L’Agcom disciplina la par condicio per le elezioni regionali 2013. Le regole sulla diffusione di sondaggi politici ed elettorali

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, con la delibera n. 13/13/CONS, le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica sulle emittenti radiotelevisive e sulla carta stampata in occasione delle elezioni regionali in Lazio, Lombardia e Molise del 24 e 25 febbraio 2013.

Il provvedimento, in vigore dallo scorso 11 gennaio, fa esplicito richiamo, con riferimento alla disciplina relativa alla diffusione dei sondaggi politici ed elettorali, agli articoli da 6 a 12 del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP, che si applica ai sondaggi diffusi o pubblicati sui mezzi di comunicazione di massa nell’ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico o di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici. I sondaggi devono innanzitutto essere accompagnati da una nota informativa contenente i seguenti dati: soggetto che ha realizzato il sondaggio; nome del committente e dell’acquirente; estensione territoriale del sondaggio; consistenza numerica del campione di rispondenti, numero o percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio; indirizzo o sito internet dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio. Tale documento deve essere redatto a cura del soggetto che realizza il sondaggio e deve contenere i dati riportati nella nota informativa, nonché indicare: il titolo del sondaggio; il mezzo di comunicazione di massa su cui è pubblicato o diffuso; la data di diffusione; i temi/fenomeni oggetto del sondaggio; la popolazione di riferimento; il metodo di campionamento; la rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore; il metodo di raccolta delle informazioni ed il testo integrale di tutte le domande con la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda. Il citato documento deve essere inviato dal soggetto realizzatore al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della sua pubblicazione sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it. L’invio deve avvenire entro il termine di 48 ore dalla notifica scritta con cui il mezzo di comunicazione di massa rende noto al soggetto realizzatore la data in cui verrà diffuso o pubblicato il sondaggio. Nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, incluse le agenzie di stampa, durante le campagne elettorali diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire se il sondaggio è stato o meno realizzato con le modalità previste. Tale chiarimento deve essere reso contestualmente o, comunque, non oltre 48 ore dalla divulgazione della notizia. La precisazione, se non è contestuale, deve avere lo stesso rilievo riservato alla notizia che riguarda il sondaggio (stessa fascia oraria, uguale collocazione e medesime caratteristiche editoriali). Dai sondaggi vanno distinte le manifestazioni di opinione, che non hanno valore scientifico, trattandosi di raccolta di opinioni non basata su procedure di campionamento, ma sulla partecipazione spontanea di soggetti, che permette al pubblico di esprimere preferenze o pareri il cui risultato non può essere generalizzato. Vige il divieto, nei quindici giorni che precedono la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 febbraio 2013), di diffondere i risultati (anche parziali) di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto. (D. A. per NL)

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