costo
del capitale. Il rapporto tra Net Book Value e Gross Book Value
(NBV/GBV), infatti, in luogo dell’assunzione arbitraria adottata da
Telecom Italia di una vita utile residua del 50% come gia’
considerato per il procedimento 1999, 2000, 2001 e 2002, assicura
oggettivita’ e accuratezza all’analisi. L’operatore concorda
sull’eliminazione dal calcolo del costo netto dei costi relativi ai
cespiti completamente ammortizzati, sia con riferimento alle quote di
ammortamento, sia alle voci del capitale impiegato. Conseguentemente
e coerentemente con la disciplina di bilancio e le prescrizioni della
delibera n. 399/02/CONS, ritiene non accettabile la proposta del
Revisore di allungamento della vita utile delle varie categorie di
cespiti.
96. Gli operatori alternativi di telefonia fissa concordano sul
recepimento di tutte le modifiche metodologiche avanzate dal revisore
nel provvedimento finale, ma le considerano non tanto modifiche
quanto correzioni di errori metodologici fino ad oggi realizzati,
nonche’ affinamenti concernenti le piu’ appropriate tecniche di
calcolo utilizzabili.
97. In merito alle categorie agevolate di clienti, gli operatori
intervenuti nella consultazione concordano con l’orientamento
dell’Autorita’ di ammetterle al meccanismo di ripartizione del costo
netto. Come unica eccezione, Telecom Italia segnala il proprio
dissenso sulla riduzione dei ricavi mancati effettuata dal Revisore
in base all’effetto dell’elasticita’ ai consumi telefonici legato al
maggior reddito disponibile per i clienti agevolati in seguito
all’ottenimento dell’agevolazione. Telecom Italia ritiene, infatti,
irrealistico che chi rientra nelle categorie agevolate trasformi in
maggiori consumi telefonici il risparmio conseguito con la riduzione
del canone di abbonamento.
98. In merito all’ammissione al meccanismo di ripartizione del
costo netto della telefonia pubblica ovvero con e senza i cambiamenti
di natura metodologica riferiti al valore netto di sostituzione, alle
minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti
derivanti dall’attivita’ di verifica del costo netto, l’operatore
Telecom Italia condivide l’orientamento dell’Autorita’ di ammettere
al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica
escludendo quei cambiamenti di natura metodologica citati nel quesito
che avrebbero introdotto elementi di discontinuita’ e incoerenza
rispetto alle decisioni susseguitesi in materia di SU fino ad oggi,
in particolare, rispetto a quelle relative all’anno 2001 (delibera n.
14/02/CIR) e all’anno 2002 (delibera n. 16/04/CIR).
99. Gli operatori di telefonia mobile, intervenuti alla
consultazione, concordano con i correttivi apportati dal Revisore,
sebbene un operatore evidenzia di non condividere esclusivamente la
modifica relativa al calcolo della vita utile dei cespiti.
Telecom Italia ritiene che il calcolo dei benefici indiretti
realizzato dal Revisore, con particolare riferimento alla voce
«fedelta’ del marchio», determina un ammontare complessivo
eccessivamente elevato. Telecom Italia afferma che il beneficio
suddetto e’ prossimo allo zero e comunque decrescente nel tempo per
effetto della maggiore concorrenza presente nel mercato della fonia
vocale e del crescente grado di conoscenza da parte degli utenti
della presenza di operatori alternativi.
A fronte della quantificazione dei vantaggi di mercato per la
fedelta’ al marchio effettuata dal Revisore che contempla un
ammontare pari a 15,4 milioni di euro (l’ammontare complessivo dei
vantaggi di mercato e’, secondo le stime del Revisore, pari a 20,2
milioni di euro) Telecom Italia chiede che tali benefici siano posti
pari a 10,2 milioni di euro (la proposta presentata da Telecom Italia
prevede che il totale dei vantaggi di mercato sia pari a 12,3 milioni
di euro in totale).
100. Gli operatori di telefonia mobile ritengono condivisibile la
proposta dell’Autorita’ di ammettere il meccanismo di ripartizione
del costo netto relativo ai vantaggi di mercato.
