Decreto 3 marzo 2008
Le istanze di rimborso o di compensazione dell’eccedenza dell’Iva rimborsabile o compensabile per ciascuno dei primi tre trimestri solari dell’anno si trasmettono obbligatoriamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, a partire dal trimestre successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 marzo 2008.