Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato la procedura di verifica che deve precedere i pagamenti di importo superiore ai 10 mila euro.
Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 è stata data applicazione all’art. 48-bis, comma 1, del Dpr n. 602/1973 in materia di adempimenti che i soggetti pubblici devono effettuare prima di eseguire pagamenti. Come noto, questa disposizione ha previsto l’obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, “se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (…), prevedendo, nel caso in cui venga riscontrata l’inadempienza, il divieto di procedere al versamento e l’onere di segnalare “la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”. La suddetta previsione ha acquisito efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze sopra richiamato, con il quale sono state, appunto, stabilite le modalità della sua attuazione. Nello specifico, il Decreto detta norme con riguardo alle sole amministrazioni pubbliche ed alle società a totale partecipazione pubblica (rinviando all’emanazione di un successivo regolamento per l’attuazione dell’art. 48-bis, comma 1, anche con riferimento alle società a prevalente partecipazione pubblica), e prevede una procedura di verifica basata sullo scambio di informazioni e comunicazioni tra i soggetti pubblici ed Equitalia Servizi S.p.A., società controllata da Equitalia S.p.A., che gestisce le attività informatiche condivise tra gli agenti della riscossione. Questi ultimi hanno, appunto, accesso al cosiddetto sistema informativo, nel quale sono contenute, in apposite banche dati, le informazioni relative ai beneficiari inadempienti, le quali risultano utili al fine di poter soddisfare le richieste provenienti dai soggetti pubblici. La procedura di controllo delineata dal regolamento ministeriale prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento di ammontare superiore a diecimila euro, debbano inoltrare apposita richiesta di verifica ad Equitalia Servizi S.p.A. che, nel caso in cui, avvalendosi del sistema informativo, accerti l’inadempienza del destinatario del pagamento, deve darne comunicazione al richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta. Con la medesima comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. deve, inoltre, indicare l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento (comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora), nonché segnalare “l’intenzione dell’agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973”, cioè di procedere al pignoramento del credito presso i terzi. In tale ipotesi, è previsto che il soggetto pubblico sospenda l’erogazione del pagamento per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione di Equitalia Servizi S.p.A. e sino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato, ovvero, nel caso di crediti impignorabili di cui all’art. 545 c.p.c., nei limiti previsti dalla normativa vigente. Se il predetto termine di trenta giorni decorre senza che l’agente della riscossione abbia notificato l’ordine di versamento di cui sopra, il soggetto pubblico procederà al pagamento delle somme spettanti al beneficiario. Allo stesso modo, il pagamento verrà effettuato se, durante il periodo di sospensione e prima della notifica dell’ordine di versamento, Equitalia Servizi S.p.A. comunica al soggetto pubblico il venir meno dell’inadempimento o la riduzione dell’ammontare del debito, indicando, conseguentemente, l’importo del pagamento che può essere effettuato. E’ anche stabilito che il soggetto pubblico richiedente proceda al versamento delle somme riconosciute al beneficiario nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.A. non fornisca alcuna risposta nei cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, dovendosi, pertanto, interpretare il silenzio di Equitalia come assenso al versamento. (D.A. per NL)