Insoluti: quando si possono applicare gli interessi di mora?

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 02/04/2008, Causa C- 06/06 nella causa tra 01051 Telecom GmbH e Deutsche Telekom AG


Esiste una direttiva comunitaria che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali. Si tratta della direttiva 2000/35/CE relativa – appunto – alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, attuata in Italia con il il D.Lgs. n. 231/2002. La direttiva ha introdotto un principio fondamentale nell’ordinamenti degli Stati Membri dell’Unione Europea, il principio secondo cui nelle transazioni commerciali, le parti (ossia chi paga e chi riceve il pagamento) possono liberamente concordare nel contratto, verbale o scritto, un termine di pagamento. Qualora poi le parti non stabiliscano alcun termine per il pagamento, la legge prevede che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, o della richiesta del pagamento. Il mancato rispetto di tale termine, secondo la direttiva, comporta per il debitore l’obbligo di corrispondere al creditore gli interessi di mora senza che sia necessario la messa in mora del debitore, ovvero una richiesta formale, normalmente inviata a mezzo raccomandata, del pagamento scaduto. Tale atto non è più necessario. Scaduto il termine il debitore deve corrispondere oltre al capitale anche gli interessi di mora. Altro aspetto interessante della direttiva è la percentuale prevista come interesse di mora che varia di semestre in semestre in relazione al “saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione” maggiorato però di sette punti percentuali. Per comprendere la portata della disposizione è sufficiente dire che per il semestre 1 gennaio 2008 31 giugno 2008 il saggio di interesse a favore del creditore nei casi di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali sarà del 11,20%. È facile capire come in relazione della percentuale di interesse da applicare capire quando il pagamento risulta essere effettuato può essere fondamentale. Non a caso una controversia di tal genere è recentemente stata oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia. Il quesito posto alla Corte di Giustizia verte su quando si può ritenere un pagamento effettuato. Più precisamente si è chiesti alla Corte se, al fine di escutere l’applicazione degli interessi moratori sia sufficiente che sia stato dato l’ordine di effettuare il bonifico o se sia necessario che l’importo sia accreditato sul conto corrente. L’interpretazione della Corte avvantaggia il creditore. Secondo la Corte di Giustizia il pagamento del debitore è considerato tardivo, ai fini dell’esigibilità degli interessi moratori, qualora il creditore non disponga della somma dovuta alla scadenza.
Pertanto, secondo la Corte nell’ipotesi di “pagamento effettuato mediante bonifico bancario, soltanto l’accredito dell’importo dovuto sul conto del creditore è atto a consentire a quest’ultimo di disporre di detta somma”.Tale tesi secondo la Corte, realizza un giusto equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore, anche perché una diversa interpretazione potrebbe a accollare sul creditore i possibili ritardi legati alle operazioni di banca. Sostanzialmente il debitore dovrebbe diligentemente considerare nell’effettuare il pagamento anche i tempi “bancari” normalmente necessari per l’effettuazione di un bonifico.
Peraltro, tale tesi per la Corte è confermata sia dalle diverse versioni linguistiche della direttiva, che si riferiscono univocamente al ricevimento dell’importo dovuto entro il termine di pagamento, come attestato, in particolare, dai termini «erhalten» (lingua tedesca), «received» (lingua inglese), «reçu» (lingua francesce) e «ricevuto» (lingua italiana), sia da quanto riportato nei lavori preparatori della direttiva. Proprio da questi ultimi risulta che la “scelta del termine «ricevuto» non è stata casuale, ma risulta da una decisione intenzionale del legislatore comunitario.” Tale termine, infatti, “è stato, da ultimo, preferito a diverse altre espressioni meno precise per quanto riguarda la determinazione del momento a partire dal quale si deve ritenere che il pagamento sia stato eseguito entro i termini stabiliti nell’ambito di una transazione commerciale”.
Quindi: solo l’effettiva disponibilità in seno al creditore dell’importo del debito libera il debitore steso dal pagamento degli interessi di mora. (Alessandra Delli Ponti per NL)

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