Il giornalismo e la Carta dei Doveri

Le difficoltà di compenetrare il dovere di cronaca, l’interesse pubblico e la spettacolarità. L’argomento che intendiamo affrontare in queste poche righe prende le mosse da quello che possiamo definire il “Caso Telenorba”.

Lunedì 31 marzo, in seconda serata, l’emittente pugliese “Telenorba” manda in onda uno dei tanti video girati dalla polizia scientifica nella casa di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia lo scorso 1° novembre 2007. Il video è stato girato pochi istanti dopo il ritrovamento del cadavere. La telecamera si sofferma su particolari che, per evidenti motivi, non erano mai stati visti dai telespettatori. Primo fra tutti, la gola squarciata della ragazza. L’indignazione è stata unanime da parte delle Istituzioni, dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia e da parte del Garante delle Comunicazioni. Nonostante ciò, il Direttore del Telegiornale ha giustificato la propria scelta adducendo la, ormai solita, scusante della rilevanza sociale dell’evento e dell’assolvimento del proprio dovere di giornalista. A ben guardare, la messa in onda di quelle immagini, ha rappresentato la violazione della Legge sulla Stampa (L. 47/1948) che all’art. 15 prende in considerazione il “caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”, la messa in onda dei quali comporta la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Anche la Legge Mammì, la nota L. 223/90, che costituisce la prima fonte normativa di riferimento per la disciplina del sistema radiotelevisivo, contempla fra i principi cui le trasmissioni si devono attenere il rispetto dell’art. 15 della Legge sulla Stampa (art. 30 L. 223/90). Tra le altre cose, la pubblicazione di immagini raccapriccianti trova dei precisi limiti anche a livello deontologico. La Carta dei Doveri vieta al giornalista di “pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale”.Con ciò non si vuol dire che immagini forti non debbano mai essere trasmesse o che la coscienza del telespettatore non possa mai essere turbata, ma è indispensabile che sia privilegiata una soluzione che tenga conto della sensibilità del telespettatore medio e anche del diritto della collettività a ricevere un’informazione il più possibile fedele ai fatti. E tale soluzione non può che passare attraverso un’attenta analisi dell’interesse pubblico, cercando di appurare con seria attenzione quando tale interesse sussiste realmente e quando, al contrario, la trasmissione di certe immagini assolve unicamente al desiderio di fare notizia. Prendiamo il caso delle rivolte dei monaci tibetani di questi ultimi tempi in Cina: in televisione sono state trasmesse, spesse volte, anche immagini forti. In questo caso, rinunciare alla pubblicazione priverebbe la collettività dell’informazione di ciò che accade in quello Stato. E, nel contempo, offrirebbe alle autorità la possibilità di smentire efficacemente (ma soprattutto “ufficialmente”) ogni notizia scomoda. In questi casi, la pubblicazione delle immagini costituisce l’unico strumento per neutralizzare l’efficacia di quanto proviene da una fonte ufficiale, che in simili casi ha tutto l’interesse a dare una versione dei fatti contraria a verità. In definitiva, l’immagine forte, raccapricciante, violenta, può essere pubblicata quando la sua diffusione soddisfa una reale esigenza informativa, vale a dire quando l’immagine è il contenitore di una notizia non altrimenti divulgabile nel pieno rispetto del requisito della verità. Resta, invece, non pubblicabile quando la sua diffusione non è necessaria per far acquisire la notizia alla collettività. Crediamo che nel caso di Telenorba, non vi fosse alcuna esigenza informativa alla base della trasmissione del video in questione, in quanto la collettività era ben informata da tempo su quanto era accaduto all’interno di quella abitazione e, soprattutto, alla ragazza. Quei particolari, sui quali ad avviso di chi scrive si è cercato di speculare per attirare pubblico e spettatori, erano ben noti al pubblico da mesi, senza contare le decine di trasmissioni televisive – cd. di approfondimento – che hanno raccontato tutto il possibile, e a volte anche l’impossibile, sui fatti di quella tragica sera.(M.P. per NL)

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