Un operatore evidenzia l’opportunita’ di esaminare attentamente il
tema della valutazione della fedelta’ al marchio quale voce
preponderante tra quelle relative ai benefici indiretti, cosi’ come
viene fatto dal regolatore inglese.
Per quanto riguarda la quantificazione dei benefici indiretti, un
operatore mobile (Wind) ha approfondito la necessita’ di considerare
l’importanza del beneficio indiretto relativo al riconoscimento della
denominazione commerciale che deriva a Telecom Italia dal fatto di
essere il fornitore del SU, tale beneficio risulta correlato ma non
identico a quello inerente alla fedelta’ del marchio. Tale ultimo
beneficio, infatti, secondo quanto evidenziato dal suddetto operatore
risulta essere, anche secondo quando affermato nell’allegato 11 al
Codice, distinto dal beneficio relativo al riconoscimento della
denominazione commerciale. La quantificazione di tali benefici,
peraltro, a parere dell’operatore in questione, risulterebbe molto
piu’ elevata rispetto a quella realizzata dal Revisore.
101. Un operatore mobile (Vodafone Omnitel), con riferimento alla
valutazione dei benefici indiretti, ritiene necessario che la
tematica venga affrontata in maniera organica e in via definitiva al
fine di ridurre il margine di arbitrarieta’ nelle metodologie usate e
nei risultati ottenuti. Si ritiene necessario che sia svolta una
specifica analisi sul tema suddetto al fine di definire una
metodologia chiara e condivisa applicabile gia’ a partire dal
procedimento relativo all’anno 2004.
102. Per quanto concerne il finanziamento del servizio universale,
gli operatori hanno generalmente richiesto una modifica del valore
complessivo del costo netto sulla base delle osservazioni che
ciascuno di essi ha esposto nel proprio contributo. Hanno, peraltro,
affermato la necessita’ di recepire e applicare i cambiamenti
metodologici proposti da Europe Economics.
C) Le conclusioni dell’autorita’.
103. L’esercizio di verifica del costo netto da parte di Europe
Economics prevede il controllo del calcolo dei costi netti presentati
da Telecom Italia per i servizi inclusi nel contenuto del servizio
universale, tra cui il servizio di telefonia vocale nelle aree non
remunerative, l’applicazione di condizioni economiche agevolate a
particolari categorie di clienti e il servizio di telefonia pubblica.
104. I risultati della verifica del calcolo del costo netto 2003,
prodotte prodotti da Europe Economics, hanno mostrato un ammontare di
costo netto complessivo, tenuto conto dei vantaggi di mercato, pari a
10.712.341 euro. La verifica del costo netto ha comportato
aggiustamenti sia di natura tecnica, derivanti da inefficienze di
Telecom Italia, sia di natura metodologica, tra cui per esempio i
metodi di ammortamento e di calcolo del capitale impiegato. Europe
Economics ha, inoltre, indicato, nella propria relazione, l’ammontare
di costo netto, tenuto conto dei vantaggi di mercato, escludendo i
cambiamenti metodologici, ma lasciando invariate le rettifiche di
natura tecnica. Il costo netto cosi’ calcolato e’ risultato pari a
41.039.340 euro.
105. Come gia’ valutato nelle delibere n. 16/04/CIR e n. 22/06/CIR,
l’applicazione dei cambiamenti metodologici apportati da Europe
Economics comporta la modifica del bacino di aree potenzialmente non
remunerative identificato dalla delibera n. 14/02/CIR, nell’ambito
della verifica del costo netto per l’esercizio 2001.
106. Le osservazioni espresse dagli operatori nella consultazione
pubblica non hanno apportato contributi innovativi in termini
giuridici ed economici rispetto alle valutazioni effettuate
dall’Autorita’ in merito al problema della stabilizzazione della
metodologia di calcolo del costo netto. L’Autorita’, infatti, gia’
con la delibera n. 16/04/CIR aveva valutato e considerato corretti
dal punto di vista economico gli aggiustamenti metodologici apportati
da Europe Economics. L’Autorita’, tuttavia, aveva rilevato che tali
aggiustamenti avrebbero comportato la modifica del bacino di aree non
remunerative contravvenendo cosi’ a quanto stabilito dalla delibera
n. 14/02/CIR.
