Il “decreto legge Bersani-Visco” e i giornalisti – La novella legislativa si riferisce ai professionisti iscritti nei vari Ordini e Collegi

Il “decreto legge Bersani-Visco” colpisce la piattaforma della Fnsi: si allontana per i free lance il tariffario delle prestazioni, ma resta in piedi quello indicativo e non vincolante dell’Ordine


Previsto il taglio ai contributi a favore dei giornali organi di partito e/o di movimenti “fantasma”.

Collaborazioni pagate solo via banca.

di Franco Abruzzo/presidente dell’OgL

Milano, 2 luglio-11 agosto 2006. Il “fuoco amico” del Governo Prodi ha affondato quella parte della piattaforma contrattuale della Fnsi, che prevede un tariffario per le prestazioni autonome (dei giornalisti free lance) con queste precise parole: “Si chiede, inoltre, la definizione di un tariffario delle prestazioni autonome rapportato alla specificità della prestazione (notizia, articolo, inchiesta) e al mezzo di diffusione (quotidiani, periodici, giornali elettronici). I compensi dovranno essere maggiorati quando si riferiscano ad avvenimenti che richiedano la presenza del giornalista nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali”. Il decreto legge, varato il 30 giugno dal Consiglio dei Ministri, pub blicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio e poi dell’11 agosto come legge n. 248, stabilisce che “sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”.

E’ evidente che l’abrogazione riguarda le tariffe obbligatorie fisse o minime in vigore, ma è evidente anche che non se ne possano fissare di nuove, soprattutto tenendo conto che il Contratto dei giornalisti, con il Dpr 153/1961, ha assunto forza di legge.

Può sopravvivere il Tariffario dell’Ordine dei giornalisti, – varato ogni anno dal Consiglio nazionale con riferimento agli articoli 2, 11 e 35 delle legge professionale n. 69/1963 nonché agli articoli 2230, 2231 e 2233 del Codice civile -, che ha carattere indicativo e non vincolante. Il tariffario in sostanza è una “tabella dei compensi minimi inderogabili, al netto delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di lavoro perché non comportanti subordinazione anche se costituenti cessioni di diritto d’autore”. I minimi del Tariffario sono valorizza ti dai presidenti regionali dell’Ordine quando rilasciano il parere di congruità (ex artt. 2233 Cc nonché 636 Cpc) ai giornalisti, che hanno deciso di citare in giudizio gli editori, che hanno omesso il pagamento delle collaborazioni. Recita l’articolo 636 Cc: “Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie (che oggi sono state cancellate, ndr). Il giudice, se non rigetta il ricorso, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”. Questo articolo dovrebbe voler dire che il parere riguarda prestazioni non regolate da tariffe obbligatorie (come sono quelle dei giornalisti). Se così fosse, rimarrebbero in piedi il tariffario dell’Ordine nazionale e i pareri di congruità dei presidenti degli Ordini regionali.

Secondo gli articoli articoli 2225 e 2233 del Cc, “il corrispettivo (o compenso), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Questi articoli conferiscono una supplenza ai giudici, che dovrebbero determinare in via autonoma l’entità dei compensi spettanti ai giornalisti liberi professionisti vittime dei “tempi lunghi” o delle dimenticanze degli editori.

La legge Bersani-Visco, però, fa saltare l’articolo 633 del Cc in base al quale “il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata”. Come dire: se non c’è più la tariffa legalmente approvata non c’è più il decreto di ingiunzione di pagamento. Un bel rebus, che rafforza la pretesa degli editori di pagare le collaborazioni secondo i loro comodi.

“I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi – dice l’articolo 35 della leggel – esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro”. Anche i giornalisti free lance “sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese”.

L’articolo 20 del dl prevede un taglio ai contributi a favore dei giornali organi di partito e/o di movimenti politici “fantasma”.

Anche per i giornalisti professionisti, quindi, decade

a) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.

b) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Concludendo, l’articolo 2 del dl parla delle tariffe proprie di coloro che svolgono “attività libero professionali e intellettuali”, cioè di coloro che hanno sostenuto (ex art. 33, V comma, della Costituzione) “un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale”. In una parola la nuova legge si riferisce ai professionisti iscritti nei vari Ordini e Collegi.

………

Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.

Articolo 2. (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)

Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine;

c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Art. 20. Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

3. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l’anno 2006.

3-bis. All’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: “Gli stessi contributi” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11”.

3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell’alinea dell’articolo3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10.

Art. 35. Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale

12. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: “I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro”.

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