Penale – Il diritto alla conoscenza dell’accusa da parte dell’indagato – Registro delle notizie di reato, informazione di garanzia e vicende della loro ostensibilità

NL pubblica in esclusiva un approfondito studio del giurista Stefano Cionini rivolto anche e soprattutto ai professionisti della cronaca giudiziaria


di Stefano Cionini (stefano.cionini @ tiscali.it)

Informazione è il termine indifferentemente utilizzato per rappresentare fenomeni sostanzialmente oltre che giuridicamente diversi. Innanzitutto con il termine “informare” si descrive l’attività dei mass media quali stampa e radiotelevisione. Accanto a questa che potremo definire “dimensione attiva”, lo stesso termine abbraccia anche il lato passivo, cioè la pretesa ad ottenere informazioni( ). Su questo versante inoltre, sempre con l’informazione si indica, oltre alla pretesa ad ottenere le notizie diffuse, anche quella diretta ad ottenere determinate notizie dagli stessi organi d’informazione e, infine, addirittura quella ancora più distante diretta ad acquisire notizie, che più esattamente, forse, potrebbe definirsi attività d’indagine o inspectio( ).
La libertà di stampa e di informazione è legata a doppio filo alla libertà di pensiero, suggellate entrambe nell’art. 21, 1° e 2° comma, della nostra Carta Costituzionale( ). Rappresentano principi indefettibili di ogni democrazia degna di questo nome, ma, in quanto principi, sono soggetti a ponderazione, bilanciamento con altri di pari livello. Tocca al legislatore ordinario trovare un punto di equilibrio tale da conciliarli anche quando si presentano in potenziale conflitto, evitando che l’uno possa sacrificare l’altro( ) ( ).
E’ opportuno sottolineare un possibile risvolto di tale bilanciamento in merito alla sopra menzionata attività d’indagine, come configurazione di un generale interesse dei cittadini ad acquisire tutte le notizie che non siano legittimamente coperte da segreti di varia natura.
Riguardo ai fatti privati non soltanto si ritiene difficile rintracciare argomenti sui quali costruire una giustificazione al “curiosare”( ), ma nella Costituzione possono addirittura individuarsi numerosi spunti favorevoli all’esigenza antitetica, quella della riservatezza. Tuttavia, quest’ultima rappresenta un limite: potrà anche paralizzare l’esercizio del diritto all’informazione, ma non può essere utilizzata per negarne l’esistenza( ).
Nell’ambito del lavoro che mi appresto a svolgere tale premessa risulta, a mio avviso, indispensabile. Potrebbe, per quanto, apparire superflua se posta esclusivamente in relazione agli argomenti che saranno trattati di seguito, afferenti la materia del Diritto Processuale Penale. Ciononostante, il rilevare una prepotente tendenza a svolgere preliminarmente e ad indagini ancora non concluse i processi in televisione e sui giornali – con arditi collage di documenti processuali, ordinanze cautelari non definitive, intercettazioni telefoniche ed ambientali, videoclip registrati e prodotti alle autorità senza talvolta saperne la fonte e con modalità che troppo spesso non tendono ad accertare la verità materiale e storica dei fatti, bensì a creare un preciso pregiudizio – mi porta, da questa premessa, a richiamare l’attenzione sul modello canonico del processo penale “giusto”. Questo, deve svolgersi nelle aule dei tribunali, davanti a giudici terzi ed imparziali, talvolta posticipando il momento di conoscibilità dei procedimenti alla fase in cui i giudici ne sono gli autentici protagonisti. L’informazione va sempre garantita, è un diritto soggettivo che, però, deve poter essere ponderato con quello garantito dal nostro ordinamento giuridico ad un processo equo, finalizzato all’ accertamento della verità processuale senza gravose e talvolta irreparabili conseguenze per chi sia stato accusato di un reato, magari anche grave ed infamante, e poi ne sia risultato del tutto estraneo.
Tali considerazioni hanno un ruolo preminente nella nostra Costituzione: in particolare la tutela della persona imputata di un reato, a fortiori se è solo indagata, esige la c.d. presunzione d’innocenza, sanzionata solennemente nell’art. 27, comma 2, Cost., secondo il quale “l’imputato è considerato non colpevole sino alla condanna definitiva”.
Tutto ciò considerato, emerge con evidenza quanto questi temi si intersechino con quelli oggetto del presente lavoro, indirizzato ad una disamina degli artt. 335( ) e 369( ) del Codice di Procedura Penale (di seguito c.p.p., ndr) come modificati dagli artt. 18 e 19 della legge 8 agosto 1995, n. 332, anche alla luce dell’art. 111 Cost.( ) e dell’ art. 6( ) “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”(CEDU) ( ).

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