107. Le rettifiche apportate da Europe Economics, gia’ nel 2002, al
valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di
valorizzazione degli ammortamenti rappresentano un elemento di
discontinuita’ metodologica rispetto alla metodologia adottata per il
calcolo del costo netto degli anni 1998-2001. L’applicazione della
nuova metodologia di calcolo, introdotta da Europe Economics, ha
cosi’ comportato un impatto significativo nella modifica del bacino
di aree potenzialmente non remunerative.
108. L’Autorita’, infatti, con la delibera n. 14/02/CIR aveva
provveduto ad identificare geograficamente e a definire numericamente
le aree potenzialmente non remunerative. Sulla base di tale
provvedimento Telecom Italia era obbligata a ricercare le aree
effettivamente non profittevoli solo all’interno del bacino di aree
potenzialmente non remunerative, fissando un periodo non inferiore a
ventiquattro mesi nell’ambito del quale tale metodologia di
identificazione sarebbe dovuta rimanere congelata. Il bacino di aree
non remunerative e’ definito in una fase precedente il calcolo del
costo netto e si basa sull’analisi di dati geo-referenziati relativi
al reddito medio della popolazione residente nell’area,
all’altitudine, alla numerosita’ della popolazione residente, alla
presenza di clientela affari. Tale fase prescinde dall’uso delle
diverse metodologie contabili per il calcolo dei costi relativi
all’offerta del servizio di telefonia vocale nell’ambito delle aree
servite dalle centrali SL. L’analisi dei dati geo-referenziati
permette di stabilire a priori la remunerativita’ potenziale
dell’area nel lungo periodo e quindi consente di stabilire se Telecom
Italia avrebbe deciso sulla base di una libera politica aziendale di
servire o meno una determinata area.
109. Gli aggiustamenti apportati da Europe Economics oltre a
comportare modifiche metodologiche del calcolo del costo netto,
implicano la modifica del numero di aree potenzialmente non
remunerative all’interno delle quali Telecom Italia e’ tenuta a
valutare la profittabilita’ a o meno del servizio di telefonia vocale
offerto in regime di servizio universale. In ragione di tale
modifica, l’Autorita’, pur ritenendo necessario procedere, a partire
dal 2004, ad una revisione dei criteri d’identificazione del bacino
di aree potenzialmente non remunerative nonche’ di calcolo del costo
netto, non reputa tuttavia sussistere i presupposti per modificare
l’orientamento relativo ai cambiamenti della metodologia di calcolo
per il costo netto 2003, considerato che eventuali modifiche alla
metodologia possono avere impatto sul bacino delle aree non
remunerative che, come previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, doveva
rimanere «congelato» per almeno ventiquattro mesi.
110. E’ pertanto evidente che, in considerazione degli effetti sul
calcolo del costo netto e sul finanziamento del servizio universale,
i cambiamenti metodologici devono essere applicati successivamente al
periodo di ventiquattro mesi indicato dalla delibera n. 14/02/CIR.
Tali cambiamenti, peraltro, devono essere soggetti a un processo di
consultazione pubblica precedente all’implementazione, cosa infatti
avvenuta con la delibera n. 22/06/CIR.
111. Infatti, l’Autorita’ ha ritenuto con la delibera n. 22/06/CIR
di separare le risultanze del controllo del calcolo del costo netto
2003 dalle questioni metodologiche, applicabili a partire
dall’esercizio 2004 e per una durata complessiva non inferiore a tre
esercizi contabili.
112. L’Autorita’ ha, dunque, valutato le rettifiche di natura
tecnica apportate da Europe Economics al calcolo del costo netto 2003
presentato da Telecom Italia. Non sono state rilevate nell’ambito
della consultazione pubblica osservazioni degli operatori, tali da
giustificare rettifiche di natura tecnica al calcolo del costo netto
2003.
113. L’Autorita’ ritiene, pertanto, che le risultanze del controllo
del costo netto, senza i cambiamenti metodologici, siano
economicamente giustificate e pienamente conformi al quadro normativo
di riferimento. In particolare, sono stati ritenuti ammissibili al
meccanismo di finanziamento, anche sulla base delle considerazioni
gia’ espresse nell’allegato B alla delibera n. 22/06/CIR, i seguenti
importi e voci di costo netto:
costo netto delle aree SL e armadio nella misura di 44,4 milioni
di euro;
costo netto delle categorie agevolate di clienti nella misura di
7,5 milioni di euro;
costo netto della telefonia pubblica nella misura di 9,2 milioni
di euro.
