da Franco Abruzzo.it
Mittente: “Gianni De Felice”
Destinatario: [email protected]
Data: 12/05/2007 10:22 AM
Soggetto: Re: Redattori pubblicisti e interpretazioni della Cassazione. Il commento amaro dell’avv. M. Franceschelli
Caro Franco, come sai non mi appassionano i decreti legge, codici, le pandette, i commi, le comparse, le arringhe, le sentenze, ma ho letto con vivo interesse l’intervento dell’avv. Massimo Franceschelli, avendovi trovato due preziosissimi pregi: la brevitĂ e la chiarezza.
Mi sembra di non avervi trovato, però, anche una coerenza con quanto chiarisce – a mio avviso – la Legge istitutiva dell’Ordine n. 69/63. Legge calpestata da una fantasiosa modifica dello Statuto della Federstampa, in un Congresso – al quale partecipai anche io, commettendo la sciochezza di approvare la bizzarra proposta – che istituì la figura dei “professionali” (professionisti e pubblicisti tutti insieme), distinguendola da quella dei “collaboratori”, al pur giustissimo scopo di convogliare verso lì’Inpgi una massa contributiva che finiva invece all’Inps.
Le “parti sociali”, a quanto mi risulta, non hanno ancora potere legislativo.
Il Parlamento, che lo esercita – o almeno lo esercitava, quando non dedicava un terzo dell’anno a preparare la Finanziaria, un altro terzo ad approvarla e l’ultimo terzo alle vacanze – ha fissato a suo tempo due punti essenziali.
Primo. All’Ordine dei giornalisti “appartengono – seconda riga dell’art. 1 – i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo”, esprimendo con l’articolo determinativo “i” una precisa e netta distinzione, se non addirittura un’antitesi, tra le due figure. Come dire che una cosa sono i “giornalisti professionisti” e un’altra sono “i pubblicisti” (non qualificabili come giornalisti). In diverse pubblicazioni la “i” è stata tolta, provocando equivoci, che ora la Cassazione ha eliminato.
Secondo. La distinzione fra le due figure è perentoriamente sancita da un solenne adempimento: l’esame di idoneitĂ professionale, che è l’esame di Stato previsto dall’articolo 33 (V comma) della Costituzione. Impossibile sostenere l’eguaglianza professionale, contrattuale e retributiva fra un soggetto obbligato per legge al superamento di un esame di idoneitĂ e un altro del tutto esentato da questo obbligo.
Non so in virtĂą di quale equilibristica e contorsionistica interpretazione venga disinvoltamente perpetrata e accettata questa manifesta incongruenza. Ma immagino che chi – pubblicista o no – esercitasse la professione di giornalista senza aver sostenuto l’esame di idoneitĂ , dunque in violazione della vigente legge, potrebbe essere perseguito per “esercizio abusivo”.
Ho sostenuto queste tesi in dodici anni di militanza nel CNOG, riuscendo a godere di una vasta impopolaritĂ fra i pubblicisti. Fra i quali riconosco tantissime eccellenti professionalitĂ (commercialisti, avvocati, medici, docenti, dirigenti della pubblica amministrazione eccetera) e mi onoro di avere tantissimi carissimi amici. Sono coloro ai quali son riuscito a far capire che il mio non è “razzismo” professionale, ma semplice desiderio – o devo dire sogno? – di chiarezza e ancor piĂą semplice voglia di omologazione del nostro curioso Paese al resto dell’Europa.
La mia tesi è che in un Paese normale i “pubblicisti professionali” si metterebbero a posto con la legge, sostenendo l’esame di idoneitĂ e diventando professionisti. Gli altri – i “pubblicisti collaboratori” – rinuncerebbero seriamente alla qualifica di “giornalisti” (visto che sono giĂ medici, avvocati, commercialisti eccetera), che la legge istitutiva – come indicato al secondo rigo dell’art. 1 – non riconosce loro.
Conosco molti colleghi che condividono questo avviso, ma esitano a manifestarlo perchĂ© il voto dei pubblicisti è comune con quello dei giornalisti per le alte cariche e per molte strutture degli organi di categoria. Rispetto il comportamento di tutti. Tuttavia temo che anche la voglia di poltrone (nonchĂ© di poltroncine, sedie, strapuntini, pouf) e la fame di “quote” abbiano contribuito a deformare il volto del giornalismo italiano. Spero che lo salvi l’Europa.
Con molti ossequi all’avvocato Franceschelli e un caro abbraccio a te.
Gianni de Felice
In: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1431
Sentenza della Cassazione (Sezione Lavoro) n. 23472 del 12.11.2007
