Privacy: divieto di pubblicare notizie su fatti privati non aventi pubblica rilevanza

Garante per la protezione dei dati personali, Direttiva 15.3.2007 – Gesuele Bellini


La Previdenza.it

Basta alla pubblicazione di notizie su fatti privati non aventi rilevanza di interesse pubblico. Lo ribadisce una direttiva del 15 marzo 2007 del Garante per la protezione dei dati personali riguardante la “diffusione dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza”. Il provvedimento scaturisce dall’esame dell’indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive relative all’utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione, ed è diretto ad arginare il fenomeno della pubblicazione di notizie che eccederebbero “i limiti del diritto di cronaca, violando, comunque, i diritti e la dignità di persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso”. Il Garante fa rilevare che violazione delle prescrizioni impartite, costituisce reato punito con la reclusione da tre mesi a due anni ed è fonte di responsabilità per una eventuale richiesta di risarcimento danni. La direttiva, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata inviata al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Gesuele Bellini

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