114. Per quanto concerne i vantaggi di mercato, Europe Economics ha
stimato i benefici indiretti nella misura di 20,2 milioni di euro. In
particolare, Europe Economics ha ritenuto che, in merito alle voci di
vantaggi di mercato previsti dall’allegato 11 al Codice, solo la
fedelta’ al marchio e le occasioni di contatto derivanti dalla
telefonia pubblica e dalla fatturazione commerciale presentassero
benefici finanziariamente misurabili. Per tali voci di vantaggi di
mercato, Europe Economics ha quindi stimato i seguenti importi:
fedelta’ al marchio nella misura di 15,3 milioni di euro;
valore pubblicitario derivante dalle fatture commerciali inviate
ai clienti non remunerativi, nella misura di 1,7 milioni di euro;
valore pubblicitario derivante dagli apparati di telefonia
pubblica, nella misura di 3,1 milioni di euro.
115. Con particolare riferimento ai vantaggi derivanti dalla
fedelta’ al marchio, un operatore, nell’ambito della consultazione
pubblica, ha osservato che la valutazione dei vantaggi di mercato
dovrebbe essere affrontata in maniera organica e in via definitiva al
fine di ridurre il margine di arbitrarieta’ nelle metodologie usate e
nei risultati ottenuti.
116. Un altro operatore ha segnalato la necessita’ di approfondire
i vantaggi di mercato ed in particolare i benefici della fedelta’ al
marchio in ragione di una possibile sottostima di tali vantaggi.
117. In merito a tali questioni, l’Autorita’ ritiene che una piu’
compiuta valutazione di tale questione volta, tra l’altro, a meglio
precisare gli effetti sui ricavi mancati derivanti dal comportamento
di quei clienti «fedeli» che lascerebbero Telecom Italia qualora non
fosse fornitore del servizio universale, possa essere trattata
nell’ambito della revisione della metodologia complessiva del
servizio universale, da applicarsi a partire dall’esercizio 2004. La
determinazione delle voci di ricavi e dell’importo allocabile ai
vantaggi di mercato da fedelta’ al marchio richiede infatti
un’attenta e complessa attivita’, suscettibile di comportare
variazioni alla metodologia sino ad ora utilizzata e che potra’
pertanto essere ricondotta nell’ambito della predetta revisione.
118. L’Autorita’ ritiene quindi che i seguenti importi e voci di
vantaggi di mercato, proposti da Europe Economics, siano giustificati
ai fini dell’applicazione del meccanismo di ripartizione:
fedelta’ al marchio nella misura di 15,3 milioni di euro;
valore pubblicitario derivante dalle fatture commerciali inviate
ai clienti non remunerativi, nella misura di 1,7 milioni di euro;
valore pubblicitario derivante dagli apparati di telefonia
pubblica, nella misura di 3,1 milioni di euro.
119. L’Autorita’ ritiene altresi’ che l’ammontare complessivo dei
vantaggi di mercato, pari a 20,2 milioni di euro, valutati sulla base
dell’art. 6, comma 2, lettera b), dell’allegato 11 al Codice, debba
essere detratto dal costo netto complessivo dato dalla somma dei
costi netti degli obblighi di servizio universale previsti dagli
articoli 54, 55, 56, 57, e 59, comma 2.
120. L’Autorita’ ritiene pertanto giustificata l’applicazione del
meccanismo di ripartizione, utilizzando il fondo per finanziamento
del servizio universale, per un ammontare complessivo di costo netto
pari a euro 41.039.340, tenuto conto dei vantaggi di mercato e del
costo della verifica svolta da Europe Economics.
121. Cosi’ come affermato nella delibera n. 16/04/CIR e nell’ambito
della consultazione pubblica relativa alla quantificazione del costo
del servizio universale sostenuto da Telecom Italia nel 2003 di cui
alla delibera n. 22/06/CIR, l’Autorita’, pur considerando che i
cambiamenti metodologici proposti da Europe Economics possano
apportare miglioramenti nelle tecniche di calcolo del costo netto del
servizio universale, ritiene necessario valutare tali modifiche
all’interno di un processo di revisione metodologica.
122. L’Autorita’ ritiene quindi che per ragioni di continuita’ e di
coerenza nelle metodologie di calcolo del costo netto, gli eventuali
cambiamenti metodologici saranno implementati a partire
dall’esercizio 2004. L’Autorita’ pertanto ribadisce che le risultanze
della consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 22/06/CIR,
concernenti in particolare la revisione della metodologia del
servizio universale, saranno oggetto di un separato provvedimento.
Udita la relazione del Commissario Nicola D’Angelo, relatore ai
sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
Applicabilita’ e giustificazione del meccanismo
di ripartizione del costo netto del servizio universale
1. Il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio
universale per l’anno 2003 e’ applicabile.
2. Il costo netto derivante dagli obblighi previsti dall’art. 54
del Codice per la fornitura del servizio di accesso agli utenti
finali da una postazione fissa (aree SL e armadio non remunerative)
per l’anno 2003 e’ giustificato ai fini del meccanismo di
ripartizione nella misura di 44,4 milioni di euro.
3. Il costo netto derivante dagli obblighi di cui all’art. 56 del
Codice per la fornitura del servizio di telefoni pubblici a pagamento
per l’anno 2003 e’ giustificato ai fini del meccanismo di
ripartizione nella misura di 9,2 milioni di euro.
4. Il costo netto 2003 derivante dagli obblighi previsti dagli
articoli 57 e 59 comma 2 del Codice per la fornitura di misure
speciali destinate agli utenti disabili, nonche’ per garantire
l’accessibilita’ delle tariffe e’ giustificato ai fini del meccanismo
di ripartizione nella misura di 7,5 milioni di euro.
5. I vantaggi di mercato per l’anno 2003 sono giustificati ai fini
del meccanismo di ripartizione nella misura di 20,2 milioni di euro e
detratti dal costo netto complessivo degli obblighi derivanti dagli
articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2 del Codice.
6. Ai fini del finanziamento degli obblighi di servizio universale
per l’anno 2003, il costo netto complessivo di cui ai
commi precedenti, tenuto conto dei vantaggi di mercato, e’ pari a
40,9 milioni di euro, cui e’ aggiunto il costo della verifica pari a
0,16 milioni di euro, per un totale complessivo pari a 41 milioni di
euro.

Art. 2.
Meccanismo di esenzione dalla contribuzione
al fondo per il servizio universale
1. La soglia di esenzione per la contribuzione al fondo e’ fissata
nella misura dell’1% dei ricavi netti calcolati sulla base di quanto
previsto dall’allegato 11 al Codice.

Art. 3.
Individuazione dei soggetti debitori
e determinazione delle quote di contribuzione
1. Sono obbligate alla contribuzione al fondo del servizio
universale le seguenti societa’: Telecom Italia S.p.a., Telecom
Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni
S.p.a, Telecom Italia Sparkle.
2. Le quote di contribuzione al fondo sono fissate nella misura
indicata nella seguente tabella:

pag. 57

Art. 4.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento e la relazione della societa’ Europe
Economics concernente la «Verifica del costo netto del servizio
universale dichiarato da Telecom Italia per l’anno 2003» sono
notificati alle societa’ Telecom Italia, Telecom Italia Sparkle,
Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni e pubblicati, anche ai fini
di cui all’art. 64, comma 2, del Codice, sul sito web dell’Autorita’.
2. Il presente provvedimento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
dell’Autorita’ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 28 febbraio 2007
Il presidente
Calabro’
Il commissario relatore
D’Angelo

——————————————————————————–

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune – Relazioni con il pubblico – Informagiovani – Dati statistici – Informacittà – Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero – Economia e lavoro – Turismo – Portale delle associazioni – Istruzione e formazione – Trasporti e mobilità – Sanità, ambiente
Staff redazionale: [email protected]

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - Gazzetta Ufficiale N. 81 del 6 Aprile 2007 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Non perdere le novità: iscriviti ai canali social di NL su Facebook, TelegramWhatsApp. News in tempo reale.

Ricevi gratis la newsletter di NL!